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Cassazione: niente assegno di invalidità per i preti in servizio, È incompatible con lo stipendio da lavoro dipendente del Sostentamento clero

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view post Posted on 20/1/2024, 05:18

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https://www.iqnotizie.it/notizia/IQ18420-3...mento-del-clero

venerdì, 19 gennaio 2024 | 11:14
Niente assegno di invalidità per il sacerdote che percepisce la remunerazione per il sostentamento del clero
La remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente è computabile ai fini dei redditi rilevanti per l'erogazione dell'assegno d'invalidità (Cassazione - sentenza 04 gennaio 2023 n. 220, sez. lav.).


La Corte d'appello di Napoli giudicava legittima la revoca dell'assegno d'invalidità, disposta nei confronti del richiedente per ragioni di reddito, connesse con la remunerazione percepita in qualità di sacerdote.
Ad avviso della Corte territoriale il richiedente non poteva vantare alcun diritto alla prestazione assistenziale a causa della insussistenza del requisito reddituale di legge; allo stesso, difatti, spettava la remunerazione per il sostentamento del clero (art. 24, L 20 maggio 1985 n. 222), equiparata, ai fini IRPEF, a redditi di lavoro dipendente e dunque computabile ai fini del diritto alle prestazioni riservate agl'invalidi civili.
Avverso tale decisione il sacerdote ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di merito avesse errato nel reputare la remunerazione corrisposta ai sacerdoti rilevante ai fini dell'osservanza dei limiti di reddito vigenti per la concessione dell'assegno d'invalidità civile.



La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, preliminarmente, che, ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità (art. 13 della legge n. 118 del 1971), occorre considerare il reddito imponibile e, pertanto, la base imponibile da assoggettare a tassazione IRPEF, ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile, che rappresenta il paradigma di riferimento, quanto ai requisiti reddituali.
Invero, la funzione della prestazione assistenziale di sostegno, destinata a sovvenire a una situazione di bisogno, impone di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità di chi richieda la prestazione, in carenza di previsioni di segno diverso.
Il dato normativo, come evidenziato dai giudici di legittimità, conferisce rilievo al reddito assoggettato a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed enuclea tassative ipotesi di esclusione e di deroga, correlate a situazioni che il legislatore reputa meritevoli di speciale considerazione.
Quel che rileva è, dunque, l'indice formale dell'assoggettamento all’IRPEF.
Ciò posto, il Collegio ha ricordato che la remunerazione spettante al clero è riconducibile a pieno titolo al reddito rilevante ai fini dell'IRPEF, in conseguenza dell'assimilazione ai redditi da lavoro dipendente sancita dalla normativa speciale e ribadita dalla disciplina generale del Testo unico delle imposte sui redditi.
La predetta equiparazione, inoltre, non può essere circoscritta ai fini fiscali, in quanto è proprio la normativa fiscale, con l'individuazione del reddito tassato ai fini dell'IRPEF, ad assurgere a pietra di paragone per la definizione dei requisiti economici prescritti dalla legge per accedere all'assegno mensile.
Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni dei giudici di merito nel caso sottoposto ad esame e confermato la legittimità della revoca dell'assegno d'invalidità, in applicazione al principio di diritto secondo cui, ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile disciplinato dall'art. 13, L 30 marzo 1971 n. 118, occorre tener conto della remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero, in quanto equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e dunque computabile nella valutazione delle condizioni economiche prescritte per accedere alla prestazione in esame, in difetto di previsioni di diverso tenore.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

Cassazione - sentenza 04 gennaio 2023 n. 220, sez. lav.
 
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view post Posted on 22/1/2024, 18:07
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Questa sentenza della Cassazione è interessante per un importante corollario. Ribadisce un orientamento che si sta consolidando sulla natura degli emolumenti che percepiscono i preti assistiti dall'Istituto per il sostentamento del clero. Secondo le diocesi si tratta di una prestazione assistenziale. Secondo la nostra magistratura è equiparabile al reddito da lavoro dipendente. I preti sono mestieranti del sacramento, spacciatori del sacro, insomma. Da ciò deriva la pignorabilità dello stipendio dei preti, che invece le diocesi decisamente negano, per non pagare i danni che fanno al prossimo. Compresi i risarcimenti dovuti dai preti stupratori e pedofili.
 
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view post Posted on 22/1/2024, 20:45

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Cassazione: remunerazione dei sacerdoti equiparata a reddito da lavoro dipendente
22/01/2024


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Con la sentenza n. 220 del 04.01.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile (di invalidità civile) disciplinato dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, occorre tener conto della remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero, ai sensi degli artt. 24, 33, lettera a), e 34, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e dunque computabile nella valutazione delle condizioni economiche prescritte per accedere alla prestazione in esame, in difetto di previsioni di diverso tenore”.

Il fatto affrontato

Il prete impugna giudizialmente la revoca dell'assegno d'invalidità disposta dall’INPS nel dicembre 2015 per ragioni di reddito connesse con la remunerazione percepita in qualità di sacerdote.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo tale remunerazione equiparata ai fini IRPEF ai redditi di lavoro dipendente e, dunque, computabile ai fini del diritto alle prestazioni riservate agl'invalidi civili.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che i sacerdoti ricevono la remunerazione dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero, con una integrazione, in caso di mancato raggiungimento della misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana, a carico dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Secondo i Giudici di legittimità, detta remunerazione è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Per la sentenza, ai fini della determinazione dell’assegno di invalidità, è necessario prendere in considerazione proprio la base imponibile da assoggettare a tassazione IRPEF, ossia il reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del sacerdote, avendo egli superato il limite reddituale per l’ottenimento dell’assegno di invalidità civile.
 
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view post Posted on 23/1/2024, 09:47
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www.lavorosi.it/fileadmin/user_uplo...n.-220-2024.pdf

Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 4 gennaio 2024 n. 220
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
Dott. ANGELO CERULO - Consigliere Rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 13624-2021 proposto da:
OR.GI., rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione,
dall'avvocato GR.BO., con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato CA.RO., in ROMA, VIA
(...)
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al
controricorso, dagli avvocati MA.MA., CL.PU., PA.CI., con domicilio eletto presso l'Avvocatura
centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA (...)
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 3109 del 2020 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata
il 9 novembre 2020 (R.G.N. 2049/2019).
Udita la relazione della causa, svolta in udienza dal Consigliere Angelo Cerulo.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito, per il ricorrente, l'avvocato CA.RO., che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- Con sentenza n. 3109 del 2020, depositata il 9 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha
respinto il gravame del signor Gi.Or. e, per l'effetto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di
Benevento, che ha rigettato la richiesta di dichiarare illegittima la revoca dell'assegno d'invalidità,
disposta nel dicembre 2015 per ragioni di reddito, connesse con la remunerazione percepita in qualità
di sacerdote.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l'appellante non può vantare
alcun diritto alla prestazione assistenziale, "in ragione della conclamata e non contestata insussistenza
del requisito reddituale di legge" (pagina 2 della sentenza impugnata).
Nella specie, invero, si deve avere riguardo anche alla remunerazione che spetta all'appellante alla
stregua dell'art. 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, equiparata ai fini IRPEF a redditi di lavoro
dipendente e dunque computabile ai fini del diritto alle prestazioni riservate agl'invalidi civili, in
difetto di previsioni di diverso tenore.
2.- Il signor Gi.Or. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con ricorso
notificato il 4 maggio 2021 e affidato a due motivi.
3.- L'INPS resiste con controricorso, notificato il 4 giugno 2021.
4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 10 ottobre 2023.
5.- Il Pubblico Ministero ha depositato una memoria prima dell'udienza (art. 378, primo comma, cod.
proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione
o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in relazione agli artt. 24,
25, 33, lettera a), e 34 della legge n. 222 del 1985.
Avrebbe errato la Corte di merito nel pretermettere la natura assistenziale della remunerazione
corrisposta ai sacerdoti e nel reputarla rilevante ai fini dell'osservanza dei limiti di reddito vigenti per
la concessione dell'assegno d'invalidità civile.
2.- Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la
violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione agli artt. 24, 25, 33, lettera a), e 34 della legge n.
222 del 1985.
La sentenza impugnata sarebbe erronea, inoltre, in quanto l'equiparazione della sustentatio clericalis
ai redditi da lavoro dipendente varrebbe ai soli fini fiscali, senza mutare la natura assistenziale
dell'assegno alimentare erogato al sacerdote. Ne consegue che tale assegno non sarebbe computabile
ai fini dei redditi rilevanti per l'erogazione dell'assegno d'invalidità, in coerenza con gli artt. 2 e 38
Cost.
3.- I motivi, per la connessione che li unisce, possono essere scrutinati congiuntamente.
Essi sono infondati.
4.- Ai fini dell'inquadramento della questione controversa, occorre ricostruire, nei suoi tratti salienti,
la disciplina applicabile, per quel che concerne, da un canto, i requisiti di reddito che condizionano
l'erogazione dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e, dall'altro, le
prestazioni corrisposte al clero.
4.1.- Quanto al primo profilo, l'art. 13, primo comma, della legge n. 118 del 1971 prevede l'erogazione
di "un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità
previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12".
L'art. 12, secondo comma, della legge n. 118 del 1971, cui la disciplina dell'assegno d'invalidità fa
richiamo, rinvia, quanto alle condizioni economiche per la concessione della pensione d'inabilità, a
"quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti
pensionistici".
A sua volta, l'art. 26, primo comma, della legge n. 153 del 1969, nel regolare i presupposti per il
riconoscimento della pensione sociale, così stabilisce: " Ai cittadini italiani, residenti nel territorio
nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e,
se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è
corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13
rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed
è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione
legale".
L'art. 26, secondo comma, della legge n. 153 del 1969 puntualizza che "Dal computo del reddito
suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione".
4.2.- Quanto al secondo aspetto delle prestazioni erogate al clero, vengono in rilievo, anzitutto, le
previsioni dettate dalla legge n. 222 del 1985, che reca "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in
Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" e recepisce la disciplina degli
enti e beni ecclesiastici e del sostentamento del clero, delineata dal Protocollo di Roma del 15
novembre 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, ratificato con la legge 20 maggio 1985 n.
206. Nella legge n. 222 del 1985, in particolare, è trasfuso il testo redatto da un'apposita Commissione
paritetica, con i successivi emendamenti.
In virtù dell'art. 24, comma 1, della legge n. 222 del 1985, "Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto
provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla
Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in
favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51".
I sacerdoti ricevono la remunerazione "dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero",
in osservanza delle "norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale" (art. 33,
lettera a, della legge n. 222 del 1985).
Qualora i proventi così ricevuti non raggiungano "la misura determinata dalla Conferenza episcopale
italiana a norma dell'articolo 24, primo comma", supplisce l'Istituto diocesano per il sostentamento
del clero, che "stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato" (art. 34,
comma 1, della legge n. 222 del 1985).
L'art. 25, comma 1, della legge n. 222 del 1985 equipara la remunerazione spettante al clero, ai sensi
degli artt. 24, 33, lettera a, e 34, al reddito da lavoro dipendente, "ai soli fini fiscali".
Tale equiparazione è confermata dall'art. 50, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986, che, per
le remunerazioni in esame, prevede che siano "assimilate" ai redditi da lavoro dipendente.

5.- Questa Corte ha affermato che occorre considerare il reddito imponibile e, pertanto, secondo la
formulazione dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986, la base imponibile da assoggettare a tassazione
IRPEF, ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile, che rappresenta il paradigma di
riferimento, quanto ai requisiti reddituali, anche per l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n.
118 del 1971.
La base imponibile è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili
indicati nell'art. 10 del medesimo Testo unico (tra gli altri, le spese mediche, gli assegni periodici
corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi).
Invero, la funzione della prestazione assistenziale di sostegno, destinata a sovvenire a una situazione
di bisogno, impone di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità di chi richieda la
prestazione, in carenza di previsioni di segno diverso (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2016, n. 21529).
6.- Il dato normativo è inequivocabile nel conferire rilievo al reddito assoggettato a tassazione ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 26 della legge n. 153 del 1969, richiamato dall'art.
13 della legge n. 118 del 1971, per il tramite del rinvio all'art. 12 della legge n. 118 del 1971) e
nell'enucleare tassative ipotesi di esclusione e di deroga, correlate a situazioni che il legislatore reputa
meritevoli di speciale considerazione.
Quel che rileva è, dunque, l'indice formale dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Alla disciplina in esame si deve avere esclusivo riguardo, poiché adempie alla precipua finalità di
definire le condizioni economiche necessarie per accedere alla prestazione dedotta in causa.
La legge, nel suo univoco tenore letterale, che si configura come elemento ermeneutico primario (art.
12 delle preleggi), non postula un'indagine sulla finalità e sulle caratteristiche del singolo provento,
demandata a un mutevole apprezzamento casistico.
Al fine di fugare ogni dubbio e di salvaguardare l'uniforme applicazione di una disciplina che
garantisce prestazioni fondamentali, il dettato testuale valorizza un parametro oggettivo, che non si
presta a valutazioni discrezionali.
La correlazione con un indice eminentemente formale, plausibile nella valenza significativa che il
legislatore gli annette, obbedisce all'esigenza di delimitare le situazioni meritevoli di tutela e attua un
bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, senza comprimere in modo arbitrario e
sproporzionato i diritti presidiati dall'art. 38 Cost.
7.- Tali premesse avvalorano la conformità a diritto della pronuncia impugnata.
La remunerazione spettante al clero è riconducibile a pieno titolo al reddito rilevante ai fini
dell'IRPEF, in conseguenza dell'assimilazione ai redditi da lavoro dipendente sancita dalla normativa
speciale di cui alla legge n. 222 del 1985 (art. 25) e ribadita dalla disciplina generale del Testo unico
delle imposte sui redditi (art. 50, comma 1, lettera d).
Come rimarca la Corte territoriale, la rilevanza di tale remunerazione non è neppure contraddetta da
disposizioni speciali, che deroghino ex professo alla normativa generale.
8.- Né giova opporre che l'equiparazione ai redditi da lavoro dipendente è circoscritta ai fini fiscali,
in quanto è proprio la normativa fiscale, con l'individuazione del reddito tassato ai fini dell'IRPEF, ad
assurgere a pietra di paragone per la definizione dei requisiti economici prescritti dalla legge per
accedere all'assegno mensile.

9.- Alla luce del nesso che intercorre tra il reddito assoggettato a tassazione IRPEF e il reddito
rilevante ai fini della concessione dell'assegno mensile, non rivestono rilievo decisivo, in senso
contrario, i principi enunciati da questa Corte in tema di prestazione integrativa a carico dell'Istituto
ecclesiastico (Cass., sez. lav., 27 maggio 1996, n. 4871 e, nel medesimo senso, Cass., sez. lav., 5
dicembre 2019, n. 31840).
Questa Corte, nei precedenti richiamati nella memoria del Procuratore Generale, ha negato che tale
integrazione si configuri come corrispettivo del servizio ministeriale. Essa persegue, difatti, la diversa
finalità di assicurare il trattamento minimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana quale
adeguato sostentamento e presenta, pertanto, la struttura e la funzione di una prestazione assistenziale.
Tuttavia, tale funzione assistenziale, posta in risalto ad altri fini e in un diverso contenzioso, non può
elidere il dato normativo che, con valenza generale, regola la definizione dei redditi rilevanti, senza
far leva sulla funzione insita nei proventi di volta in volta conseguiti.
10.- Per le ragioni esposte, il ricorso dev'essere, dunque, respinto, in applicazione del seguente
principio di diritto: "Ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile disciplinato dall'art. 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118, occorre tener conto della remunerazione corrisposta per il sostentamento del
clero, ai sensi degli artt. 24, 33, lettera a), e 34, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in
quanto equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e dunque computabile nella
valutazione delle condizioni economiche prescritte per accedere alla prestazione in esame, in difetto
di previsioni di diverso tenore".
11.- Occorre statuire sulle spese del presente giudizio, in quanto, nel ricorso (pagine 10 e 11), non si
dà conto, riguardo al presente
Data pubblicazione 04/01, giudizio, di una rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod.
proc. civ.
Le spese possono essere integralmente compensate, per la novità delle questioni dibattute, che
sottendono un problema interpretativo non ancora scandagliato dalla giurisprudenza di questa Corte.
12.- L'integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei
presupposti per il sorgere dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20
febbraio 2020, n. 4315).
13.- A tutela dei diritti del ricorrente, in considerazione dell'attinenza della controversia a dati inerenti,
in pari tempo, alla salute e alle convinzioni religiose, si deve disporre, in caso di riproduzione in
qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del
ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma
1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi
forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte
ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2024

Edited by GalileoGalilei - 25/1/2024, 08:52
 
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