http://www.diocesidipisa.it/images/stories...uonoCampane.pdfGIOVANNI PAOLO BENOTTO
PER GRAZIA DI DIO
E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO METROPOLITA
DELLA CHIESA PRIMAZIALE PISANA
“Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore”. (Benedizionale n.1455).
L’uso delle campane rientra quindi nell’ambito delle espressioni della libertà religiosa secondo la concezione propria della Chiesa Cattolica e gli accordi della stessa stipulati con la Repubblica Italiana.
È quindi dovere e diritto della Chiesa tutelare e disciplinare l’uso delle campane, tenendo conto delle odierne condizioni sociali e culturali, perché la regolamentazione ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose in servizio al culto e alla comunità cristiana, e nello stesso tempo nel rispetto delle mutate condizioni sociali della popolazione.
Visto e considerato quanto sopra, con la mia ordinaria autorità, decreto che nella Arcidiocesi di Pisa si osservino le seguenti disposizioni:
1. Il suono delle campane è consentito:
a. in occasione delle celebrazioni liturgiche e per le manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
b. in occasione di momenti significativi della vita della comunità cristiana (feste, lutti, etc.)
c. per richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria
2. Per gli scopi sopra indicati è consentito suonare le campane:
a.
dalle ore 7,30 del mattino alle ore 21,30 della serab. Costituiscono eccezione la Veglia Pasquale, la Notte di Natale, la Pentecoste e la festa del Santo Patrono.
3. Questi limiti dovranno essere rispettati anche per l’orologio del campanile (o lo strumento elettronico che lo supplisce).
4. La durata del suono dovrà sempre ispirarsi a criteri di moderazione.
5.
Quando le campane sono sostituite da mezzi di amplificazione si cerchi sempre di coniugare la possibilità di raggiungere i fedeli più lontani con il rispetto degli abitanti più vicini.Con la speranza che questa regolamentazione aiuti a far sì che il suono delle campane sia sempre più segno del richiamo della Chiesa all’incontro con Dio nella preghiera e dello scorrere del tempo come spazio in cui il Signore compie la salvezza dell’uomo, su tutti invoco l’abbondanza delle benedizioni divine.
Pisa, dalla Curia Arcivescovile, il 15 novembre 2011
Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo
Mons. Giuliano Catarsi Cancelliere Arcivescovile
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/p...id_pagina=17652ecreto di regolamentazione del suono delle Campane versione testuale
M I C H E L E P E N N I S I
VESCOVO DI PIAZZA ARMERINA
______________
N. 109/06 di Prot.
Oggetto: Decreto di regolamentazione del suono delle campane.
Ai Rev.di PARROCI
e RETTORI di CHIESE
della DIOCESI
Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa Cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.
Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale: «Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».
Anche nella nostra Diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.
Pertanto con il presente atto, dopo aver sentito il parere del Consiglio Presbiterale,
DECRETIAMO
che nella nostra Diocesi si osservino le seguenti disposizioni:
1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
- scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (celebrazioni di sacramenti, feste, lutti, ecc.);
- richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.
Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell'Ordinario del luogo.
2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:
- nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 21
- nei giorni festivi dalle ore 7,30 alle ore 21,30.
Costituiscono eccezione la Veglia Pasquale, la Notte di Natale, la Veglia di Pentecoste e la Festa Patronale.
Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta 1'ufficiatura dell'edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore.
La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i 3 minuti, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di 5 minuti. La durata del suono per altri scopi (per l'Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.
L'intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull'eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui 1'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.
Le presenti disposizioni si applicano anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.
La trasmissione di funzioni liturgiche all'esterno tramite amplificazione è consentita in casi eccezionali, quando la moltitudine dei fedeli non può essere contenuta all'interno dell'aula ecclesiale, ma sempre con criteri di moderazione e nel rispetto delle leggi vigenti.
Dato a Piazza Armerina, 10 Ottobre 2006
Il Cancelliere Vescovile Il Vescovo Diocesano
Mons. Emanuele Cassarà X Michele Pennisi