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Per il divorzio breve, Quando la legge sequestra le nostre vite

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view post Posted on 17/9/2014, 11:06
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http://www.tmnews.it/web/sezioni/top10/orl...17_102623.shtml

Orlando: "Divorzi consensuali si faranno con ufficiale stato civile"
E' una norma separata dal procedimento che taglia i tempi delle separazioni, ha spiegato il ministro
TMNews

Roma, 17 set. (TMNews) - Quando il divorzio è consensuale e non coinvolge figli non autosufficienti il matrimonio potrà essere risolto dall'ufficiale di stato civile senza passare dal giudice, ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando: "Abbiamo previsto che tutti i divorzi e le separazioni, quando sono consensuali e quando non mettono in questione i diritti di figli non autosufficienti, portino a una soluzione del matrimonio di fronte a un ufficiale di stato civile", ha sottolineato il ministro ai microfoni di Rtl 102.5 durante "Non Stop News".

"Stiamo lavorando su due cose diverse - ha aggiunto Orlando - c'è una riforma del procedimento con il quale si arriva al divorzio che è già stato approvato alla Camera e in questo momento è al Senato e che prevede una forte accelerazione per arrivare al divorzio. Poi c'è un altro intervento che fa parte dei provvedimenti che riguardano la riforma del civile, in questo caso si interviene da un altro punto di vista: poichè il civile è caratterizzato da un eccesso di provvedimenti, noi abbiamo tre volte e mezzo i procedimenti della Germania, quello che abbiamo provato a fare è togliere tutto ciò che non è strettamente necessario che vada di fronte al giudice. Quindi, ciò che può essere risolto in altra sede abbiamo cercato di farlo in quella sede considerando la giurisdizione, il funzionamento del processo, un bene scarso, e per questo abbiamo previsto che tutti i divorzi e le separazioni, quando sono consensuali e quando non mettono in questione i diritti di figli non autosufficienti, portino a una soluzione del matrimonio di fronte a un ufficiale di stato civile. Quindi - ha concluso il ministro della Giustizia - non è più necessario recarsi davanti al giudice consentendo in questo modo di deflazionare il processo e di rendere più rapido e meno costoso questo tipo di procedura".

red/rus
 
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view post Posted on 19/3/2015, 17:29
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http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.c...p?uuid=ABbYtbBD

PARLAMENTO E GIUSTIZIA

Sì del Senato al divorzio breve ma c’è il rischio ingorgo

di Giorgio Vaccaro

Il Senato ha approvato a larghissima maggioranza, con 228 sì, 11 no e altrettanti astenuti, il Ddl sul divorzio breve. Il provvedimento, che ha subito delle modifiche rispetto al testo originariamente approvato da Montecitorio, torna all’esame della Camera dei deputati.

La principale novità è il superamento del filtro dei tre anni :il termine per la domanda di divorzio sarà un anno dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Il Senato, con l’approvazione “con modifiche” del Testo unificato sul cosiddetto divorzio breve, ha dato il suo imprimatur a una modifica della norma del divorzio che, ove definitivamente approvata dalla Camera nella sua terza definitiva lettura, introdurrà il “termine breve” per la proposizione della istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ancora, vi è da porre in evidenza come la modifica consentirebbe a tutti i coniugi che si trovassero coinvolti nella fase istruttoria di un “separazione giudiziale” di poter – immediatamente - sfruttare il termine breve, posto che l’articolo 1 della legge in approvazione, prevedrebbe con il nuovo testo dell’articolo 3 della legge che regola il divorzio, la possibilità per i coniugi di presentare la domanda di divorzio una volta spirato il termine annuale, e la relativa causa verrebbe “assegnata al giudice della separazione”.

Il termine annuale è stato poi conseguentemente ridotto a “sei mesi” - con una disposizione quanto mai coerente con il principio della “contrazione dei termini” che sembra essere l’unica attenzione dell’attuale legislatore - per quelle domande di separazione che siano state introdotte con la formula della domanda consensuale, per le quali quindi è immaginabile l’inutilità di tempi maggiori per meglio elaborare il lutto separativo.

È ancora da segnalare la previsione ex lege della validità degli effetti, dell’ordinanza che detta i provvedimenti presidenziali, nel caso della estinzione del processo (art. 189 disp. att. Cpc) sino alla nuova presentazione, non più di una nuova istanza di separazione, ma tout court, del ricorso per il divorzio, posta, in questo caso, l’ovvia decorrenza del termine annuale, dalla data della notifica della prima domanda di separazione.

Infine si deve citare la modifica prevista all’articolo 3 della norma in corso di approvazione che riguarda la “cessazione” degli effetti della comunione legale tra i coniugi: questa con l’entrata in vigore della norma, viene espressamente fatta decorrere, con l'inserimento del II comma all’articolo 191 del codice civile, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale e dal momento dell'udienza presidenziale nelle separazioni consensuali omologate.

Quanto all’efficacia della nuova normativa sui tempi “ridotti” per introdurre l’istanza di divorzio il testo prevede come la disciplina si possa applicare per le domande di domande di divorzio proposte «dopo l’entrata in vigore della presente legge» ribadendo poi il concetto già implicitamente regolato all’articolo 1, secondo il quale in pendenza di giudizio per la separazione non osti alla formulazione della domanda di divorzio.

Questo del coordinamento tra i giudizi in corso e l’immediata proponibilità dell’istanza per il divorzio costituisce, come può osservare ogni operatore del sistema della giustizia della famiglia, il punto più debole dell’intero impianto normativo. Ciò che appare esser sfuggito al legislatore è il fatto che l’immediata possibilità, per la numerosissima platea di coniugi “separandi” di presentare al proprio tribunale la domanda per il divorzio, comporterà, viste le attuali enormi difficoltà di smaltimento del lavoro ordinario dei tribunali (che nelle curie più grandi, fissano oggi per l’udienza presidenziale una data a sei mesi dal deposito della domanda) la contestuale, ovvia, paralisi degli uffici. Ancora non può sottacersi l'aspetto critico più tecnico, quello connesso alla “contemporanea” pendenza di due “domande differenti” avanti al medesimo giudice della separazione, tema che sicuramente provocherà numerose critiche all'impianto normativo, che in merito nulla dispone.
 
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view post Posted on 22/4/2015, 04:45
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http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/POLI...e/1309783.shtml


Divorzio breve, domani è legge: i tempi scendono da tre a un anno
L'aula della Camera
Ci siamo: domani il divorzio breve diventa legge dello Stato. Il testo prevede l'accorciamento da tre a un anno del tempo necessario per chiedere il divorzio dopo la separazione. Il tempo si riduce a sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Le norme si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.




E' saltata, invece, durante la discussione al Senato, la norma che prevedeva il 'divorzio immediato' previsto anche in altri Paesi europei.
 
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17 replies since 4/7/2007, 08:06   587 views
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