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Don Carli condannato per pedofilia su bimba di 9 anni. Gli danno parrocchia con bambini a Vipiteno, Salvato dalla galera per prescrizione, condannato a risarcimento, pagato dalla curia di Bolzano

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GalileoGalilei
view post Posted on 18/9/2008, 23:37 by: GalileoGalilei
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Don Carli: «Un giudizio senza sconti»
Alto Adige — 18 settembre 2008 pagina 01 sezione: PRIMA

BOLZANO. La sentenza di condanna pronunciata dalla corte d’appello di Bolzano nei confronti di don Giorgio Carli per la vicenda della bambina violentata per quattro anni in parrocchia potrebbe essere dichiarata nulla per intervenuta prescrizione. E’ una delle ipotesi che non lasciano però tranquillo il sacerdote bolzanino che intende, al contrario, ottenere una riabilitazione nel merito. Proprio per questo il sacerdote bolzanino che si è sempre dichiarato completamente estraneo alle accuse rinuncerà espressamente all’eventuale prescrizione. Insomma, Don Giorgio Carli non vuole sconti. BERTOLDI A PAGINA 20

http://ricerca.quotidianiespresso.it/altoa...Z8PO_AZ801.html
Processo a don Giorgio, rischio prescrizione
Alto Adige — 18 settembre 2008 pagina 20 sezione: CRONACA

BOLZANO. La sentenza di condanna pronunciata dalla corte d’appello di Bolzano nei confronti di don Giorgio Carli per la vicenda della bambina violentata per quattro anni in parrocchia potrebbe essere dichiarata nulla per intervenuta prescrizione. E’ una delle ipotesi che non lasciano però tranquillo il sacerdote bolzanino che intende, al contrario, ottenere una riabilitazione nel merito. Proprio per questo il sacerdote bolzanino che si è sempre dichiarato completamente estraneo alle accuse rinuncerà espressamente all’eventuale prescrizione. In questi giorni gli avvocati di don Giorgio stanno mettendo a punto i motivi di impugnazione in Cassazione della sentenza di secondo grado. «Riteniamo che il pronunciamento della Corte - puntualizza l’avvocato Valenti - sia stato caratterizzato da alcuni vizi di legittimità piuttosto pesanti». Uno su tutti: la ripetuta considerazione inserita nella sentenza dei giudici d’appello sulla mancata impugnazione del sacerdote della sentenza assolutoria di primo grado nonostante fosse stata emessa con riferimento all’insufficienza della prova. Per due volte (alle pagine 7 e 16 della sentenza) la Corte d’appello sottolinea la mancata impugnazione da parte del sacerdote della sentenza assolutoria di primo grado, emessa nel dubbio. I giudici di secondo grado la considerarono una scelta del sacerdote quando in realtà l’impugnazione non sarebbe stata tecnicamente possibile sulla base di quanto previsto (art.571) dal codice di procedura penale. Una valutazione - secondo la difesa del sacerdote - sbagliata e pesante. «In effetti ci da la prova - puntualizza l’avvocato Alberto Valenti - di una situazione alterata del giudizio di partenza con cui si è affrontata la soluzione del quesito di responsabilità. Se il giudice erroneamente ritiene che l’imputato non abbia neppure appellato una sentenza di assoluzione emessa nel dubbio (ripetendolo per ben due volte) implicitamente ritiene anche che l’imputato l’abbia accettata». Non fu così per don Carli che - ribadiscono i suoi avvocati - si trovò nell’impossibilità tecnica di impugnare la sentenza di primo grado. I legali di don Giorgio sono comunque convinti che la sentenza d’appello di condanna verrà spazzata via dalla Cassazione. «In diversi punti è palesemente contraddittoria» puntualizza l’avvocato Flavio Moccia secondo il quale c’è pure il rischio di un annullamento della condanna per intervenuta prescrizione dei reati contestati. Una soluzione che comunque don Giorgio (che mira ad una piena riabilitazione) non intende assolutamente accettare. Sotto il profilo squisitamente tecnico sono almeno due i motivi di una possibile nullità dei giudizi precedenti: oltre alla possibile prescrizione, la Corte di Cassazione potrebbe anche rilevare l’improcedibilità dell’azione penale «per tardività o mancanza di querela» da parte della presunta parte lesa che non avrebbe rispettato il limite dei tre mesi a disposizione per sporgere querela dopo aver raggiunto la convizione personale dei presunti abusi subiti dal sacerdote. Gli avvocati difensori ritengono poi che il religioso non avrebbe potuto essere processato per violenza sessuale (secondo l’attuale configurazione giuridica dell’articolo 609 ter del codice penale, entrato in vigore nel 1996) ma per presunta violazione degli articoli (519 e 521 codice penale) in vigore al tempo dei fatti, con pena massima sensibilmente inferiore e tempi di prescrizione (di conseguenza) più ristretti, poi ulteriormente ridotti dalla legge ex Cirielli. - Mario Bertoldi
 
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