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Eluana Englaro: La storia infinita...

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GalileoGalilei
view post Posted on 16/10/2007, 12:09 by: GalileoGalilei
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http://www.ansa.it/opencms/export/site/not...l_73266430.html


2007-10-16 12:04
CASSAZIONE: ELUANA, STACCARE SPINA SOLO SE COMA IRREVERSIBILE
ROMA - E' da rifare il processo con cui la Corte d'Appello di Milano aveva detto no al distacco del sondino per l'alimentazione artificiale di Eluana Englaro, la ragazza in stato vegetativo da 15 anni. Contro la sentenza aveva presentato ricorso il padre di Eluana. Lo stabilisce la Corte di Cassazione precisando tuttavia che "l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasograstrico non costituiscano in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario".

La prima sezione della Corte di Cassazione ha quindi deciso che il giudice "può, su istanza del tutore, autorizzarne l'interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento". "Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, deve essere negata l'autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa".


http://www.adnkronos.com/IGN/Cronaca/?id=1.0.1433486869

La sentenza è stata deposiatata oggi

La Cassazione dispone un nuovo processo per Eluana

Piazza Cavour ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano indicando il principio di diritto cui dovrà adeguarsi per decidere se il sondino che tiene in vita la ragazza, in coma da 15 anni, debba esere staccato o meno: il diritto alla vita prevale se lo stato vegetativo non è irreversibile e se non contrasta con la volontà del paziente

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Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - La Corte di Cassazione, con sentenza depositata oggi, ha rinviato il caso di Eluana Englaro (nella foto) "ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Milano", indicando il principio di diritto cui tale Corte si adeguerà per decidere se il sondino che tiene in vita la ragazza debba esere staccato o meno.

"Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti", indica la Corte di Cassazione

Il primo presupposto si concretizza "quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno a una percezione del mondo esterno". "Sempre che tale istanza sia realmente espressiva - indica la Corte di Cassazione quale secondo presupposto - in base a elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona".

"Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione - sottolinea ancora la Cassazione - dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualita' della vita stessa".

Nella sentenza la Cassazione specifica che "diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, al giudice non può essere richiesto di ordinare il distacco del sondino nasogastrico''. "Piuttosto l'intervento del giudice esprime una forma di controllo della legittimità della scelta nell'interesse dell'incapace'', sottolinea piazza Cavour.

La vicenda specifica, ricostruisce la Cassazione in sentenza, prende le mosse dal ricorso ex articolo 732 codice di procedura civile, di Beppino Englaro, quale tutore della figlia interdetta Eluana Englaro, che ha chiesto al Tribunale di Lecco, previa nomina di un curatore speciale, "l'emanazione di un ordine di interruzione della alimentazione forzata mediante sondino nasogastrico che tiene in vita la tutelata, in stato di coma vegetativo irreversibile dal 1992. Il curatore speciale, nominato dal presidente del Tribunale, ha aderito al ricorso. Il Tribunale di Lecco, con decreto in data 2 febbraio 2006, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha giudicato manifestamente infondati i profili di illegittimita' costituzionale prospettati in via subordinata dal tutore e dal curatore speciale".
 
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