www.studiolegalegallo.it/patteggiamento.htmlIL PATTEGGIAMENTONatura della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.
La natura della sentenza di patteggiamento, costituisce una delle problematiche più controverse dell'istituto introdotto dal codice di procedura penale.
Va evidenziato che la sentenza di patteggiamento, non ha le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, "stante carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l'applicazione della pena" .
Questa linea è ulteriormente precisata e sviluppata da alcune decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione. Infatti, il giudice penale è pervenuto, attraverso un articolato iter argomentativo, alla conclusione che la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e ss. c.p.p., non ha natura di sentenza di condanna
Il giudice infatti, non compie un approfondito accertamento della responsabilità dell’imputato ma è tenuto soltanto a verificare sulla base degli atti, oltre alla legittimità dell'accordo, alcuni aspetti di merito: la correttezza del nomen iuris attribuito al fatto, dell'applicazione e del bilanciamento delle circostanze e, dopo la sentenza della Consulta
n. 313/901, la congruità della pena.
Si tratta quindi per l’indagato o per l’imputato (dato che la sentenza di patteggiamento può essere richiesta sia nella fase delle indagini preliminari sia nel primo atto di apertura del dibattimento), di una scelta di strategia difensiva, che comporta la rinuncia a far valere le proprie difese, a favore di una molteplicità di benefici come quello della pena sospesa, della non applicazione delle pene accessorie, del mancato pagamento delle spese processuali e della estinzione della pena una volta che, senza commettere più delitti, siano passati cinque anni dalla sua applicazione se si tratta di delitti, e di due se si tratta di contravvenzioni.
Altro e non ultimo beneficio, è quello di evitare i danni derivanti dalla lunghezza di un rito ordinario e dalla pubblicità del dibattimento e nell’evitare i rilevanti costi economici della difesa tecnica.
Per questi motivi, tale scelta può convenire tanto al reo quanto all'innocente che ritenga di non avere buone probabilità di dimostrare la sua innocenza, oppure preferisca non essere coinvolto in annose vicende giudiziarie dall'esito incerto. In sostanza l'istituto "si fonda su un incontro di convenienze": da una parte l'interesse pubblico alla sollecita amministrazione della giustizia e alla diminuzione dei carichi pendenti e, dall'altra, l'interesse del privato ad un esito concordato del processo.
la sentenza di patteggiamento, non contiene un approfondito accertamento della responsabilità dell'imputato e pertanto non può dirsi che detta sentenza abbia le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, stante la carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce nel giudizio ordinario, la premessa necessaria per l’applicazione della pena.
Cio nonostante, Secondo la previsione dell'art. 445 c.p.p., "salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". La formula linguistica prescelta dal legislatore evidenzia, quindi, che la pronuncia di patteggiamento è logicamente distinta da quella di condanna, alla quale è soltanto equiparata, a determinati scopi.
Pertanto, la sentenza di patteggiamento e quella di condanna presentano "differenze formali, strutturali, genetiche e funzionali," basate sulla circostanza che, mentre nella prima "viene applicata la pena così come tra le parti concordata e dal giudice ritenuta congrua rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze, per esse dalle parti indicate", nella seconda "la pena è sempre autonomamente disposta dal giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, e non già sulla base della sola contestazione del fatto reato, bensì dopo che si è accertata e quindi dichiarata la colpevolezza dell'imputato".
Queste peculiarità del rito del patteggiamento sono state poste a base dell'affermazione secondo cui la sentenza ex art. 444 c.p.p. non comporta la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena, perché l'art. 168 c.p., riferendosi alla "condanna", senza ulteriori specificazione, "postula sempre un accertamento dotato di quelle caratteristiche di completezza in ordine alla commissione del reato e, quindi, alla colpevolezza dell'imputato, accertamento che è conseguibile solo mediante una sentenza pronunciata in esito ad un giudizio con plena cognitio del reato e della pena".
Riconoscere di non possedere elementi utili, allo stato degli atti, per dimostrare l'insussistenza del reato contestato, o comunque la propria innocenza, non può, certamente, considerarsi affermazione equivalente ad un riconoscimento della propria colpevolezza. E, nello stesso senso, si è giustamente sottolineato che l'accertamento negativo concernente l'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art.129 c.p.p. "non equivale, di per sé simmetricamente, ad una pronuncia positiva di responsabilità".
Le conclusioni cui perviene la Cassazione sono sostanzialmente condivise dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il profilo prevalentemente "negoziale" della sentenza di patteggiamento e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove impedisce di attribuire alla pronuncia la natura di decisione di
condanna.