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Il codice del grande inquisitore, Codice di Torquemada per l'Inquisizione: mix di severità e redenzione, riflettendo fanatismo e misericordia nella lotta all'eresia.

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view post Posted on 26/2/2024, 08:43

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Il codice del grande inquisitore
Codice di Torquemada per l'Inquisizione: mix di severità e redenzione, riflettendo fanatismo e misericordia nella lotta all'eresia.

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Si può dire che questo codice diede alla giurisprudenza dell'Inquisizione spagnola una forma definitiva, poiché essa, praticamen-te, non subì alcuna modifica durante più di trecento anni dopo la morte di Torquemada.
Vale la pena di riportarlo per esteso perché esso dà la prova della straordinaria intelligenza che lo ispirò e diresse: un'intelligenza semplicistica e sottile, diabolica e santa, senza alcuna coe-renza, neanche nella crudeltà, poiché si giudicava misericordiosa e pretendeva, meglio ancora, credeva di perseguire scopi cari-tatevoli.
Torquemada diceva di seguire questo modo di agire per amore della razza umana e per salvarla dalla dannazione eterna. Mentre piangeva sulla sorte degli infelici eretici che mandava al rogo, esultava al pensiero che la morte di uno solo, nel fuoco, forse salvava cento anime dalla corruzione e le preservava dalle fiamme senza fine dell'inferno.
Il codice di Torquemada era sincero, tragicamente sincero, della più disperante sincerità: quella del fanatismo, che distrugge ogni senso di proporzione e deforma le visioni spirituali. Ed ecco i famosi ventotto articoli delle cosiddette Istruzioni di Torquemada.

Articolo primo

Quando gli inquisitori sono nominati per una diocesi, una città, un villaggio o per qualsiasi altro luogo che non abbia ancora inquisitori, dopo aver dimostrato i loro poteri al prelato della chiesa principale o al governatore del distretto, con un proclama raduneranno tutta la popolazione e convocheranno il clero. Essi stabiliranno una domenica o un giorno di festa, in cui tutti dovranno adunarsi nella cattedrale o chiesa principale per ascoltare un sermone sulla fede. Essi faranno in modo che questo sermone sia pronunciato da un buon predicatore o da uno degli stessi in-quisitori, secondo giudicheranno preferibile. Il loro fine sarà di esporre in quale veste si trovano là, i loro poteri e le loro inten-zioni. Terminato il sermone, gli inquisitori ordineranno a tutti i fedeli di farsi avanti e di giurare sulla croce e sugli evangeli di aiutare la Santa Inquisizione e i suoi ministri e di non ostaco-larli, né direttamente né indirettamente, nel compimento della loro missione. Questo giuramento sarà particolarmente preteso dai governatori e altri ufficiali di giustizia locali ed i notai degli inquisitori dovranno assistervi.

Articolo secondo

Dopo, gli inquisitori ordineranno di leggere e pubblicare un monito comportante censure contro coloro che sono ribelli o contestano l'autorità del Santo Ufficio.

Articolo terzo

Quindi gli inquisitori pubblicheranno un editto accordante un periodo di grazia di trenta o quaranta giorni, secondo quanto stimeranno opportuno, in modo che tutte le persone cadute nelpeccato di eresia o di apostasia, avendo seguito i riti giudei o qualsiasi altro contrario alla religione cristiana, possano venire a confessare i loro peccati, raccontando tutto ciò che sanno o si ricordano, non solamente dei loro peccati, ma anche dei peccati degli altri, saranno accolte con carità. Esse saranno sottomesse a una salutare penitenza, ma non soffriranno né morte, né pri-gione, né confisca di beni, né ammenda di alcun genere, a meno che gli inquisitori, considerando la qualità dei penitenti e i peccati che confessano, non ritengano opportuno di infligger loro una penitenza pecuniaria. Per questa grazia e perdono che le loro altezze ritengono conveniente accordare a quelli che si sono ricon-ciliati, i sovrani ordinano il rilascio di lettere patenti col suggello reale, il tenore delle quali sarà esposto nell'editto pubblicato.

Articolo quarto

Coloro che si autoaccuseranno presenteranno le loro confessioni per iscritto agli inquisitori ed ai loro notai, con due o tre testi-moni, che saranno funzionari dell'Inquisizione o altre persone integerrime. Ricevuta questa confessione dagli inquisitori, che il giuramento sia richiesto ai penitenti nella forma legale, non solamente sui punti confessati, ma anche sugli altri da essi conosciuti e su cui possono essere interrogati. Si domandi loro da quanto tempo hanno ebreizzato o commesso altro peccato contro la fede, da quanto tempo hanno abbandonato le false credenze, se sono pentiti e hanno smesso di osservare quei riti. Siano poi esaminati relativamente alle circostanze dei punti confessati, affinché gli inquisitori possano convincersi che le confessioni siano veritiere.
Siano, in particolare, interrogati sulle preghiere che recitano e dove le recitano; e con chi hanno avuto l'abitudine di riunirsi per ascoltare la predicazione della legge di Mosè.

Articolo quinto

Coloro che autoaccusandosi, chiederanno di essere riconciliati con nostra santa madre chiesa, saranno richiesti di abiurare pubbli-camerte e alla discrezione degli inquisitori; questi, useranno pietà e indulgenza tanto quanto sarà loro possibile per la pace della loro coscienza. Gli inquisitori non ammetteranno alcuno alla penitenza e alla ritrattazione segrete, a meno che i peccati siano stati così segreti che nessuno, all'infuori del confessore, ne abbia o possa avere conoscenza; in tal caso tutti gli inquisitori potranno riconciliare e assolvere in segreto.

Articolo settimo

Il crimine di eresia, essendo particolarmente atroce, è desiderabile che i riconciliati possano rendersi conto, per le penitenze che sono loro inflitte, della gravità con la quale hanno offeso Nostro Signore Gesù Cristo e peccato contro di lui. Tuttavia, poiché è nostro intendimento trattarli con grande misericordia ed indul-genza, esentandoli dalla pena di morte sul rogo, dalla prigione perpetua e lasciando loro tutti i beni, alla condizione, come si è detto, che vengano a confessare i loro errori nel periodo di grazia indicato, gli inquisitori, oltre alle penitenze imposte ai suddetti riconcilati, ordineranno loro di impiegare in elemosine una certa parte delle loro ricchezze, secondo la posizione del penitente e la gravità della colpa confessata. Queste penitenze pecuniarie saranno devolute alla guerra santa che i nostri serenissimi sovrani fanno ai mori di Granata, nemici della nostra santa fede cattolica, e ad altre simili opere devote che possano essere intra-prese. Perché, come i suddetti eretici e apostati hanno offeso
Nostro Signore e la sua santa religione, così, dopo la loro reintegrazione nella chiesa, è giusto che sopportino penitenze pecuniarie per la difesa della santa fede. Queste penitenze pecuniarie saranno alla discrezione degli inquisitori; ma questi si regoleranno sulla tariffa loro data dal reverendo padre priore della santa croce (ossia Torquemada).

Articolo ottavo

Se qualche persona colpevole del detto crimine di eresia non si presenti prima dello spirare del termine di grazia ma venga volontariamente dopo e faccia la sua confessione in debita forma, prima di essere arrestata dagli inquisitori o citata, o prima che gli inquisitori abbiano ricevuto testimonianze contro di essa, sarà ammessa all'abiura e alla riconciliazione nello stesso modo di quelle che si saranno presentate spontaneamente durante il detto periodo di grazia e saranno sottomesse alle penitenze a discrezione degli inquisitori. Ma queste penitenze non saranno finanziarie, perché i suoi beni saranno confiscati (dimodoché la sua ammissione all'abiura non avviene affatto nelle stesse condizioni). Ma se il momento in cui si presenta alla confessione e viene a chiedere la riconciliazione, gli inquisitori sono già informati della sua eresia o della sua apostasia da testimoni, o l'hanno già citata a comparire davanti al tribunale per rispondere dell'accusa; in tal caso l'inquisitore ammetterà il penitente alla riconciliazione - se confessa interamente il suo errore e ciò che conosce degli errori degli altri - e gli imporrà penitenze più severe che ai primi, penitenze suscettibili di giungere sino al carcere perpetuo se il caso lo esige.
Ma alcuna persona che si presenti alla confessione dopo lo spirare del termine di grazia, non sarà sottomessa a penitenze pecu-niarie, a meno che le loro altezze non si degnino misericordiosamente di rimetter loro tutta o in parte la confisca incorsa da coloro che si riconciliano.

Articolo nono

Se dei figli di eretici cadono nel peccato di eresia per esservi stati istruiti dai loro genitori e, avendo meno di vent'anni, vengono a cercare la riconciliazione ed a confessare gli errori di cui sono a conoscenza per sé stessi, per i propri genitori o qualsiasi altra persona, e anche se si presentano dopo lo spirare del termine di grazia, gli inquisitori li accoglieranno con indulgenza, imporranno loro penitenze più leggere che ad altre persone nella medesima situazione e veglieranno affinché questi figli siano istruiti nella fede e nei sacramenti di nostra santa madre chiesa, perché sono scusabili in virtù della loro età e della loro educazione.

Articolo decimo

Le persone colpevoli di eresia e di apostasia, per il fatto di esser ricadute in questi peccati, incorrono nella perdita di tutti i loro beni e della loro amministrazione, a partire dal giorno quando hanno peccato per la prima volta, i suddetti beni essendo confiscati a profitto del tesoro di loro altezze. Ma in ciò che concerne le pene ecclesiastiche inflitte ai riconciliati, gli inquisitori, pronunciandosi sul loro caso, li dichiareranno eretici, apostati o osservanti di riti e cerimonie seguiti dagli ebrei; tuttavia, poiché ricercano la conversione con cuore puro ed una vera fede e sono pronti a subire le penitenze che debbono essere loro imposte, essi saranno accolti e riconciliati con la nostra santa madre chiesa.

Articolo undicesimo

Se un eretico o un apostata, arrestato su denuncia fornita contro di lui, dichiara che desidera la riconciliazione, confessa tutte le sue colpe e dice quali cerimonie ebree ha potuto seguire e ciò che sa delle colpe di altri, il tutto completamente e senza riserve,gli inquisitori lo ammetteranno alla riconciliazione infliggendogli la pena del carcere perpetuo, come è prescritto dalla legge. Ma se gli inquisitori, d'accordo con gli ordinari diocesani, considerando la contrizione del colpevole e la natura della sua confessione, ritengono di dover commutare questa pena in una più leggera, hanno facoltà di farlo. Pare che ciò debba essere particolarmente il caso, quando l'eretico, alla prima seduta del tribunale, o al momento della prima comparizione e senza aspettare l'esposizione delle sue colpe, dichiara il suo desiderio di confessare e di abiurare; questa confessione deve essere fatta prima che vi sia alcuna notorietà, sia dei testimoni sia delle accuse che si portano contro il colpevole.

Articolo dodicesimo

Se il procedimento contro un accusato è stato condotto sino alla pubblicazione dei testimoni e alla loro deposizione e se l'accusato allora confessa le sue colpe e desiderando formalmente abiurare i suoi errori domanda di essere ammesso alla riconciliazione, gli inquisitori lo ammetteranno, riducendo la sua condanna al carcere perpetuo. Ma sarà altrimenti se, considerando la sua contrizione e altre circostanze, gli inquisitori hanno qualche motivo di ritenere che la riconciliazione di questo eretico sia simulata; in tal caso lo debbono dichiarare eretico impenitente e abbandonarlo al braccio secolare: tutto ciò è lasciato alla coscienza degli inquisitori.

Articolo tredicesimo

Se qualcuno, tra coloro che si sono riconciliati durante il termine di grazia o dopo, non confessa tutti i suoi peccati e tutto ciò che sa dei peccati altrui e in particolare in un grave caso, e se tale omissione è dovuta non a dimenticanza ma a un proposito malizioso, come può essere posteriormente provato da testimoni; come è evidente che questo riconciliato è spergiuro e come deve essere presumibile che la sua riconciliazione sia simulata; anche se sarà stato assolto, lo si perseguiterà nuovamente come eretico impenitente non appena che lo spergiuro e la simulazione saranno stati scoperti. E ugualmente, se qualche riconciliato durante il periodo di grazia o dopo, si vanta in pubblico ed in tal modo che possa esser provato, dicendo di non aver commesso i peccati che ha confessati, sarà ritenuto per impenitente e per convertito simulatore e gli inquisitori procederanno contro di lui come se non fosse riconciliato.

Articolo quattordicesimo

Se qualcuno, essendo stato denunciato e convinto del peccato di eresia, lo nega e persiste nelle sue degenerazioni sino alla pronuncia della sentenza e se il detto crimine è stato provato contro di lui, anche se professi la fede cattolica e affermi di esser sempre stato e di essere cristiano, gli inquisitori lo dichiareranno eretico e lo condanneranno come tale; perché il delitto è giuridicamente provato e per il suo nifiuto a riconoscere l'errore, il condannato non consente alla chiesa di assolverlo e di usare misericordia verso di lui. Tuttavia, in simili casi, gli inquisitori debbono procedere con grande cura nell'interrogatorio dei testi-moni, interrogandoli in contraddittorio, raccogliendo elementi sul loro carattere e assicurandosi se esistano oppure no dei motivi per cui deporrebbero per odio o malvolenza contro il prigioniero.

Articolo quindicesimo

Se il detto crimine di eresia o di apostasia è provato a metà (semiplenamente provato), gli inquisitori possono decidere sull'opportunità di mettere l'accusato alla tortura e se, sotto la tortura, egli confessa il suo peccato, lo dovrà confermare in uno dei tre giorni seguenti. Se lo conferma, sarà punito come convinto di eresia; se non lo conferma, e smentisce la sua confes-sione, poiché il crimine non è allora provato ma neanche non provato, gli inquisitori, in ragione dell'infamia e della presunzione di colpevolezza dell'accusato, dovranno ordinare che egli abiuri pubblicamente il suo errore; o gli inquisitori possono ancora ripetere la tortura.

Articolo sedicesimo

Considerato che la pubblicazione dei nomi dei testimoni che depongono sul crimine di eresia può causare molto male e pericolo alle persone ed ai beni dei detti testimoni - poiché è risaputo che molti sono stati feriti e uccisi dagli eretici - è stato deciso che l'accusato non riceverà copia delle deposizioni fatte contro di lui, ma sarà informato di ciò che vi si afferma e che particolari suscettibili di condurre all'identificazione dei testimoni saranno taciuti. Tuttavia gli inquisitori, quando la prova sarà stata data dall'interrogatorio dei testimoni, dovranno pubblicare queste de-posizioni, sempre tacendo i nomi e quei dettagli suscettibili di condurre all'identificazione dei testimoni; e gli inquisitori potranno rimettere all'accusato una copia delle pubblicazioni sotto tale stesura (vale a dire monca), se egli lo desidera. Se l'accusato domanda gli uffici di un avvocato gliene sarà dato uno.
L'avvocato dovrà prestare giuramento formale che assisterà fedelmente l'accusato, ma altresì che, se in qualsiasi momento del suo ufficio, si renderà conto che la giustizia non è con lui, subito cesserà di assistere il delinquente e ne informerà gli inquisitori.
L'accusato pagherà le prestazioni dell'avvocato con i suoi beni, se ne possiede; se non ne possiede, l'avvocato sarà pagato su altre confische, se così sarà il beneplacito delle loro altezze.

Articolo diciassettesimo

Gli inquisitori interrogheranno personalmente i testimoni e non affideranno tali interrogatori ai loro notai o ad altri, salvo nel caso in cui un testimonio sia ammalato e impossibilitato a presentarsi davanti all'inquisitore e l'inquisitore ugualmente impossibilitato a recarsi presso il testimonio; se ciò accade, l'inquisi-tore può inviare il giudice ecclesiastico ordinario del distretto con un'altra persona onesta e un notaio, per raccogliere le de-posizioni.

Articolo diciottesimo

Quando qualcuno è messo alla tortura, gli inquisitori e l'ordina-rio debbono essere presenti o, almeno taluno fra loro. Ma se ciò è impossibile per un qualsiasi motivo, la persona incaricata dovrà essere un uomo competente e fedele (bombre entendido y fiel).

Articolo diciannovesimo

L'accusato assente sarà citato per mezzo di un editto pubblico, esposto alla porta della chiesa del distretto a cui appartiene e dopo trenta giorni di tolleranza gli inquisitori potranno procedere al suo processo come assente in contumacia. Se la sua colpevolezza sarà sufficientemente stabilita, la sentenza potrà essere pronunciata contro di lui. O se non lo è, egli potrà essere colpito come sospetto e tenuto come è obbligo per i sospetti a presentarsi per la discolpa canonica. Se manca di farlo entro il termine prescritto, la sua colpevolezza potrà essere presunta. La procedura contro l'assente può essere svolta in uno dei tre modi seguenti:
1. In conformità al capitolo Cum contumacia de bereticis, citando l'accusato a comparire e a difendersi relativamente a certe questioni riguardanti la fede e a certi peccati di eresia, sotto pena di scomunica; se egli non risponde, sarà denunciato come ribelle e se persiste in tale ribellione durante un anno, sarà dichiarato eretico formale. Questo metodo è il più sicuro e il meno rigoroso da seguirsi.
2. Se pare agli inquisitori che un'assente qualsiasi possa
esser convinto di un crimine, che sia citato a comparire e a provare la propria innocenza in un termine di trenta giorni; un periodo più lungo può ugualmente essergli concesso, se è neces-sario, per consentirgli di ritornare dal luogo dove si sa che egli si trova. Ed egli sarà citato a ogni stadio della procedura sino alla pronunzia della sentenza; allora, se sarà ancora assente, che egli sia accusato di ribellione e se il delitto è provato, che sia condannato anche assente senza altri ritardi.
3. Se, durante la procedura inquisitoriale, si manifesti una presunzione di eresia contro una persona assente (anche se il crimine non è chiaramente provato), gli inquisitori potranno citarlo con un editto, ordinandogli di presentarsi entro un dato termine per discolparsi canonicamente da detto errore, rimanendo inteso che se non si presenta o comparendo, non si discolpi, sarà ritenuto convinto della sua colpevolezza e gli inquisitori procederanno come prescritto dalla legge. Gli inquisitori, essendo istruiti ed esperti, sceglieranno il mezzo più sicuro e pratico nelle circostanze particolari di ciascun caso.

Articolo ventesimo

Se da documenti o da processi viene rivelata l'eresia di una persona defunta, sia proceduto contro di essa - anche se sono passati quaranta anni dal delitto commesso; - il fiscale l'accusi davanti al tribunale e, se sarà giudicata colpevole, il suo corpo sia esumato. I suoi figlioli od i suoi eredi potranno costituirsi a sua
difesa; ma, se non lo faranno o non riusciranno a provare la sua innocenza, sarà condannato e i suoi beni confiscati.

Articolo ventunesimo

Se i sovrani desiderino sia proceduto all'inquisizione anche delle proprietà dei nobili o nei territori dipendenti dalla corona, gl'in-quisitori vi procederanno e richiederanno ai signori di quelle località il giuramento di conformarsi alla legge in tutto ciò che essa dispone e di dare agli inquisitori tutta l'assistenza possibile.
Se si rifiuteranno, saranno perseguiti come sancito dalla legge.

Articolo ventiduesimo

Se gli eretici consegnati al braccio secolare lasciano figli minori e celibi, gli inquisitori disporranno e ordineranno che siano tutelati e allevati da persone che li istruiranno nella nostra santa religione. Gli inquisitori prepareranno un memoriale su questi orfani e sulla loro particolare situazione, affinché siano loro elar-gite, nella misura necessaria, elemosine tratte dalla carità reale, tale essendo il desiderio dei sovrani, quando tali figli siano buoni cristiani e specialmente quando si tratti di figlie, che dovranno ricevere una dote sufficiente per permettere loro di maritarsi o di entrare in convento.

Articolo ventitreesimo

Se qualche eretico o apostata riconciliato nel termine di grazia, è sollevato dalle loro altezze dalla pena di confisca, deve essere bene inteso che questo atto di clemenza si applica solamente alla parte dei beni perduta per il loro peccato. Non si estende ai beni che la persona riconciliata avrà diritto di ereditare da un'altra ugualmente colpita da confisca. Ciò al fine che una persona già beneficata da questa misura non si trovi troppo favorita nei confronti di un puro erede cattolico.

Articolo ventiquattresimo

Il re e la regina avendo, nella loro clemenza, ordinato che gli schiavi cristiani degli eretici siano liberati, anche se l'eretico si è riconciliato ed è esente da confisca, tale esenzione non si estenderà agli schiavi; questi saranno liberati in ogni caso a maggior gloria della santa fede.

Articolo venticinquesimo

Gli inquisitori, assessori ed altri funzionari dell'Inquisizione, tali che gli avvocati fiscali, notai ed uscieri, dovranno rifiutarsi di accettare regali da tutti coloro che abbiano o possano avere a che fare con l'Inquisizione, o di altri che agiscano in loro nome.
Il padre priore di santa croce li diffida di accettare alcuno di tali regali sotto pena di essere scomunicati, privati di ogni funzione dell'Inquisizione e costretti a restituire e rimborsare due volte il valore di ciò che avessero ricevuto.

Articolo ventiseiesimo

Gli inquisitori si sforzeranno di lavorare insieme in buona ar-monia; l'onore della loro carica lo esige e inconvenienti potrebbero sorgere dai loro dissensi. Se qualche inquisitore agisce in luogo dell'ordinario diocesano, non dovrà per ciò presumere di avere una preminenza sui suoi colleghi. Se qualche dissenso nasce fra gli inquisitori ed essi non possono dirimerlo tra di loro, dovranno tenerlo segreto in attesa di portarlo dinnanzi al priore di santa croce, che, come loro superiore, deciderà a seconda di ciò che riterrà preferibile.

Articolo ventisettesimo

Gli inquisitori si adopreranno di vigilare affinché i loro dipendenti abbiano tra loro buoni rapporti, vivano d'accordo e ono-revolmente. Se uno dei loro dipendenti commette uno sbaglio sia punito con indulgenza. Se gli inquisitori non possono ottenere che un funzionario esplichi bene il proprio ufficio, ne informino il priore di santa croce, che lo destituirà subito e provvederà a quella nomina che apparirà la migliore per il servizio di Nostro Signore e delle loro altezze.

Articolo ventottesimo

Nel caso di una questione che non sia stata prevista in questo codice, gli inquisitori procederanno come previsto dalla legge, lasciandosi alla loro coscienza di agire per il meglio al servizio di Nostro Signore e delle loro altezze.
Fino dai primi giorni del 1485 i tribunali diocesani del Santo
Ufficio funzionarono regolarmente su tutto il territorio spagnolo sottomesso all'autorità di Ferdinando e di Isabella, i "re cattolici"
Va da sé che l'operato dell'Inquisizione concordava pienamente con quello dei reali. Mentre Torquemada esiliava, bruciava,
"convertiva" mori ed ebrei, Ferdinando e Isabella si servivano dei tesori loro confiscati per impadronirsi di terre e di ville. Cosi la Santa Sede e il trono di Spagna trassero splendido profitto dalla loro alleanza.

Questo era "diffondere il Vangelo", , era questo "strappare i popoli alla tirannia moresca ed ebrea". Decisamente l'eufemismo è un fiore di retorica veramente squisito, uno di quei fiori di cui i potenti tante volte si servono per mascherare atrocità di ogni genere. Tommaso di Torquemada lo coltivò sempre con la massima devozione.
 
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