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Abusi su 9 ragazzini. Condannato a 20 anni don Giovanni Trotta, Foggia. Spretato ma non denunciato, continuò a violentare grazie al Vaticano.

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GalileoGalilei
view post Posted on 31/10/2015, 21:19 by: GalileoGalilei
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Abusi sessuali su giovani calciatori e foto hard. Condannato dirigente sportivo (ed ex sacerdote) nel Foggiano
Pubblicato: sabato, 31 ottobre 2015 Commenta questo articolo • Nessun commento • Torna alla pagina iniziale
pedopornografia-foggiaEx sacerdote, dirigente sportivo e pedofilo. Il Tribunale federale della Figc ha inibito per cinque anni Giovanni Trotta, 55enne della ASD Pietramontecorvino, squadra di calcio iscritta nei campionati regionali del Molise. L'uomo avrebbe compiuto gravi e reiterati abusi sessuali nei confronti di un giovane calciatore, non ancora 14enne, con la scusa di impartirgli lezioni private e con la promessa di un ingaggio come fotomodello e di un provino per un'importante società di calcio. Per lui è stata disposta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2013 e il 2014 come emerso dalle indagini compiute dalla Procura di Bari che si occupa del profilo penale della vicenda. L'uomo, ridotto allo stato laicale da un provvedimento del Consiglio Generale della Congregazione nel febbraio 2012, era finito nel mirino della Polizia Postale già da diverso tempo ed arrestato ad aprile di quest'anno.
Trotta, consigliere con delega di rappresentanza, tesserato per la società di Pietra, avrebbe
compiuto gravi abusi sessuali in danno del giovane calciatore R.L., all’interno della propria abitazione a Pietramontecorvino, dove Trotta lo attirò, approfittando del ruolo rivestito nell’ambito della società di calcio frequentata dal minore, con la scusa di impartirgli lezioni private e inducendolo a compiere e a subire atti sessuali grazie a false promesse. Trotta avrebbe poi prodotto e divulgato materiale pedopornografico, consistente in fotografie ritraenti il giovane calciatore e altri minori, allo stato non identificati, scattate sia nella propria abitazione sia nei servizi igienici dell’impianto sportivo della società Asd Pietramontecorvino. Il tutto tra il 2013 e il novembre 2014, come emerso dalle indagini, scattate dopo la denuncia di un genitore, e dagli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Bari.

All'udienza di trattazione erano presenti Dario Perugini per la Procura Federale ed Enzo Iannantuono in qualità di presidente della società di Pietramontecorvino. Per Trotta non c'era nessuno.
La Procura Federale, dopo aver illustrato i fatti, ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 5 per Trotta, disponendo anche la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc, e ammenda di 20mila euro per la società.
Il presidente Iannantuono ha spiegato che Trotta non ha mai fatto parte del consiglio direttivo della società, avendo avuto solo una semplice delega agli atti ordinari della stessa, e che i fatti oggetto del deferimento sono avvenuti principalmente presso l’abitazione privata dell'uomo e solo sporadicamente ed occasionalmente presso l’impianto sportivo della società. Altre considerazioni sono state fatte in linea con le risultanze degli atti di indagine, riportando all'attenzione del Tribunale Federale l’attività meritoria della società nel raggiungimento di importanti risultati sportivi e nel gestire al meglio oltre che la prima squadra anche tutta l’attività giovanile, dagli juniores alla scuola calcio, oltre che le difficoltà economiche esistenti. Infine ha concluso richiedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria in termini accettabili ed affrontabili dalla società con riduzione consistente della somma richiesta dalla Procura Federale semmai infliggendo, in aggiunta, la sanzione della squalifica del campo per le giornate ritenute congrue, sempre che fosse riscontrata l'effettiva sussistenza della responsabilità diretta della società deferita, contestata dalla stessa nel caso in esame, per quanto accennato in ordine al ruolo rivestito dall'ex sacerdote all’interno della società.

L’analisi approfondita della documentazione pervenuta dalla Procura Federale porta a riconoscere in pieno le responsabilità di Trotta, conseguenti alla condotta tenuta e meglio riportata nella violazione contestatagli, con l’aggravante di aver utilizzato il suo ruolo all’interno della società e, in modo più preciso, nel settore giovanile come occasione e modo per mettere in atto il suo disegno criminoso. Del resto i fatti non sono stati contestati né dal deferito, non comparso neanche a mezzo di difensore, né dalla società di appartenenza, limitatasi a contestare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della responsabilità diretta della stessa.

Per quanto riguarda la responsabilità contestata alla società, è stato rilevato che Trotta entrò a far parte del club in qualità di socio a seguito dell'assemblea dei soci tenuta in data 8 ottobre 2012 e dall’annata calcistica 2013-2014 risulta nell’organigramma della società come consigliere ed inserito nella lista dei delegati alla firma insieme ad altri tre consiglieri. Tale delega, che dà la rappresentanza della società, rende configurabile la responsabilità diretta della Asd in quanto "le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali".
Secondo il giudice, "Trotta era riuscito ad ottenere credito e fiducia non sono nell’ambiente sportivo ma anche in tutta la comunità di Pietramontecorvino, motivo per cui la sua disponibilità a trattare con i ragazzi non ha portato nessuno, nell’ambito della società di appartenenza, ad ipotizzare che tale atteggiamento avesse secondi fini. Inoltre – aggiunge -, occorre anche considerare che è pur vero che il suo ruolo di tesserato per la società Pietramontecorvino lo ha agevolato nel commettere le violazioni contestate. Tuttavia è altrettanto indubbio che egli solo in qualche occasione ha utilizzato l’impianto sportivo per commetterle. Dagli atti infatti risulta che la condotta criminosa nei locali della società si è concretizzata solo nello scattare delle foto. Da ultimo, ai fini della graduazione della sanzione irrogabile va tenuto conto che il codice di giustizia sportiva opera sempre una netta distinzione tra il settore professionistico ed il settore dilettantistico, per il quale sono stabiliti limiti di sanzione più ridotti".
Alla luce di questo e circa l’esigenza di contenere l’ammontare della sanzione pecuniaria entro limiti più confacenti alla realtà dilettantistica, l'Asd Pietramontecorvino ha subito un'ammenda pari a 4mila euro.
Da immediato

http://www.immediato.net/2015/10/30/abusi-...e-nel-foggiano/

Abusi sessuali su giovani calciatori e foto hard. Condannato dirigente sportivo (ed ex sacerdote) nel Foggiano
30 ottobre 2015 ·
pedopornografia
Immagine d'archivio
Ex sacerdote, dirigente sportivo e pedofilo. Il Tribunale federale della Figc ha inibito per cinque anni Giovanni Trotta, 55enne della ASD Pietramontecorvino, squadra di calcio iscritta nei campionati regionali del Molise. L'uomo avrebbe compiuto gravi e reiterati abusi sessuali nei confronti di un giovane calciatore, non ancora 14enne, con la scusa di impartirgli lezioni private e con la promessa di un ingaggio come fotomodello e di un provino per un'importante società di calcio. Per lui è stata disposta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2013 e il 2014 come emerso dalle indagini compiute dalla Procura di Bari che si occupa del profilo penale della vicenda. L'uomo, ridotto allo stato laicale da un provvedimento del Consiglio Generale della Congregazione nel febbraio 2012, era finito nel mirino della Polizia Postale già da diverso tempo ed arrestato ad aprile di quest'anno.

Trotta, consigliere con delega di rappresentanza, tesserato per la società di Pietra, avrebbe compiuto gravi abusi sessuali in danno del giovane calciatore R.L., all’interno della propria abitazione a Pietramontecorvino, dove Trotta lo attirò, approfittando del ruolo rivestito nell’ambito della società di calcio frequentata dal minore, con la scusa di impartirgli lezioni private e inducendolo a compiere e a subire atti sessuali grazie a false promesse. Trotta avrebbe poi prodotto e divulgato materiale pedopornografico, consistente in fotografie ritraenti il giovane calciatore e altri minori, allo stato non identificati, scattate sia nella propria abitazione sia nei servizi igienici dell’impianto sportivo della società Asd Pietramontecorvino. Il tutto tra il 2013 e il novembre 2014, come emerso dalle indagini, scattate dopo la denuncia di un genitore, e dagli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Bari.

All'udienza di trattazione erano presenti Dario Perugini per la Procura Federale ed Enzo Iannantuono in qualità di presidente della società di Pietramontecorvino. Per Trotta non c'era nessuno.
La Procura Federale, dopo aver illustrato i fatti, ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 5 per Trotta, disponendo anche la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc, e ammenda di 20mila euro per la società.
Il presidente Iannantuono ha spiegato che Trotta non ha mai fatto parte del consiglio direttivo della società, avendo avuto solo una semplice delega agli atti ordinari della stessa, e che i fatti oggetto del deferimento sono avvenuti principalmente presso l’abitazione privata dell'uomo e solo sporadicamente ed occasionalmente presso l’impianto sportivo della società. Altre considerazioni sono state fatte in linea con le risultanze degli atti di indagine, riportando all'attenzione del Tribunale Federale l’attività meritoria della società nel raggiungimento di importanti risultati sportivi e nel gestire al meglio oltre che la prima squadra anche tutta l’attività giovanile, dagli juniores alla scuola calcio, oltre che le difficoltà economiche esistenti. Infine ha concluso richiedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria in termini accettabili ed affrontabili dalla società con riduzione consistente della somma richiesta dalla Procura Federale semmai infliggendo, in aggiunta, la sanzione della squalifica del campo per le giornate ritenute congrue, sempre che fosse riscontrata l'effettiva sussistenza della responsabilità diretta della società deferita, contestata dalla stessa nel caso in esame, per quanto accennato in ordine al ruolo rivestito dall'ex sacerdote all’interno della società.

L’analisi approfondita della documentazione pervenuta dalla Procura Federale porta a riconoscere in pieno le responsabilità di Trotta, conseguenti alla condotta tenuta e meglio riportata nella violazione contestatagli, con l’aggravante di aver utilizzato il suo ruolo all’interno della società e, in modo più preciso, nel settore giovanile come occasione e modo per mettere in atto il suo disegno criminoso. Del resto i fatti non sono stati contestati né dal deferito, non comparso neanche a mezzo di difensore, né dalla società di appartenenza, limitatasi a contestare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della responsabilità diretta della stessa.

Per quanto riguarda la responsabilità contestata alla società, è stato rilevato che Trotta entrò a far parte del club in qualità di socio a seguito dell'assemblea dei soci tenuta in data 8 ottobre 2012 e dall’annata calcistica 2013-2014 risulta nell’organigramma della società come consigliere ed inserito nella lista dei delegati alla firma insieme ad altri tre consiglieri. Tale delega, che dà la rappresentanza della società, rende configurabile la responsabilità diretta della Asd in quanto "le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali".
Secondo il giudice, "Trotta era riuscito ad ottenere credito e fiducia non sono nell’ambiente sportivo ma anche in tutta la comunità di Pietramontecorvino, motivo per cui la sua disponibilità a trattare con i ragazzi non ha portato nessuno, nell’ambito della società di appartenenza, ad ipotizzare che tale atteggiamento avesse secondi fini. Inoltre - aggiunge -, occorre anche considerare che è pur vero che il suo ruolo di tesserato per la società Pietramontecorvino lo ha agevolato nel commettere le violazioni contestate. Tuttavia è altrettanto indubbio che egli solo in qualche occasione ha utilizzato l’impianto sportivo per commetterle. Dagli atti infatti risulta che la condotta criminosa nei locali della società si è concretizzata solo nello scattare delle foto. Da ultimo, ai fini della graduazione della sanzione irrogabile va tenuto conto che il codice di giustizia sportiva opera sempre una netta distinzione tra il settore professionistico ed il settore dilettantistico, per il quale sono stabiliti limiti di sanzione più ridotti".
Alla luce di questo e circa l’esigenza di contenere l’ammontare della sanzione pecuniaria entro limiti più confacenti alla realtà dilettantistica, l'Asd Pietramontecorvino ha subito un'ammenda pari a 4mila euro.
 
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