Laici Libertari Anticlericali Forum

Il 5 giugno entra in vigore la legge sulle unioni civili. Ecco cosa cambia, La legge Cirinnà finalmente applicabile. Ma bisogna emanare regolamenti attuativi

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 2/6/2016, 17:54
Avatar

Group:
Administrator
Posts:
21,961

Status:


La legge Cirinnà finalmente applicabile. Ma bisogna emanare regolamenti attuativi

unioni-civili

www.luccaindiretta.it/sport-m/item/...l-5-giugno.html

Unioni civili, ecco cosa dice la legge in vigore dal 5 giugno
Mercoledì, 01 Giugno 2016 20:30 Commenta per primo! dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
Pubblicato in Diritto per tutti
Letto 369 volte
Stampa
Email
Vota questo articolo
1 2 3 4 5 (0 Voti)
Etichettato sotto

unioni civili, legge, disposizioni, convivenze,
coppiegayIl prossimo 5 giugno entrerà in vigore nel nostro paese la legge 76 del 20 maggio 2016, che è stata approvata dopo un dibattito politico e sociale lungo oltre vent'anni. Tale legge si divide in due parti: nella prima istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e nella seconda regolamenta le convivenze di fatto, anche tra persone di sesso diverso.


Sotto il primo profilo prevede che due persone maggiorenni dello stesso sesso possano costituire un'unione, mediante una dichiarazione da rendere alla presenza di due testimoni di fronte all'ufficiale di stato civile, che poi provvede ad iscriverla in un apposito registro. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione: la sussistenza per una delle parti di un precedente matrimonio o di un'altra unione civile, l'esistenza tra le parti di determinati vincoli di parentela, l'interdizione di una delle stesse o la condanna per determinati reati. L'unione è certificata da un documento, che ne attesta la costituzione e riporta i dati anagrafici delle parti e dei testimoni, nonchè l'indicazione del regime patrimoniale scelto. Le parti possono stabilire di adottare per la durata dell'unione un cognome comune, scegliendolo tra i propri e facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
In particolare, con la costituzione dell'unione, le parti acquistano i medesimi diritti ed obblighi e sono tenute alla coabitazione ed alla reciproca assistenza morale e materiale. Devono inoltre, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, contribuire ai bisogni comuni. Più in generale, per garantire l'effettiva tutela dei diritti e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'unione, la legge stabilisce che tutte le disposizioni vigenti che sono riferite ai coniugi ed matrimonio, debbano applicarsi anche a coloro che hanno stipulato un'unione civile, con la specifica eccezione della legge 184 del 1983, in materia di adozione.
Riguardo allo scioglimento delle unioni civili, la legge prevede, oltre alle ipotesi "fisiologiche", quali la morte di una parte o la sentenza di rettificazione di sesso, la possibilità di scioglimento volontario. Le parti possono infatti manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di porre fine all'unione dinanzi all'ufficiale di stato civile e la relativa domanda di scioglimento deve essere proposta decorsi tre mesi.
Come anticipato, la seconda e non meno importate parte della legge, regolamenta le convivenze di fatto, definendo conviventi di tal tipo due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Costoro, però, non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, nè devono aver contratto matrimonio o costituito un'unione civile. Va da se che la residenza deve essere effettivamente congiunta e risultare tale anche dalla apposita documentazione anagrafica. Nulla la legge indica circa i criteri per certificare la stabilità della convivenza, dato che non prevede in tal senso nè una durata temporale minima, nè altri elementi terzi da cui la si possa desumere.
La portata innovativa della legge emerge poichè alle persone stabilmente conviventi e non legate da alcun vincolo, per la prima volta, vengono riconosciuti in blocco reciproci diritti nei confronti dei terzi e della pubblica amministrazione. Infatti, ad esempio in casi di malattia o di ricovero, gli stessi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonchè l'accesso alle informazioni personali, secondo le medesime regole previste per i coniugi e i familiari. Altresì specifici diritti vengono attribuiti in materia di locazione, abitazione e di ingresso nelle graduatorie per gli alloggi popolari.
I convinventi di fatto, inoltre, laddove vogliano disciplinare in modo specifico la loro situazione patrimoniale, possono sottoscrivere i cosìdetti contratti di convivenza, con cui regolamentano nel dettaglio i loro rapporti economici. Tali contratti, le loro modifiche e l'eventuale risoluzione devono, in ogni caso, essere redatti in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Tale atto è trasmesso in copia al Comune di residenza per la relativa iscrizione nei registri dell'anagrafe e, in ogni caso, può essere risolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra i conviventi e altra persona o, infine, per la morte di un contraente. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto di un convivente di ricevere dall'altro gli alimenti (e non l'assegno di mantenimento), qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Per la prima volta quindi nel nostro paese vengono regolamentate situazioni di fatto che fino ad oggi erano prive di forme di tutela, tuttavia la specifica portata innovativa del provvedimento e l'effettivo impatto sociale potranno essere apprezzati soltanto nel lungo periodo.
A cura dell'avvocato Elisa Salvoni e della dottoressa Micol Boem

EMAIL
FACEBOOK

http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/m...ml?uuid=ADJXZxM
DIRITTO
Unioni civili e convivenze, cosa cambia dal 5 giugno
Giovanni Parente Twitter Facebook Email
Img Description
Debutterà di domenica una delle leggi più discusse (e attese) degli ultimi anni. Dopo il lungo lavorio parlamentare (soprattutto nel primo passaggio al Senato) caratterizzato dalla ricerca di un compromesso tra le varie anime della maggioranza che ha portato allo stralcio del capitolo step child adoption, la “Cirinnà” (dal nome della relatrice a Palazzo Madama, la senatrice democratica Monica Cirinnà) è finalmente legge dello Stato: sarà ricordata da ora in poi come legge 76/2016 . La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» fa scattare anche il conto alla rovescia per l’entrata in vigore: le nuove regole su unioni civili e convivenze di fatto si applicheranno a partire dal 5 giugno 2016. Proviamo a riepilogare le principali novità.

L’avvio dell’unione civile
A differenza del matrimonio non ci sono pubblicazioni. L’unione civile tra persone dello stesso si costituisce attraverso una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile in presenza di due testimoni, ma a differenza del matrimonio non ci saranno formule particolari. L'ufficiale di stato civile dovrà compilare un certificato che dovrà contenere i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza delle parti. Nel documento saranno contenuti anche i dati anagrafici dei due testimoni scelti dalla coppia e verrà poi registrato nell'archivio di stato civile.

I diritti dei partner dell’unione
I partner dell’unione civile possono infatti essere riconosciuti come veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e perfino in caso di morte. In questa circostanza, inoltre, il partner superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell'altro e anche all'eredità nella stessa quota prevista per i coniugi di un matrimonio.

Stesso discorso sotto il profilo economico: alle coppie unite civilmente si applicherà il regime della comunione dei beni, sempre che non optino espressamente per la separazione dei beni.

I partner devono contribuire ai bisogni comuni in relazione alla propria capacità lavorativa (professionale o casalinga). Se c’è la volontà, si può anche scegliere il cognome di uno dei due partner.

www.cittanuova.it/c/454679/La_legge..._da_giugno.html



Se uno dei due partner muore l'altro ha diritto al Tfr e anche alla pensione di reversibilità.

La fine dell’unione: subito il divorzio senza la separazione
Per scrivere la parola fine a un’unione civile basterà che anche uno solo dei due partner presenti una comunicazione all'ufficiale di stato civile contenente la volontà di sciogliere l'unione. Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere il divorzio vero e proprio, che potrà essere chiesto per via giudiziale oppure attraverso la negoziazione assistita o ancora attraverso un accordo sottoscritto davanti all'ufficiale di stato civile. In caso di divorzio il disegno di legge ha previsto che il partner più “debole” avrà diritto agli alimenti, oltre che all'assegnazione della casa. Dalle cause di scioglimento dell'unione civile è esclusa la mancata consumazione del rapporto.

La convivenza di fatto
La convivenza di fatto può riguardare sia le coppie etero che omosessuali. Il primo passaggio per “istituzionalizzare” la convivenza è la richiesta di iscrizione all'anagrafe. Come? Uno dei due conviventi può presentare il modello di dichiarazione di residenza all'ufficio anagrafico del Comune dove si intende fissare la propria residenza o inviato per raccomandata, via fax o mail, puntualizzando che si tratta di «Convivenza per vincoli affettivi». Chi compila il modulo è il «soggetto che dirige la convivenza». Al modello bisogna allegare i documenti di identità di entrambi i soggetti.


Per il contratto di convivenza si va dal professionista
I conviventi possono decidere di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di optare per la comunione dei beni con un contratto di convivenza. Per la sottoscrizione o l'eventuale modifica o risoluzione, è necessaria la forma scritta e l'atto deve essere predisposto con l'assistenza di un professionista (avvocato o notaio) nella forma di atto pubblico o di scrittura privata. Il contratto, per legge, non deve essere sottoposto a termini o vincolato al rispetto di particolari condizioni.

Il professionista incaricato dovrà iscrivere il contratto all'anagrafe di residenza dei conviventi, passaggio necessario perché abbia valore anche nei confronti dei terzi. In merito va segnalato che se la legge impone la registrazione all'anagrafe di quest o contratto al momento non esistono norme relative all'iscrizione del contratto di convivenza nei registri anagrafici. Nel contratto di possono indicare in modo dettagliato quali spese vanno condivise e secondo quali proporzioni.

21 MAGGIO 2016

www.cittanuova.it/c/454679/La_legge..._da_giugno.html

a Laicità Diritto


Parliamo del Referendum costituzionale

In Austria vincono i Verdi

Il messaggio è l'incontro

Al funerale di Pannella

Il 2 giugno 70 anni dopo

Patriarca: Il Terzo settore come riforma...

Elezioni a Milano

Quale sindaco per Milano?

Ventimiglia, la Lampedusa del Nord

Partiti e programmi per Roma

Roma al voto. Città ferita a rischio...

Referendum, perché votare sì

Parliamo del Referendum costituzionale

In Austria vincono i Verdi

Il messaggio è l'incontro

Al funerale di Pannella

Il 2 giugno 70 anni dopo

Patriarca: Il Terzo settore come riforma...

Elezioni a Milano

Quale sindaco per Milano?
Home - Indietro


La legge Cirinnà in vigore da giugno
26-05-2016 di Adriano Pischetola
fonte: Città Nuova
Forme semplificate nella nuova legge per costituire o "accertare" (così come per sciogliere) le unioni civili e le convivenze "di fatto". Ma è prevista anche l'emanazione di successivi decreti legislativi per dare compiuta attuazione alle novità recate dalla legge. Il parere del giurista


La legge Cirinnà in vigore da giugno
La legge Cirinnà sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze (n.76 del 20 maggio 2016) è ormai ai nastri di partenza: entrerà in vigore il 5 giugno 2016, anche se poi sotto molti profili dovranno susseguire nei prossimi mesi altri provvedimenti per la sua concreta attuazione. Ma intanto è da prendere atto che ormai nel nostro ordinamento tante delle molte situazioni ivi disciplinate hanno ricevuto – bene o male – una sorta di legittimazione e consacrazione giuridica.

È anche importante rilevare che la legge disciplina situazioni affatto diverse, da non confondere e sovrapporre tra loro: quella delle "parti della unione civile" da un lato e quella dei "conviventi di fatto" dall’altro. La prima è possibile solo tra persone del medesimo sesso e l’altra, anche tra persone di sesso diverso. Il che ha fatto già arricciare il naso ai primi commentatori e studiosi costituzionalisti, preoccupati del fatto che in siffatto modo sembrerebbe posta in essere una eclatante disparità di trattamento tra cittadini, in barba a uno dei più sacri e inviolabili princìpi della nostra Carta costituzionale.

La legge sembra inoltre optare per un "alleggerimento" delle forme e delle procedure per dare dignità legale a queste due diverse forme di vincoli. Per "costituire" una unione civile sarà sufficiente rendere relativa dichiarazione congiunta innanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni: ma non sono previste "pubblicazioni" preliminari (per evidenziare eventuali impedimenti od opposizioni), come invece previsto per il matrimonio. Se poi si tratta di convivenza (che, recita legge, deve riguardare due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile), tale condizione sarà fatta oggetto di apposita dichiarazione anagrafica di "accertamento" che potrà essere inviata sia direttamente che attraverso fax, posta o telematicamente all’ufficio Anagrafe del Comune di residenza. Il partner che compila la dichiarazione di convivenza (riempendo lo spazio indicato come «iscrizione per altro motivo» e citando «convivenza per vincoli affettivi») sarà il «soggetto che dirige la convivenza».

Altrettanto "semplificate" saranno le vicende che possono comportare la cessazione/scioglimento di tali legami. Per l’unione civile è ammessa la dichiarazione di scioglimento anche disgiunta di ciascuna "parte" della unione civile, cui segue dopo tre mesi una formale domanda formulata all’indirizzo dell’ufficiale di stato civile. Successivamente è possibile addivenire allo scioglimento secondo un ordinario procedimento divorzile, oppure mediante una "negoziazione" assistita da avvocato o mediante un accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile.

Per i conviventi "di fatto" che abbiano stipulato un contratto di convivenza, questo si può risolvere per accordo delle parti, ma anche per recesso unilaterale (oltre che per sopravvenuto matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona o per morte di uno dei conviventi).

Questi sono solo alcuni dei profili della nuova disciplina che dovrà essere "testata" sul campo, con gradualità, anche tenendo conto delle novità (alcune dirompenti) da essa introdotte nel sistema giuridico, ma prima ancora nella cultura dei cittadini. Per questo è prevista – specie con riguardo alle unioni civili – l’emanazione di decreti legislativi, secondo una procedura non proprio agevole e snella, in grado di attuare il necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni già vigenti contenute in altre leggi, in altri atti aventi forza di legge, in regolamenti e in decreti. Forse sarà anche l’occasione per apportare quegli aggiustamenti, anche a livello interpretativo, che non è stato possibile predisporre in sede di prima stesura della legge per i forti condizionamenti ideologici che ne hanno accompagnato la fase preparatoria e quella della definitiva approvazione.

www.nextquotidiano.it/unioni-civili-cosa-cambia/

Unioni civili, cosa cambia con la nuova legge
Come si regolamentano le unioni civili e le coppie di fatto, che cosa cambia per assistenza, malattia, pensioni e quali sono le criticità della nuova legge. I decreti attuativi da chiudere e le conseguenze per i sindaci che vorranno fare i simpatici
NEXT QUOTIDIANO mercoledì 11 maggio 2016 16:10
95
CONDIVISIONI
FacebookTwitterGoogle
La Camera dei deputati ha votato oggi la fiducia al testo del governo che istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e riconosce le convivenze di fatto tra eterosessuali o tra omosessuali. Stasera arriverà anche il voto finale dell’aula. L’Italia era uno dei pochi paesi dell’Unione Europea a non aver ancora riconosciuto le coppie omosessuali. La nuova legge non prevede né l’obbligo di fedeltà né la cosiddetta stepchild adoption, cioè l’adozione del figlio del partner, dopo le polemiche all’interno della maggioranza che rischiavano di mettere a rischio l’approvazione del testo.

Unioni civili
Le persone omosessuali unite civilmente potranno avere lo stesso cognome, scegliendolo tra i loro. Avranno obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e saranno tenute a contribuire ai bisogni comuni. Salvo diversa decisione, vivranno in comunione dei beni. Alle unioni civili si applicano le disposizioni sull’obbligo di prestare gli alimenti al coniuge. Il comma 20 del maxiemendamento garantisce di fatto la reversibilità della pensione e altri diritti tipici del matrimonio, come quelli previsti dai contratti di lavoro. In caso di morte del “prestatore di lavoro”, il partner superstite avrà diritto alle indennità previste dal codice civile per i casi di recesso dal contratto a tempo indeterminato e al trattamento di fine rapporto. Il partner è equiparato al coniuge per quel che attiene al diritto di eredità. Oltre che per i casi previsti nella legge sullo scioglimento del matrimonio, l’unione civile può terminare anche semplicemente quando un partner lo comunica all’ufficiale di stato civile. Entro sei mesi dall’approvazione definitiva del ddl, il governo dovrà adottare almeno un decreto legislativo per applicare le norme dell’unione civile alle coppie omosessuali che si siano sposate (o si siano unite in altra forma, come i Pacs francesi) all’estero.

unioni civili cosa cambia
Unioni civili, cosa cambia (Corriere della Sera, 11 maggio 2016)
Coppie di fatto
La legge riguarda anche i “conviventi di fatto” uniti “stabilmente da legami affettivi di coppia” registrati come tali all’anagrafe. A loro vengono riconosciuti gli stessi diritti di assistenza del coniuge nel caso di carcerazione, malattia, ricovero e morte. In caso di morte di un convivente proprietario della casa dove entrambi vivevano, l’altro ha diritto di continuare ad abitarci per un minimo di due e un massimo di cinque anni. Se invece il convivente morto era titolare di un contratto di affitto, il superstite può succedergli. I conviventi possono ricorrere a un contratto per disciplinare i rapporti patrimoniali. In caso di fine della convivenza, il convivente in difficoltà economica può vedersi riconosciuto il diritto agli alimenti. Rispetto alla prima versione del ddl Cirinnà, in Senato è stato stralciato l’articolo sulle adozioni del figlio del partner (stepchild adoption) per le unioni omosessuali. Ma il testo precisa che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» in modo da non impedire il pronunciamento dei giudici sui casi di adozioni per le coppie gay.  Diritti e doveri per la nuova formazione sociale composta da due uomini o da due donne sono quelli già previsti per il matrimonio: i diritti patrimoniali, ereditari e previdenziali, i doveri di reciproca assistenza morale e materiale e di coabitazione.

I decreti attuativi
La legge sulle unioni civili verrà applicata grazie ad alcuni decreti attuativi proposti dal ministro della Giustizia di concerto con — tra gli altri —i ministri dell’Interno e degli Esteri. Le unioni civili per coppie omosessuali sono un istituto giuridico del tutto nuovo e avranno bisogno di indicazioni per gli ufficiali dell’anagrafe circa le iscrizioni, le trascrizioni, le annotazioni. La legge dà fino a sei mesi di tempo per scrivere i decreti attuativi, e poi altri due alle Camere per valutarli: se quest’ultimo termine non verrà rispettato, la legge sarà operativa. Entreranno comunque in vigore norme transitorie con un decreto del presidente del Consiglio entro 30 giorni. Il Corriere della Sera oggi ha sintetizzato in un articolo a firma di Luigi Ferrarella quali problematiche ancora presenta il testo:

Il testo Cirinnà, infatti, premette che le disposizioni che contengono la parola «coniuge» si applicano «anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso», ma «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile». Il riflesso più evidente è sull’omicidio, la cui pena base 21-24 anni sale a 24-30 anni se si uccide il coniuge: ma poiché l’omicidio non è certo norma a rafforzamento «degli obblighi derivanti dal l’unione civile», l’aggravante non potrà pesare su assassini legati da unioni civili alla persona assassinata, mentre continuerà a valere per mariti e mogli. Stesso schema nei sequestri di persona: quando il pm blocca i beni utilizzabili dal coniuge per pagare il riscatto, il blocco non potrebbe essere imposto al coniuge legato da unione civile con il rapito. Curiosa anche la situazione dell’abuso d’ufficio commesso da pubblici ufficiali che non si astengano in presenza di un interesse di un prossimo congiunto come il coniuge: continuerà a essere reato per mariti e mogli, ma non potrà incriminare i partner di una unione civile.

Idem la «bigamia», che finirebbe per non avere rilevanza penale in relazione alle unioni civili tra lo stesso sesso, mentre la manterrebbe solo tra coniugi uomo e donna. Discriminazioni al contrario, cioè più sfavorevoli per le unioni civili, parrebbero crearsi per tutta una serie di condizioni che il codice continuerebbe a concedere solo a marito e moglie: la non punibilità per chi fa falsa testimonianza, mente al pm o compie favoreggiamento personale del prossimo congiunto; la non punibilità di chi a favore di un prossimo congiunto commette reato di assistenza ai partecipi di associazioni per delinquere o con finalità di terrorismo; la non punibilità del furto o della truffa ai danni del partner non legalmente separato. E qualche paradosso si creerebbe anche nei tribunali, dove oggi un giudice deve astenersi se il coniuge fa il pm o è persona offesa dal reato: sbarramenti che non varrebbero per partner dello stesso sesso legati da unioni civili. Il fatto poi che «l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione» sia stabilito dalla nuova legge solo per le unioni civili e non anche per le convivenze di fatto, discriminerà i partner della prima categoria che, diversamente da quelli della seconda, nel penale rischieranno l’accusa di omicidio o lesioni personali per l’eventuale medesima condotta di «mancata prestazione di cure o di alimentazione».

I decreti attuativi sulle unioni civili potrebbero dare una prima risposta a queste criticità. Infine, il sindaco è obbligato a celebrare le unioni civili o, in subordine, a delegare qualcuno per suo conto come succede anche per i matrimoni, in comuni grandi come Roma o Milano. Se ci si rifiuta si incappa nel codice penale con il reato di omissione di atti d’ufficio ma, soprattutto, si va incontro al commissariamento. Intanto domani, giovedì 12 maggio, alle 11.30 presso la sala stampa della Camera dei deputati un gruppo di parlamentari del centrodestra terrà una conferenza stampa per presentare iniziative per l’indizione di un referendum abrogativo in materia di unioni civili. Saranno presenti i parlamentari Eugenia Roccella, Gaetano Quagliariello e Carlo Giovanardi di Idea, Maurizio Gasparri e Lucio Malan di Forza Italia, Gian Marco Centinaio e Nicola Molteni della Lega, Francesco Bruni e Lucio Tarquinio dei Conservatori e Riformisti, Fabio Rampelli ed Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, Gian Luigi Gigli e Mario Sberna di Des-Cd, Guglielmo Vaccaro di Italia Unica e il presidente della commissione Lavoro del Senato Maurizio Sacconi.
 
Web  Top
Vincenzo Ferraresi
view post Posted on 28/12/2016, 14:30




Da alcuni giorni ho stipulato un contratto di convivenza (Art. 1 comma 36 legge 20 maggio 2016 n. 76) con la compagna che, tra l'altro, mi assiste a seguito di ripetuti interventi a un ginocchio.

Ho contattato telefonicamente la Vostra sede per conoscere se sussiste la possibilità in futuro di una eventuale reversibilità della mia pensione. Mi é stato risposto negativamente.

Sono un po' sorpreso, perché avevo notizie che tale possibilità sussistesse. ( Articolo del prof. GIovanni Parente che precisa: "Se uno dei due partner muore l'altro ha diritto al Tfr e anche alla pensione di reversibilità").

La situazione é proprio quella che mi é stata specificata?

Attendo, se possibile, un suo cortese riscontro.

Grazie e cordiali saluti.

Vincenzo Ferraresi
Pordenone
via Cavalleria, 6
Cell. 3356911668
 
Top
1 replies since 2/6/2016, 17:51   236 views
  Share