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Tribunale di Milano. Legittimo vietare il velo islamico, "Pubblica sicurezza minacciata dall'impossibilità di identificare"

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view post Posted on 3/5/2017, 10:20
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"Pubblica sicurezza minacciata dall'impossibilità di identificare"

Tribunale di Milano. Legittimo vietare il velo islamico

niqab-velo-islam-donne-2
Donne velate

http://www.milanotoday.it/politica/divieto...-tribunale.html


Legittimo il divieto del velo negli ospedali: respinto ricorso
Alcune associazioni avevano presentato un ricorso. Ma il giudice (la stessa che condannò la Lega per aver chiamato clandestini i richiedenti asilo) lo ha rigettato

03 maggio 2017 08:35


Donne con il niqab (Repertorio)
Non è discriminatorio vietare il velo negli ospedali e in altri uffici aperti al pubblico. Lo ha stabilito il tribunale di Milano, respingendo un ricorso presentato da alcune associazioni contro la decisione della Regione Lombardia presa a dicembre 2015. Il legislatore regionale stabilito il "giro di vite" in luoghi ritenuti particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza: veli, ma anche caschi integrali e altri sistemi per occultare il volto comportano l'impossibilità pratica d'identificare la persona.

Il giudice riconosce, comunque, che la normativa comporta un sacrificio aggiuntivo per le donne musulmane, parte delle quali indossa il velo; e un sacrificio difficile perché si tratta di rinunciare ad un elemento del proprio credo religioso ("a prescindere - si legge - dall'interpretazione in merito all'obbligatorietà o meno": se una donna lo indossa, evidentemente ritiene che sia obbligatorio oppure altamente consigliabile).

Tuttavia si tratta di un sacrificio proporzionato e giustificato da un fine legittimo. Proporzionato, perché in realtà non si va a vietare il velo in quanto tale, ma qualunque sistema per celare il volto, e solo per il tempo necessario a restare in ospedale; giustificato, perché il fine è quello della pubblica sicurezza e togliere il velo significa garantire la possibilità di identificazione e controllo.

Una curiosità, infine. Il giudice che ha respinto il ricorso, Martina Flamini, è la stessa che, recentemente, aveva invece condannato la Lega Nord per avere definito, su alcuni manifesti, "clandestini" i richiedenti asilo: che clandestini non sono affatto, perché hanno in tasca un permesso di soggiorno, seppure temporaneo e legato alla loro richiesta di asilo.
http://www.corriere.it/cronache/17_maggio_...206e98599.shtml
LA DELIBERA CONTESTATA
I giudici di Milano: vietare il velo negli uffici non è discriminazione
Le regole che Regione Lombardia applica negli ospedali e nelle sedi pubbliche: «Sacrifici per le islamiche giustificati da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto al valore della pubblica sicurezza»
di Luigi Ferrarella


Vietare alle donne musulmane di indossare il velo islamico negli ospedali e negli uffici pubblici, come fa una delibera della Regione Lombardia, significa imporre loro un grosso sacrificio perché «comporta di fatto un particolare svantaggio per le persone che aderiscono a una determinata religione»: ma questo sacrificio non è discriminatorio di una religione o etnia, perché è «oggettivamente giustificato da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto al valore della pubblica sicurezza, concretamente minacciata dall’impossibilità di identificare (senza attendere procedure che richiedono la collaborazione di tutte le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno ingresso nei luoghi pubblici individuati». La I sezione civile del Tribunale di Milano rigetta così il ricorso con il quale quattro associazioni per i diritti degli immigrati chiedevano di dichiarare «discriminatoria» la delibera della Regione Lombardia del 10 dicembre 2015, che in forza dell’articolo 5 della legge 153/1975 vieta l’«uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo».
La giudice Martina Flamini (la stessa che aveva condannato la Lega per aver chiamato «clandestini» i richiedenti asilo) premette che, «a prescindere dall’interpretazione del dettato del Corano in merito all’obbligatorietà o meno del velo», la scelta di indossarlo «rientra nell’ambito della manifestazione del credo religioso» tutelato dalla Cedu; e stima che «il divieto di accesso a viso coperto in uffici ed enti pubblici» (come gli ospedali) comporta, in fatto, uno svantaggio per le donne che, per ragioni di tradizione e per professare il proprio credo religioso, indossano il velo, prevalentemente nelle forme del burqa e del niqab», rispettivamente il velo che copre interamente la donna con una griglia all’altezza degli occhi, e quello che invece copre tutto il volto lasciando scoperti solo gli occhi. Ma lo svantaggio è «oggettivamente giustificato da una finalità legittima, costituita dalla necessità di garantire l’identificazione e il controllo al fine di pubblica sicurezza». Un sacrificio «proporzionato» sia perché «il capo di abbigliamento non è interpretato» nel divieto «come segno di una qualche appartenenza confessionale, ma nella sua oggettività», sia perché «interessa esclusivamente le persone che accedono in determinati luoghi pubblici, e per il tempo strettamente necessario alla permanenza». In linea, per la giudice, con Strasburgo quando nel 2005 nel caso «Phull contro Francia» legittimò «la rimozione del turbante o del velo per permettere i controlli negli aeroporti».
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3 maggio 2017 (modifica il 3 maggio 2017 | 07:24)
 
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