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Piacenza. Don G.F. condannato in Cassazione a 5 anni e 4 mesi per abusi su 5 minori in comunità, Vittima suicida. Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall'anonimato

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view post Posted on 21/10/2008, 20:29
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Vittima suicida. Aiutateci a scoprire chi è questo prete pedofilo protetto dall'anonimato


Cassazione conferma condanna. Ma resta protetto dall'anonimato


GIIPIA0a011120081022

L'imputato ieri mattina mentre entra in aula foto Lunini


http://quotidiano.liberta.it/giornale_arti...articolo=166353



Violenze sessuali, 5 anni a un sacerdote

Per abusi su giovani ospiti della struttura che dirigeva. Il difensore: è innocente


L´imputato ieri mattina mentre entra in aula foto Lunini
(er.ma) Un sacerdote piacentino, direttore di un istituto religioso della nostra provincia, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di cinque giovani ospiti della struttura da lui guidata, tutti stranieri e condannato a cinque anni e quattro mesi. Il processo si è concluso ieri pomeriggio alle 15 con la lettura della sentenza. L'imputato, che era presente in aula, rimarrà in libertà avendo ricorso in Appello.
L'udienza ha avuto luogo a porte chiuse, per tutelare le vittime delle violenze e sempre per tutelare questi ragazzi (uno dei quali - l'agghiacciante indiscrezione si è appresa solo ieri - si è tolto la vita dopo che questa vicenda era finita nel mirino degli investigatori) non viene reso noto il nome dell'imputato.
All'esterno dell'aula del tribunale ieri vi era un folto gruppo di persone: parenti, amici e altri sacerdoti, tutti asseritamente sicuri dell'innocenza dell'imputato, il quale al termine della lettura della sentenza, ha lasciato l'aula del tribunale visibilmente affranto.
Nella precedente udienza il Pm Antonio Colonna aveva chiesto per l'accusato sette anni. Il collegio giudicante - composto da Luigi Riganti, Monica Fagnoni e Giuseppe Bersani - ha assolto il sacerdote per uno degli episodi oggetto del capo d'imputazione, condannandolo invece per gli altri.
In mattinata vi è stata invece l'arringa dell'avvocato difensore Paolo Ferroni, il quale ha sostenuto la piena innocenza del suo assistito chiedendo l'assoluzione. Ferroni ha parlato di una "congiura" da parte di alcuni ragazzi ospiti nella struttura diretta dal sacerdote. Secondo il legale questi adolescenti definiti "difficili" avevano subito dure punizioni dal prete a causa del loro comportamento. Da queste punizioni sarebbe maturata una diabolica vendetta collettiva predisposta a tavolino per mettere nei guai il prete. L'avvocato ha inoltre sostenuto che il suo cliente, ha sempre diretto ottimamente l'isituto religioso che gli era stato affidato riscuotendo il rispetto e la fiducia dei suoi collaboratori e dei suoi superiori.
«Infatti - ha detto Ferroni - il mio assistito attualmente svolge normalmente l'ufficio sacerdotale anche se non più a Piacenza».
Ferroni ha fatto sapere che ricorrerà in appello contro il giudizio di primo grado. «Intanto aspetto di leggere le motivazioni di questa condanna» ha detto il legale.
L'inchiesta che aveva portato ad accusare di molestie sessuali il sacerdote piacentino di 50 anni, era partita nel settembre di cinque anni fa, in seguito alla denuncia di cinque ragazzi stranieri ospiti dell'istituto diretto dal prete e all'esposto di due educatori della stessa struttura. Del caso si erano occupati gli investigatori della sezione minori della squadra mobile.
I fatti contestati al sacerdote erano diversi, e sotto la lente della Procura della Repubblica erano finiti episodi che andavano dal 2001 al 2003. Alcune delle vittime avevano infatti sostenuto di essere state sottoposte a morbose attenzioni da parte del sacerdote in più di un occasione.
Secondo le accuse dei ragazzi (che all'epoca dei fatti avevano dai quindici ai venti anni) gli episodi contestati al prete erano avvenuti nelle camerate dell'istituto dove erano alloggiati, sempre di notte. Accuse che l'imputato ha però sempre fermamente respinto.
Ermanno Mariani


22/10/2008




www.corriere.it/ultima_ora/notizie....AE-09C78639B169}

Piacenza: violento' 5 giovani, sacerdote condannato
21 ott 18:02 Cronache

PIACENZA - Un sacerdote di 50 anni e' stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di cinque giovani tra i 15 e i 20 anni. Il tribunale di Piacenza ha condannato il prete a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Le vittime erano tutte ospiti presso un istituto religioso diretto dallo stesso imputato, che si e' sempre dichiarato innocente. (Agr)


www.piacenzasera.it/portfolio/perso...ria=&commenti=s

Sacerdote piacentino condannato per violenza sessuale



Sentenza di primo grado con condanna a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale: è il pesante verdetto emesso dal Tribunale di Piacenza nei confronti di un sacerdote piacentino 50enne, accusato di aver abusato di cinque giovani ospiti dell'istituto che dirigeva. I fatti, risalenti al periodo compreso tra il 2001 e il 2005, sono stati portati alla luce da un'inchiesta condotta dalla sezione Minori della Squadra mobile di Piacenza, sulla base di alcune testimonianze rese dalle vittime degli abusi. Il processo si è svolto a porte chiuse e l'avvocato dell'imputato, Paolo Ferroni, nella sua arringa difensiva aveva chiesto la piena assoluzione. Dopo la lettura della sentenza ha anunciato il ricorso in Appello.



http://unionesarda.ilsole24ore.com/unione2...contentId=46902

piacenza: sacerdote condannato per violenza sessuale
Un sacerdote piacentino di 50 anni è stato condannato questo pomeriggio dal tribunale di Piacenza a 5 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di cinque giovani di età compresa fra i 15 e i 20 anni. Le vittime, all'epoca dei fatti contestati al sacerdote, erano ospiti presso un istituto religioso diretto dallo stesso imputato. I fatti su cui aveva indagato la squadra mobile erano avvenuti all'inizio degli anni 2000 ed avevano portato all'incriminazione del sacerdote, che si è sempre dichiarato innocente e vittima di una congiura dei giovani ospiti dell'istituto da lui diretto. 21/10/2008 18:01

http://piacenzanight.com/sezione-notizie-a....asp?cod=003337

Condanna di 5 anni e 4 mesi al sacerdote piacentino accusato di violenza sessuale
di Redazione
21/10/2008 19.26.01

L'avvocato aveva chiesto l'assoluzione e ricorrerà in Appello


Il Tribunale di Piacenza ha condannato in primo grado il sacerdote accusato di avere commesso abusi sessuali su alcuni ospiti dell'istituto da lui diretto. Per i fatti accaduti tra il 2001 e il 2005, il sacerdote 50enne è stato condannato ad una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione.

L'indagine che ha portato alla pesante condanna è stata condotta dalla Polizia di Piacenza, in particolare dall sezione minori della Squadra Mobile.

In seguito alla sentenza, il legale dell'imputato (che aveva chiesto la piena assoluzione) ha dichiarato che ricorrerà in Appello.

Edited by GalileoGalilei - 5/1/2014, 07:36
 
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view post Posted on 22/10/2008, 05:01
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http://quotidiano.liberta.it/giornale_arti...articolo=129196

«Denunciato per vendetta»

Il sacerdote accusato di pedofilia si difende in tribunale



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Palazzo Landi,
sede del tribunale
dove ieri è stata celebrata l´udienza
Il sacerdote piacentino di 50 anni accusato avere molestato sessualmente cinque giovani extracomunitari di età compresa fra i 15 e i 20 anni ha raccontato ieri ai giudici la sua verità. Per più di due ore ha parlato davanti al collegio presieduto da Monica Fagnoni (a latere Giuseppe Bersani e Luigi Riganti) e al pubblico ministero Antonio Colonna. Era presente il difensore Paolo Ferroni.
Secondo quanto si è appreso (l'udienza coinvolgendo minorenni era a porte chiuse) il sacerdote ha ribadito la sua estranietà alle accuse sottolineando che potrebbe trattarsi di una montatura ai suoi danni. E ha puntato l'attenzione sia su punizioni che aveva inflitto ad alcuni ospiti della struttura, ma soprattutto sui suoi ripetuti rifiuti a consegnare somme di denaro sempre più ingenti e sempre con maggiore frequenza ad ospiti della struttura dove lavorava. Rifiuti che a suo parere potrebbero avere scatenato una sorta di vendetta nei suoi confronti.
Ha anche fatto presente come le perosne che lo hanno accusato siano ritornate nella struttura anche dopo avere compiuto il diciottesimo anno d'età per trascorrere periodi di vacanza, cosa che non sarebbe certo avvenuta se vi fossero stati dei problemi. Ha spiegato anche la presenza di materiale pornografico scoperto nel computer. Il materiale informatico era di libero accesso all'interno dell'istituto e chiunque può averlo utilizzato. Il sacerdote è parso provato ma lucido e tranquillo ed ha risposto anche a diverse domande che gli sono state poste dal rappresentante dell'accusa.
La requisitoria del pubblico ministero è prevista martedì prossimo 15 luglio, mentre l'arringa difensiva e la sentenza sono in programma il 14 ottobre.
ferr.


09/07/2008



http://quotidiano.liberta.it/giornale_arti...articolo=131638

L'udienza Ieri in aula la requisitoria del Pm Colonna. Il 14 ottobre la sentenza per le violenze di 5 anni fa a danno di minori

Abusi, chiesti 7 anni per il sacerdote

Processo a porte chiuse per il religioso che si è sempre proclamato innocente


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(er.ma) Chiesti sette anni di reclusione per il sacerdote piacentino accusato di aver abusato di alcuni ospiti di un istituto da lui diretto. La richiesta è arrivata nel primo pomeriggio di ieri da parte del Pm. Antonio Colonna, al termine della sua requisitoria. Il processo è iniziato ieri intorno alle 10 e si è concluso alle 14. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 14 ottobre, data in cui l'avvocato Paolo Ferroni, difensore dell'imputato farà la sua arringa. Sempre per quella data è attesa la sentenza.
Il processo ha avuto luogo a porte chiuse per tutelare le vittime del presunto reato di violenza sessuale e sempre per tutelare l'identità delle vittime (alcune delle quali all'epoca dei fatti erano minorenni) non rendiamo noto il nominativo dell'imputato.
L'inchiesta che aveva portato ad accusare di molestie sessuali il sacerdote piacentino di 50 anni, era partita nel settembre di cinque anni fa, in seguito alla denuncia di cinque ragazzi ospiti dell'istituto diretto dal prete e all'esposto di due educatori della stessa struttura. Del caso si erano occupati gli investigatori della sezione minori della squadra mobile.
I fatti contestati al sacerdote sarebbero diversi, e sotto la lente della Procura della Repubblica erano finiti episodi che andavano dal 2001 al 2003. Alcune delle vittime avevano infatti lamentato di essere state sottoposte alle attenzioni del sacerdote in più di un occasione.
In particolare secondo le accuse dei ragazzi (che all'epoca dei fatti avevano dai quindici ai venti anni) gli episodi contestati al prete sarebbero avvenuti nelle camerate dell'istituto dove erano alloggiati, sempre di notte e sempre in orari compresi fra le 2 e le 6 del mattino.
Alcuni di questi ragazzi in un primo momento e cioè all'epoca delle indagini, avevano anche avuto parole di elogio nei confronti del sacerdote.
Il prete si è sempre dichiarato innocente, aveva ammesso di essersi recato di notte nelle camerate dei ragazzi, ma solo con il legittimo scopo di controllare che tutti stessero riposando. Secondo l'accusa invece il sacerdote avrebbe avvicinato i ragazzi la notte mentre si trovavano nelle camerate, in alcuni casi approfittando del fatto che alcuni di loro stavano riposando e in altri continuando ad agire nonostante il dissenso degli interessati.


16/07/2008

 
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http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/...danna-68390326/


Sacerdote abusò di cinque ragazzini,
la Cassazione conferma la condanna

Dopo la condanna in primo e secondo grado, anche la Suprema Corte conferma i reati a carico di un prete piacentino, accusato di violenza sessuale nei confronti di cinque giovanissimi immigrati tra i 15 e i 18 anni
di LORENZA PLEUTERI
Lo leggo dopo
Sacerdote abusò di cinque ragazzini, la Cassazione conferma la condanna
BOLOGNA - I drammatici racconti dei cinque ragazzi abusati, compreso l’adolescente che tempo dopo si è tolto la vita, erano "pienamente attendibili, coerenti, precisi, dettagliati, riscontrati da altre testimonianze e dagli esiti delle verifiche compiute". I giovanissimi immigrati, tra i 15 e i 18 anni, "non avevano alcun intento calunniatore" e non si erano messi d’accordo. Per questo la Corte di Cassazione, con una sentenza depositata pochi giorni fa, ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati del prete sotto accusa, ritenuto responsabile di violenze sessuali e atti sessuali su minori, descritto come "un pesonaggio coerente e costante nell'ossessione" di rubare contatti proibiti con i teenager affidati alle sue cure. E per il sacerdote piacentino, direttore di una comunità religiosa della profonda provincia emiliana, è diventata definitiva la condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere inflitta in primo grado e confermata dalla corte d’appello di Bologna.

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Il prete non è in carcere. Il sacerdote, che appartiene a una congregazione e che oggi ha 60 anni, non è andato in cella. "Abbiamo chiesto il differimento della pena, per motivi di salute. Di eventuali sospensioni da parte dei superiori non ho notizie, no non so che dire", taglia corto uno dei suoi legali. Di più il difensore non aggiunge, respingendo le domande, "perché è una storia delicata, molto delicata".

Violenze e vessazioni. Ma i supremi giudici la ripercorrono, portando alla luce violenze e vessazioni di cui si è parlato poco o nulla. Il sacerdote ha approfittato del suo ruolo e del potere e dell’autorità che aveva sugli ospiti, alcuni dei quali collocati nella struttura dai servizi sociali, per sorprenderli nel sono e poi toccarli e farsi toccare, pretendere rapporti orali, vincere le resistenze. Uno dei ragazzi era costretto a dormire con addosso i jeans abbottonati, per cercare di proteggersi, E nemmeno in vacanza c’era tregua. Gli abusi sessuali sono continuati anche nella località della riviera Adriatica dove i giovanissimi stranieri venivano portati d’estate.
Non è ancora tutto. Le vittime del prete, annotano i giudici della Cassazione, erano particolarmente vulnerabili e restiie ad esporsi "perché prive di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica e perché temevano di essere gravemente danneggiate e non credute, proprio perché il sacerdote era responsabile della struttura e aveva un ruolo apicale, non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero".
 
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view post Posted on 5/1/2014, 07:50
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www.nemesis-group.org/news-dettaglio.aspx?type=news&id=800


CASSAZIONE: CONDANNATO SACERDOTE DI COMUNITÀ CHE ABUSAVA DI MINORI DURANTE LA NOTTE...
sabato 4 gennaio 2014

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40610 del 2013, ha condannato al carcere un sacerdote che abusava ripetutamente di minori in comunità di atti sessuali durante la notte.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 giugno - 1° ottobre 2013, n. 40610 - Presidente Teresi – Relatore Amoroso


Ritenuto in fatto
1. F.G. , nato a (omissis) , era imputato:
a) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) e in qualità di tutore come da nomina del Tribunale di Piacenza del 19.4.2001, abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità e di quella connessa al ruolo di tutore, costringeva ripetutamente G.D. , nato il (omissis), collocato presso la su indicata struttura, dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo e con minacce di ritorsioni in seno alla comunità, ed in una occasione approfittando dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX. In (omissis) dal mese di (omissis) sino a fine XXXX, a (omissis) .
b) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente il minore S.M. nato il (omissis), collocato presso la suindicata struttura dall'Azienda U.S.L. di XXXXX, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, nonché masturbazioni e rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso del ragazzo, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX, tanto da indurre il minore a dormire indossando i pantaloni jeans abbottonati al fine di dissuadere dall'intento sessuale. In (omissis) dal mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) .
c) del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva E.M. , nato il XXXXXXXX, pertanto minore di anni 16, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno ed approfittando del sonno, consistenti in toccamenti della gamba e del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l'intento sessuale si girava ed incrociava le gambe, o comunque compiendo con il minore infrasedicenne gli atti sessuali sopra indicati. In (omissis) in data anteriore e prossima al mese di (omissis) .
e) del reato di cui agli artt. 81 cpv 609 bis c.p. perché con più azioni esecutive di un. medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in qualità di responsabile della comunità (omissis) , avente sede in (omissis) , abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva ripetutamente SA.Ja. , nato il (omissis) , collocato presso la suindicata struttura, a subire atti sessuali, in orari notturni, approfittando del sonno, consistenti in toccamenti del pene, agendo nonostante il dissenso del ragazzo che ripetutamente al fine di dissuadere l'intento sessuale si girava nel letto, e ponendo in essere analoghi comportamenti anche nel corso di un soggiorno estivo in XXXX. In (omissis) nel mese di (omissis) e in XXXX nel mese di (omissis) .
f) del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 quater c.p. perché in qualità di responsabile della comunità (omissis) avente sede in (omissis) , abusando dell'autorità rivestita in seno alla comunità, costringeva L.Z. , nato il (omissis), pertanto minore di anni 16 al momento del fatto, collocato presso la suindicata struttura dai servizi sociali del Comune di XXXXX, a subire atti sessuali, in orario notturno, approfittando del sonno, consistente in toccamenti del pene, avendo inserito la mano al di sotto dei boxer, agendo nonostante il dissenso del ragazzo o comunque compiendo con il minore infrasedicenne l'atto sessuale sopra indicato. In (omissis) .
2. Il F. veniva condannato dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 21.10.2008, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione, oltre a pene accessorie ex art. 29 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti in rubrica ai capi a), b), c), e) ed f); l'imputato veniva invece assolto dal reato sub d) perché il fatto non sussiste.
L'imputato è stato ritenuto colpevole di alcuni episodi di atti sessuali commessi ai danni di alcuni ragazzi ospiti della Comunità (omissis) di (omissis) , ivi collocati dai Servizi Sociali, della quale l'imputato, sacerdote, era all'epoca responsabile, nonché tutore di una delle parti lese, G.D. , nominato tale dal Tribunale di Piacenza in data 19.4.01.
Secondo le contestazioni oggetto dell'imputazione, le violenze sessuali erano commesse, in tutti i casi, abusando dell'autorità rivestita dall'imputato all'interno della Comunità e nel caso del G. , anche di quella di tutore, costringendo i ragazzi, in alcuni casi infrasedicenni all'epoca dei fatti (capi e ed f), a subire atti sessuali in orari notturni, profittando del sonno, compiendo ripetute incursioni effettuate dal sacerdote nelle camere da letto dove dormivano i giovani ospiti, mediante toccamenti del pene e, riguardo ai casi di G. e S. , anche rapporti sessuali orali, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi, che si giravano nel letto al fine di dissuadere i propositi dell'imputato, nel caso di S. giungendo a dormire con i jeans indossati e abbottonati, e di E. girandosi e incrociando le gambe, nonché nel caso del G. , con minacce di ritorsioni in seno alla Comunità e approfittando, in una occasione, dello stato di ebbrezza del giovane conseguente al vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX.
3. Il copioso materiale probatorio dettagliatamente analizzato nella sentenza di primo grado, dava conto di numerose testimonianze delle parti lese, di altri soggetti ospiti della Comunità e degli operatori che agivano in seno alla medesima. Inoltre è stata svolta una c.t. del PM sul computer in uso all'imputato che ha evidenziato nel sistema operativo la presenza di un profilo utente denominato (omissis) , e tra i Temporaney Internet Files di tale profilo utente, ha rinvenuto 263 files di immagini pornografiche o a carattere erotico a prevalente carattere omosessuale, nonché 6 files relativi alla visita di siti a contenuto pornografico omosessuale e cookies che documentavano la navigazione in altrettanti siti a carattere pornografico con contenuto omosessuale; la maggior parte degli accessi risultavano effettuati nella notte tra le ore 1,30 e 4,00 del mattino, quando nella comunità era presente il solo F. ; sono stati infine acquisiti al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, alcuni atti quali la denuncia-querela e gli altri verbali di dichiarazioni di G.D. , nel frattempo deceduto per suicidio, e di S.M. , nonché le s.i. di A. , B. , Be. , L. , E.B. e V. .
Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti - ad eccezione, come detto, del capo D) - in quanto le dichiarazioni delle parti lese sono state giudicate pienamente attendibili, coerenti, logiche, precise, dettagliate e riscontrate dalle altre testimonianze - degli operatori e degli operanti di PG - nonché dagli esiti delle verifiche da costoro compiute.
Il Tribunale ha altresì valorizzato l'assenza di movente - ragioni di astio, vendetta o convenienza - idoneo ad ipotizzare un possibile intento calunniatorio dei cinque giovani accusatori del sacerdote, alcuni dei quali particolarmente remissivi e in sostanziali buoni rapporti con lo stesso.
Il Tribunale ha infine sottolineato, che gli episodi sono stati vissuti separatamente, anche in tempi diversi, dai cinque ragazzi, che pure tratteggiavano lo stesso profilo criminale di un personaggio coerente e costante nell'ossessione volta a rubare contatti sessuali con i giovani affidati alle sue cure.
Il Tribunale ha escluso, pertanto, che le singole denunce-querele potessero ipotizzarsi quale espressione di un preordinato geometrico castello accusatorio, deponendo nel senso della genuinità dei racconti anche le piccole imprecisioni e talune marginali contraddizioni tra le deposizioni e le precedenti dichiarazioni, fisiologica espressione di credibilità e di intrinseca veridicità degli stessi, corroborata altresì dal racconto di analoghi comportamenti osservati cinque anni prima in una diversa comunità da K.Y. , che senza nulla sapere di ciò che avevano riferito i ragazzi di (omissis) , ha descritto in udienza un'analoga incursione notturna del F. cui aveva assistito personalmente mentre si trovava ospite a XXXXXXX, dove l'imputato prestava al'epoca la propria opera.
4. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato deducendo plurimi motivi.
Con sentenza del 20 gennaio 2012 - 18 aprile 2012 la Corte d'appello di Bologna - qualificati i fatti contestati rispettivamente: al capo A) ai sensi dell'art. 609 bis. co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest'ultimo limitatamente all'occasione dell'approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ai capi B), C), E), F) ai sensi dell'art.609 bis co. 1 c.p., esclusa per i capi C) ed F) l'ipotesi ex art. 609 quater c.p. - ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza ed ha.
5. Nei confronti di questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con 14 motivi, oltre un motivo aggiunto, illustrati anche con successiva memoria.



sacerdote_violenza.jpg

Considerato in diritto
1. Il ricorso - articolato in quattordici motivi - è infondato.
2. Tali sono innanzi tutto i primi due motivi con cui il ricorrente denuncia il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 429, c.p.p. in ragione della contraddittorietà, indeterminatezza e/o assoluta genericità dei capi d'imputazione; nonché inosservanza del disposto dell'art. 521 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p..
Si tratta di una riproposizione di censure svolte dall'imputato e alle quali la Corte d'appello ha già puntualmente e correttamente risposto: la contestazione in fatto - sopra riportata in narrativa - è tutt'altro che generica, descrivendo condotte dell'imputato in termini precisi, dettagliati e con espliciti riferimenti alla costrizione delle vittime a subire atti sessuali in orari notturni, approfittando del sonno, agendo nonostante il dissenso dei ragazzi e abusando dell'autorità rivestita all'interno della Comunità.
È vero - come rileva il ricorrente - che la Corte d' Appello, nel confermare la sentenza di primo grado ha proceduto a (ri)qualificare in modo più puntuale i fatti contestati, e d'altra parte ad escludere la qualificazione alternativa.
Infatti la Corte d'appello: ha qualificato i fatti contestati al capo A) ai sensi dell'art. 609 bis co. 1 e co. 2 n. 1) c.p. quest'ultimo limitatamente all'occasione dell'approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a Modena; ha qualificato i fatti contestati ai capi B), C), E), F) ai sensi dell'art.609 bis co. I c.p.; ha escluso per i capi C) ed F) l'ipotesi alternativa ex art. 609 quater c.p..
L'art. 521 c.p.p. consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione ossia una diversa qualificazione dei fatti contestati all'imputato senza che perciò vi sia alcuna compromissione del diritto di difesa. Infatti l'imputato conosce i fatti che gli vengono contestati ed in ordine ad essi può difendersi senza che la eventuale modifica della loro qualificazione giuridica incida apprezzabilmente sulla sua possibilità di difesa secondo una scelta discrezionale del legislatore compatibile con l'art. 24 Cost. e l'art. 6 CEDU; cfr. C. cost. n. 103 del 2010 ha parlato di “materia riservata alla discrezionalità del legislatore” nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale in particolare degli art. 424, 429 e 521, 1 comma, c.p.p., nella parte in cui consentono al g.u.p. di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione ad un fatto qualificato, di ufficio, giuridicamente in maniera diversa, senza consentire il previo ed effettivo sviluppo del contraddittorio sul punto.
In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2012, n. 32840) ha affermato in generale che la “diversa qualificazione del fatto” operata ex officio dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall'art. 6, 1 e 3 comma, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quali interpretati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia. Cfr. anche C. cost. n. 103 del 2010 cit. che ha affermato che l'art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione del suddetto principio, quando l'accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l'elemento psicologico, la condotta, l'evento e il nesso di causalità.
Solo se il giudice accerta che il “fatto” - non quindi la sua qualificazione giuridica - è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, può esserci difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza ove il giudice non abbia invece provveduto con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale vizio peraltro sussiste sempre che vi sia stato un'effettiva lesione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cfr. Cass., sez. un., 15 luglio 2010 - 13 ottobre 2010, n. 36551, che ha affermato che quanto alla necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
3. Nella specie i fatti di abuso sessuale in danno di giovani, alcuni minori infrasedicenni - come indicati nei plurimi capi di imputazione - sono rimasti invariati: l'imputato ha sempre conosciuto bene l'accusa, in punto di fatti addebitatigli, da cui doveva difendersi.
La Corte d'appello in realtà non ha modificato, in senso stretto, la qualificazione giuridica dei fatti, come comunque pure avrebbe potuto fare ai sensi del primo comma dell'art. 521 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata; l'ha solo puntualizzata. Essa infatti - come appena rilevato - ha innanzi tutto precisato la qualificazione giuridica dei capi d'imputazione sub A), B) ed E): non già art. 609 bis c.p. tout court, ma per il capo A) art. 609 bis, primo comma e secondo comma, n. 1), c.p. (quest'ultimo limitatamente all'occasione dell'approfittamento dello stato di ebbrezza conseguente ad uso di vino assunto nel corso di una cena svoltasi a XXXXXX) e per i capi B) ed E) art. 609 bis, primo comma, c.p..
Ha poi precisato la qualificazione giuridica delle imputazioni sub C) ed F): non già art. 609 bis oppure 609 quater c.p., ma art. 609 bis, primo comma, n. 1), c.p..
Sotto il profilo processuale non c'è la violazione denunciata dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso: se la Corte d'appello poteva dare ai fatti una diversa qualificazione giuridica, a maggior ragione poteva precisare meglio la qualificazione giuridica dei capi d'imputazione in riferimento ai quali il giudice primo grado aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato. E parimenti, ancora sotto l'aspetto processuale, ben poteva sciogliere l'alternatività della qualificazione (art. 609 bis versus art. 609 quater c.p.) quanto ai capi d'imputazione sub C) ed F). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 22 novembre 2007 - 15 gennaio 2008 n. 2112) ammette l'imputazione alternativa. È quindi legittima, a maggior ragione, la qualificazione alternativa sicché legittimamente il giudice, oltre a poter dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione ex art. 521, comma 1, c.p.p., può anche sciogliere l'alternatività della qualificazione del capo d'imputazione che contenga una contestazione alternativa.
4. In particolare, quanto ai capi di imputazione C) ed F) - abusi sessuali in danno di minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni - la contestazione dell'abuso ad opera dell'imputato dell'autorità rivestita in seno alla comunità è ben presente in entrambe le imputazioni. Su questo elemento di fatto si fondava l'alternatività della contestazione - art. 609 bis, primo comma, oppure art. 609 quater, primo comma, n. 2 - alternatività sciolta dalla Corte d'appello riferendo (correttamente) il fatto alla prima norma. Si tratta quindi di vera e propria riqualificazione giuridica del fatto consentita dall'art. 521, comma 1, c.p.p..
Certo il principio dell'equo processo ex art. 6 CEDU induce ad una lettura restrittiva di tale disposizione (art. 521, comma 1, c.p.p.) che testualmente vede solo un limite quanto alla competenza al potere di riqualificazione dei fatti ad opera del giudice: la riqualificazione non è possibile quando il reato eccede la sua competenza o risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.
In realtà c'è anche un limite che discende dal rispetto del principio dell'equo processo nel senso che occorre predicare altresì una generale riserva in termini di effettività della difesa dell'imputato che è frustrata non solo in caso di mancata correlazione tra “fatto” di cui all'imputazione contestata e “fatto” di cui alla sentenza; ma che potrebbe anche essere in concreto lesa dalla mera riqualificazione del “fatto” ex art. 521, comma 1, c.p.p.. Diversa infatti può essere l'ipotesi di quella riqualificazione del “fatto” che il giudice operi in sentenza "a sorpresa", senza un diretto e chiaro raccordo con il dibattito processuale ed il thema decidendum; riqualifcazione che, in tale evenienza, può di fatto "spiazzare" la difesa ove questa sia stata privata di iniziative processuali che altrimenti avrebbe potuto promuovere.
Nella specie però ciò non si è verificato perché la contestata modalità della condotta con cui l'imputato ha posto in essere gli atti sessuali in danno delle giovani parti offese - ossia il contestato abuso ad opera dell'imputato dell'autorità rivestita in seno alla comunità - apparteneva al contraddittorio processuale e la qualificazione di tale modalità in termini di vero e proprio “abuso di autorità” ex art. 609 bis, primo comma, c.p. piuttosto che di mero approfittamento di una relazione che vedeva il minore infrasedicenne, ma ultraquattordicenne, affidato al'imputato “per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia” ex art. 609 quater, primo comma, n. 2, c.p., costituiva un esito che si raccordava, direttamente ed in termini di congruità, a quanto dibattuto nel processo; ossia un esito prevedibile ed anzi prefigurato proprio dall'originaria contestazione alternativa.
5. Altra questione - non più processuale, ma di diritto sostanziale - è se sia corretta, o no, la qualificazione giuridica che la Corte d'appello ha dato ai fatti di abuso sessuale contestati all'imputato. Pur mancando una puntuale censura del ricorrente in ricorso, però nel motivo aggiunto il tema è trattato.
Il motivo è comunque infondato.
Può infatti riconoscersi la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte d'appello che li ha ricondotti - tutti, quindi anche le condotte in danno dei minori infrasedicenni ma ultraquattordicenni - al primo comma dell'art. 609 bis c.p.. Di tale disposizione ricorrono infatti tutti i presupposti: ci sono gli atti sessuali (toccamenti del pene, masturbazioni e rapporti sessuali orali); c'è il dissenso delle giovani parti offese, che hanno tentato in vario modo di sfuggire alle attenzioni abusive dell'imputato; c'è stato l'abuso dell'autorità rivestita in seno alla comunità (OMISSIS) dall'imputato, non disgiunta dal metus dei giovani abusati verso la figura del sacerdote. Ha accertato la Corte d'appello che i giovani abusati, stranieri, non avevano il coraggio di denunciare il F. perché privi di permesso di soggiorno e comunque di autonomia economica; temevano di essere gravemente danneggiati e non creduti, proprio perché F. era il responsabile della struttura e rivestiva un ruolo apicale non solo nella gestione finanziaria, ma anche sotto il profilo educativo e del percorso di recupero. Anche in questa parte la pronuncia impugnata è corretta atteso per "abuso di autorità" - che costituisce, unitamente alla "violenza" o alla "minaccia", una delle modalità alternative di consumazione del reato previsto dall'art. 609 bis cod. pen. - deve intendersi una situazione di supremazia derivante da autorità, indifferentemente pubblica o privata, dell'agente che pone il soggetto passivo, sul quale sono compiuti atti sessuali, in una posizione di debolezza e di incapacità di resistere all'abuso in ragione del metus indotto da tale posizione di supremazia dell'agente (Cass., 19 aprile 2012 - 22 maggio 2012, n. 19419).
La circostanza poi che in alcuni casi il compimento di atti sessuali con abuso di autorità sia iniziato quando la parte offesa dormiva o era in una situazione di assopimento non inficia la qualificazione giuridica data dalla Corte d'appello alla condotta dell'imputato. Questa Corte - seppur con riferimento al previgente art. 519 c.p. - ha affermato che il sonno da luogo ad un ottundimento dei poteri sensori a causa del quale il soggetto, sia pure non totalmente, perde momentaneamente la capacità di percepire il mondo fenomenico che lo circonda e tale stato d'incapacità fisica è idonea a porre il soggetto passivo del delitto di violenza carnale in condizione di non resistere all'agente (Cass., 17 gennaio 1969 - 28 marzo 1969, n. 61). Nella specie l'abuso, ove anche inizialmente fosse riferibile alla condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa perché dormiva o era in una situazione di assopimento, si è poi conclamato come “abuso di autorità”, per la posizione rivestita dall'imputato all'interno della Comunità ed il rapporto intercorrente con i giovani abusati. Sicché anche sotto questo profilo è corretta la qualificazione del “fatto” come rientrante nella fattispecie del primo comma dell'art. 609 bis c.p..
6. Infondati sono poi il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 609 bis e 609 septies c.p. sulla procedibilità a querela di parte dei reati contestati a carico dell'imputato. Erroneamente - sostiene il ricorrente - la sentenza impugnata ha ritenuto per tutti i reati contestati la procedibilità d'ufficio invece che su querela di parte.
È sufficiente considerare - come correttamente rilevato dalla Corte d'appello - che i reati commessi ai danni di soggetti minorenni sono tutti procedibili d'ufficio ex art. 609 septies, quarto comma, n. 2) c.p., quando il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Nella specie i giovani minori erano nella comunità suddetta e, per il ruolo svolto dall'imputato in quest'ultima, dovevano considerarsi affidati al medesimo per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La circostanza poi che, nella specie, la relazione tra l'imputato ed i minori abusati si qualifichi (anche) come “abuso di autorità”, talché il reato commesso è quello dell'art. 609 bis, primo comma, c.p. e non già quello dell'art. 609 quater, primo comma, n. 2), c.p. non fa certo venir meno il presupposto di cui all'art. 609 septies, quarto comma, n. 2, c.p. che assicura la procedibilità d'ufficio anche senza querela di parte.
Consegue che anche i reati in danno dei maggiorenni sono procedibili d'ufficio ex art. 609 septies, quarto comma n.4) c.p. in quanto connessi con gli altri procedibili d'ufficio. Questa Corte (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068, Bonfondi) ha infetti affermato che la perseguibilità d'ufficio dei reati in materia sessuale nel caso contemplato dall'art. 609 septies, quarto comma, n. 4 c.p., sussiste anche quando trattisi di connessione investigativa, quale prevista dall'art. 371, secondo comma, c.p.p., senza che sia all'uopo neppure necessario che vi sia contestualità di indagini o di procedimenti, operando detta connessione tutte le volte in cui il p.m., indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela.
7. Infondato è il sesto motivo con cui il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nel punto in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento di 1^ grado mediante l'acquisizione della consulenza informatica della difesa e l'espletamento della perizia informatica d'ufficio richiesta nel motivo d'appello aggiunto.
Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. II, 04-11-2003, Marzullo) ha più volte affermato - e qui ribadisce - che il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite.
In ogni caso la perizia informatica richiesta in appello dall'imputato - in ragione del rinvenimento di materiale pornografico in un personal computer nella disponibilità dell'imputato - non appare decisiva, nel senso che nei motivi di ricorso non è compiutamente indicata la possibile incidenza della consulenza a smontare in particolare l'insieme delle deposizioni testimoniali delle parti offese.
8. Inammissibili sono poi tutti i motivi dal settimo al tredicesimo che attengono a censure di fatto, le quali esprimono un mero dissenso valutativo in ordine all'apprezzamento delle risultanze probatorie del processo e segnatamente alla credibilità degli imputati.
La Corte d'appello ha esaminato in dettaglio la narrazione dei fatti ad opera delle parti offese che hanno confermato gli abusi sessuali subiti.
In proposito questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) ha più volte affermato che nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa. Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005, che parimenti ha affermato che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.
Né la difesa allega concrete ed evidenti contraddittorietà nel percorso argomentativo della Corte d'appello.
Deve ribadirsi che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, un'intrinseca contraddittorietà ed un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della e l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata.
La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.
Nella specie la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.
Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l'ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l'altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia.
9. Inammissibile è anche il quattordicesimo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità.
La Corte d'appello ha puntualmente motivato sul punto rilevando che si è trattato di fatti di particolare allarme sociale e riprovevolezza.
La difesa non ha indicato elementi di fatto di segno contrario, trascurati dalla Corte d'appello nella sua valutazione di merito.
10. Il ricorso quindi è nel suo complesso infondato e pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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http://qn.quotidiano.net/2003/11/15/4942207-PIACENZA.shtml

PIACENZA, 15 NOVEMBRE 2003 - Una bufera si è abbattuta su un istituto professionale dove insegna un sacerdote. Quest'ultimo, di circa 50 anni, è accusato di abusi sessuali su minorenni. I fatti contestati al religioso, sui quali indaga la squadra mobile della questura di Piacenza, risalgono alla scorsa estate e le segnalazioni forse sono partite da alcuni dipendenti che lavorano nella stessa struttura. I presunti abusi sessuali contestati al sacerdote sarebbero più d'uno e le vittime sarebbero tutte minorenni, di età compresa fra i 16 e i 17 anni. In seguito agli accertamenti, il sacerdote sarebbe stato allontanato dall'istituto dove prestava servizio e adesso si troverebbe in un'altra regione.

http://www.antoniovalerio.com/notizie/vati...%20pedofili.htm

15 novembre 2003. Piacenza - Un sacerdote piacentino di circa 50 anni e' accusato di abusi sessuali su minorenni. I ragazzi frequentano l'istituto professionale nel quale insegnava il prete. (Ansa, 15 novembre 2003).
 
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Zialulli
view post Posted on 15/1/2014, 02:08




A Piacenza noto non essere il primo caso coperto.
 
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4 replies since 21/10/2008, 20:19   1038 views
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