fermakon |
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| Li avrei denunciati anche io. E anche voi lo avreste fatto. Comunque: Diffamazione a mezzo stampa Limiti del diritto di cronaca: verità dei fatti, interesse pubblico e continenza. In tema di diffamazione a mezzo stampa (periodica) sussiste, da parte del giornalista, legittimo esercizio del dritto di cronaca solo allorché siano rispettate le seguenti condizioni, presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa), della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie. Verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazIoni della realtà oggettiva false (in tutto o in parte) nella mente del lettore (o ascoltatore) in parte rilevante); b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione.II Sez. Cassazione Civile, 19-01-07, 1205. L'avevo già accennato in un altro post. Così come avevo sottolineato che tanto, qualsiasi sia la testata giornalistica, a pagare i risarcimenti siamo noi, indirettamente. E questo grazie ai copiosi finanziamenti per la stampa quotidiana.
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