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Cassazione: niente assegno di invalidità per i preti in servizio, È incompatible con lo stipendio da lavoro dipendente del Sostentamento clero

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pincopallino2
view post Posted on 20/1/2024, 05:18 by: pincopallino2

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venerdì, 19 gennaio 2024 | 11:14
Niente assegno di invalidità per il sacerdote che percepisce la remunerazione per il sostentamento del clero
La remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente è computabile ai fini dei redditi rilevanti per l'erogazione dell'assegno d'invalidità (Cassazione - sentenza 04 gennaio 2023 n. 220, sez. lav.).


La Corte d'appello di Napoli giudicava legittima la revoca dell'assegno d'invalidità, disposta nei confronti del richiedente per ragioni di reddito, connesse con la remunerazione percepita in qualità di sacerdote.
Ad avviso della Corte territoriale il richiedente non poteva vantare alcun diritto alla prestazione assistenziale a causa della insussistenza del requisito reddituale di legge; allo stesso, difatti, spettava la remunerazione per il sostentamento del clero (art. 24, L 20 maggio 1985 n. 222), equiparata, ai fini IRPEF, a redditi di lavoro dipendente e dunque computabile ai fini del diritto alle prestazioni riservate agl'invalidi civili.
Avverso tale decisione il sacerdote ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di merito avesse errato nel reputare la remunerazione corrisposta ai sacerdoti rilevante ai fini dell'osservanza dei limiti di reddito vigenti per la concessione dell'assegno d'invalidità civile.



La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, preliminarmente, che, ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità (art. 13 della legge n. 118 del 1971), occorre considerare il reddito imponibile e, pertanto, la base imponibile da assoggettare a tassazione IRPEF, ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile, che rappresenta il paradigma di riferimento, quanto ai requisiti reddituali.
Invero, la funzione della prestazione assistenziale di sostegno, destinata a sovvenire a una situazione di bisogno, impone di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità di chi richieda la prestazione, in carenza di previsioni di segno diverso.
Il dato normativo, come evidenziato dai giudici di legittimità, conferisce rilievo al reddito assoggettato a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed enuclea tassative ipotesi di esclusione e di deroga, correlate a situazioni che il legislatore reputa meritevoli di speciale considerazione.
Quel che rileva è, dunque, l'indice formale dell'assoggettamento all’IRPEF.
Ciò posto, il Collegio ha ricordato che la remunerazione spettante al clero è riconducibile a pieno titolo al reddito rilevante ai fini dell'IRPEF, in conseguenza dell'assimilazione ai redditi da lavoro dipendente sancita dalla normativa speciale e ribadita dalla disciplina generale del Testo unico delle imposte sui redditi.
La predetta equiparazione, inoltre, non può essere circoscritta ai fini fiscali, in quanto è proprio la normativa fiscale, con l'individuazione del reddito tassato ai fini dell'IRPEF, ad assurgere a pietra di paragone per la definizione dei requisiti economici prescritti dalla legge per accedere all'assegno mensile.
Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni dei giudici di merito nel caso sottoposto ad esame e confermato la legittimità della revoca dell'assegno d'invalidità, in applicazione al principio di diritto secondo cui, ai fini dell'erogazione dell'assegno mensile disciplinato dall'art. 13, L 30 marzo 1971 n. 118, occorre tener conto della remunerazione corrisposta per il sostentamento del clero, in quanto equiparata, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente e dunque computabile nella valutazione delle condizioni economiche prescritte per accedere alla prestazione in esame, in difetto di previsioni di diverso tenore.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa

Cassazione - sentenza 04 gennaio 2023 n. 220, sez. lav.
 
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