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Morto don Fusta, protettore di pedofili: "La denuncia è contro la Chiesa", Condannato a 4 mesi. Indusse a ritirare denuncia per pedofilia su bimba di 10 anni

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view post Posted on 26/11/2011, 14:42
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26/11/2011 - 11:57

Abusi, il parroco di Pietra smentisce: “Sono totalmente estraneo. Non si tratta di un diacono né di un prete”

Pietra. “Sono totalmente estraneo alla vicenda, non ricordo di aver parlato con questa donna e comunque non è nel mio linguaggio dire cose del genere e su temi così delicati non avrei mai scelto la via del silenzio”.

E’ amareggiato Don Fusta, il parroco di Pietra Ligure che ieri ha ricevuto dalla Procura della Repubblica la notifica di iscrizione nel registro degli indagati per aver coperto una storia di presunti abusi su una bimba che frequentava la chiesa.

La vicenda risale al 2006 dopo che una parrocchiana aveva sporto denuncia raccontando che la figlia le avrebbe rivelato di particolari attenzioni e carezze ricevute da un diacono della parrocchia. La donna si sarebbe rivolta a Don Fusta e secondo quanto riferito dalla stessa, il prete le avrebbe consigliato di tacere perché altrimenti avrebbe commesso un grave peccato.

Raggiunto al telefono da IVG.it Don Fusta ci tiene a ribadire che “non si tratta di un prete o di un diacono né tanto meno di una persona di chiesa che vive a Pietra; la parrocchia non ha nulla a che fare con questa vicenda. Sono già stato sentito anni fa e sono molto amareggiato che questa storia non si sia ancora conclusa”.

Intanto stamane per le vie del centro di Pietra non si parla d’altro, in molti si chiedono se la storia sia fondata o meno ma soprattutto tra le chiacchiere da bar è “caccia all’uomo”.

In molti infatti fanno ipotesi su chi possa essere il presunto molestatore e pare che tra le voci più accreditate i pietresi puntino il dito verso un uomo di Alassio che gestisce un bar a Pietra Ligure.

Intanto a pochi giorni dalla condanna in appello del parroco Don Luciano, a sette anni e otto mesi di reclusione per abusi sessuali su una bambina di 12 anni, un altro macigno scuote la diocesi di Albenga Imperia. Dopo Alassio a finire nel mirino, la chiesa di Pietra Ligure con una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire.
» Valeria Pretari


www.ivg.it/2011/11/abusi-il-parroco...ne-di-un-prete/

Edited by pincopallino2 - 8/10/2022, 19:07
 
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Don Fusta a giudizio per favoreggiamento

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Articolo n° 210165 del 28/01/2012 - 14:43

Abusi, il parroco di Pietra: “Su di me troppe falsità ma il Vescovo e i fedeli sono dalla mia parte”

Pietra. “Sono stupefatto e senza parole per le falsità che si dicono sul mio conto e su questa vicenda”. Queste le parole del parroco di Pietra Ligure, Don Luigi Fusta, raggiunto al telefono da IVG.it in merito alla vicenda relativa ai presunti abusi su una su una bimba che frequentava la chiesa.

La vicenda risale al 2006 dopo che una parrocchiana aveva sporto denuncia raccontando che la figlia le avrebbe rivelato di particolari attenzioni e carezze ricevute da un uomo della parrocchia. La donna si sarebbe rivolta a Don Fusta e secondo quanto riferito dalla stessa, il prete le avrebbe consigliato di tacere perché altrimenti avrebbe commesso un grave peccato.

“Ribadisco la mia totale estraneità dei fatti. Questa mattina ho appreso dai giornali mentre facevo colazione, senza aver ricevuto alcun avviso o comunicazione ufficiale, di essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nei confronti di questo presunto molestatore. Tengo a precisare che è una persona che conosco molto poco, non è di Pietra, non è un uomo di chiesa né tantomeno ha mai avuto a che fare con me né con le attività parrocchiali, partecipando a corsi pre-matrimoniali o attività che coinvolgessero i più piccoli”.

“Ho sempre fatto il mio lavoro con fede e dedizione e mi rattrista enormemente tutta questa storia soprattutto per il fatto che vengo coinvolto mio malgrado senza conoscere questa mamma che mi accusa”.

Tra i dubbi che Don Fusta sta prendendo in considerazione anche la possibilità di essere vittima di un caso di omonimia: “Forse mi hanno confuso”.

Se da un lato c’è l’amarezza dall’altro Don Fusta può contare sul supporto dei suoi parrocchiani che gli hanno manifestato la loro solidarietà e il loro affetto: “Forse domani durante l’omelia domenicale dirò due parole su questa vicenda. Nel frattempo continuerò la mia attività come sempre sperando che venga faccia chiarezza al più presto”.

Dalla parte di Don Fusta anche il Vescovo Olivieri che ha ribadito al prete la sua vicinanza: “Ci siamo sentiti e mi ha detto di avere pazienza e di stare tranquillo. E’ quello che farò”.
» Valeria Pretari


www.ivg.it/2012/01/abusi-il-parroco...parte%E2%80%9D/
 
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https://laici.forumcommunity.net/?t=48878283

Assolto don Luigi Fusta
Non ha coperto casi di pedofilia

Savona. Assolto perche' il fatto non sussiste don Luigi Fusta, parroco di Pietra Ligure. Secondo l'accusa avrebbe coperto 'casi di pedofilia' compiuti da un sessantenne di Loano che invece e' stato rinviato a giudizio e il processo si terra' il prossimo anno.

Il sacerdote, cosi come confermato dalla madre della presunta vittima, non era mai venuto a conoscenza di molestie all'interno della comunita' parrocchiale ed in particolare nella chiesa di San Nicolo' ed in particolare su una bambina. Una vicenda che risale al 2006 quando era stata presentata una denuncia alla Procura per le carezze e le attenzioni che la piccola aveva subito e che aveva confidato alla madre. Il prete era gia' stato ascoltato dagli inquirenti in passato e la sua posizione era apparsa marginale rispetto a quella del collaboratore della parrocchia.
 
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http://www.ivg.it/2012/07/abusi-su-ragazzi...-in-cassazione/


Articolo n° 221322 del 17/07/2012 - 16:47

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Abusi su ragazzina a Pietra Ligure, don Fusta prosciolto: ricorso in Cassazione
chiesa di san nicolò a pietra

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Savona. Il sostituto procuratore di Savona Giovanni Battista Ferro fatto ricorso in Cassazione contro il proscioglimento di don Fusta dall’accusa di favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta su un presunto caso di pedofilia a Pietra Ligure, che vede un loanese P.P., 60enne, rinviato a giudizio per le molestie su una bambina di 10 anni.

Per la Procura di Savona resta valido l’impianto accusatorio a carico del prete, contestando quindi la decisione del Gup del Tribunale di Savona che aveva emesso una sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”. Don Fusta si è sempre difeso dicendo che l’uomo accusato delle molestie non ha mai frequentato la parrocchia di San Nicolò, dimostrando nel corso dell’udienza preliminare di essere estraneo alla conoscenza della vicenda. Non così per gli organi inquirenti, che ritengono don Fusta responsabile di aver coperto i fatti, avvenuti nel 2006, consigliando alla madre della bambina di non fare denuncia.

Ora spetterà alla Suprema Corte decidere se riaprire o meno il caso giudiziario del prete pietrese. Intanto l’inizio del processo a carico del sessantenne loanese è stato fissato per il 6 febbraio prossimo. L’uomo, assistito dagli avvocati Nazareno Siccardi e Roberta Gabei, continua a respingere le accuse a suo carico.
 
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view post Posted on 12/4/2013, 10:48
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Cassazione. Fa reato il prete che induce a ritirare denuncia per pedofilia su bimba di 10 anni





La frase detta dal parroco «Devi dire a tua figlia che la denuncia è contro la Chiesa»
Il parroco che induce la mamma di una ragazzina infradecenne, che ha subito atti sessuali, a togliere la denunzia rischia la condanna per favoreggiamento.

Giovedì 11 Aprile 2013, 23.16

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 marzo – 10 aprile 2013, n. 16391
Presidente Agrò – Relatore Capozzi

Considerato in fatto

1. Con sentenza del 3.7.2012 il G.U.P. del Tribunale di Savona dichiarava n.d.p. perché il fatto non sussiste nei confronti di F.L. , parroco di (omissis) , imputato del delitto di cui all'art. 378, 61 n.9 c.p. per aver aiutato P.P. - dopo la commissione da parte di quest'ultimo, e senza avervi concorso, del delitto di cui all'art. 609 quater c.p. ai danni di una infradecenne - ad eludere le investigazioni dell'Autorità di Polizia in quanto, contattato dalla madre della vittima, cercava di dissuaderla dallo sporgere denuncia suggerendole espressamente di non fare nulla e anzi dicendole - tra l'altro - "devi dire a tua figlia che la denuncia è contro la Chiesa", con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri e comunque violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.
2. La sentenza liberatoria impugnata ha fondato la decisione ritenendo -in punto di diritto - insussistente l'elemento oggettivo del delitto contestato. Ha argomentato che, in assenza di un obbligo di denuncia da parte della madre della vittima, il suggerimento di altri di non sporgere denunzia si pone sullo stesso piano della stessa omessa denuncia, cosicché, non punendosi l'omessa denuncia da parte di chi non ha obbligo di effettuarla, non deve parimente punirsi colui che istiga la predetta omissione. Inoltre, la mancata denuncia e l'eventuale persuasione del terzo mancherebbero dell'elemento oggettivo dell'elusione delle investigazioni della p.g., in quanto l'omessa denuncia costituirebbe atto neutro che non elude le investigazioni, anche se non le aiuta e non ne determina l'avvio.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Savona il quale deduce erronea applicazione della legge processuale penale e manifesta illogicità della motivazione laddove postula l'assimilazione tra l'omessa presentazione della denuncia e la condotta di suggerire ad altri di non sporgere denunzia: la prima, anche se non obbligatoria, deve essere libera e consapevole e non essere influenzata da falsi argomenti agitati da terzi che obiettivamente aiutano il reo ad eludere le investigazioni. Cosicché risulta erronea la decisione resa nell'udienza preliminare di escludere già in astratto la riconducibilità al delitto di favoreggiamento la condotta dell'imputato di suggerire alla madre della giovane vittima di non denunciare il parrocchiano abusante per pretesa contrarietà alla religione cattolica certamente così, ed almeno in ipotesi, aiutando il reo ad eludere le investigazioni.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.
2. Il principale argomento - sopra ricordato - utilizzato dalla sentenza per negare l’accesso alla verifica dibattimentale dell'accusa di favoreggiamento è evidentemente eccentrico rispetto al thema sottoposto dall'organo di accusa.
Non si versa, nella specie, in un preteso concorso per istigazione dell'imputato nella omissione altrui di denunciare l'abuso sessuale, quanto, invece, in una autonoma condotta commissiva dell'imputato volta a determinare l'altrui libera condotta ed, in ipotesi, finalizzata all'ausilio dell'autore del delitto presupposto.
Risulta così errato l'assunto in ordine alla insussistenza dell'elemento obiettivo del reato secondo la stessa impostazione accusatoria.
4. In tema di favoreggiamento personale, la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che l’”aiuto" comprende anche la pressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l'agente operi quando le investigazioni dell'autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addirittura concluse (Sez. 2, Sentenza n. 10211 del 02/07/1985 Rv. 170936 Imputato: Clemente; v. anche, sotto il primo aspetto, Sez. 2, Sentenza n. 9512 del 11/12/1989 Rv. 184776 Imputato: Materazzo) e, sin da risalente autorevole dottrina, si è chiarito che l'aiuto deve essere positivo e diretto, in relazione allo scopo, ma non occorre che lo sia anche in rapporto alla persona aiutata, alla quale può benissimo prestarsi aiuto mediato. Cosicché la condotta di favoreggiamento può commettersi anche mediante pressione esercitata sopra un terzo, ed in tale ipotesi, se la legge riconosce a codesto terzo la facoltà giuridica di determinarsi a vantaggio del favoreggiato, il titolo di favoreggiamento si presenterà se l'ausiliatore abbia usato violenza fisica o morale o frode.
5. Ebbene, una siffatta pressione morale è sottesa alla accusa allorquando ascrive all'imputato di aver agitato pretestuosamente nei confronti della madre della vittima la finalità antagonista della denuncia dell'abuso.
Si esula nella specie dall'Ipotesi del mero consiglio - ritenuto irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie da Sez. 6, sent. n. 18164 del 26.4.2012, Giorgieri - che comunque implica la ponderazione dei reali elementi del caso in favore di chi ne è destinatario. L'imputato ha, invece, abusato della qualità rivestita, violando i doveri connessi al suo ministero pastorale, allorquando ha strumentalizzato il legame spirituale di colei che gli si era rivolto in quel grave frangente ponendo, senz'altro e radicalmente, in conflitto la denuncia con la stessa istituzione e confessione religiose. In tal modo, conculcando la libera determinazione della madre così pressata ad omettere la denuncia ed a condizionare nello stesso senso la piccola vittima.
6. A tal riguardo, del tutto omessa nella sentenza è la considerazione della contestata qualità di ministro del culto rivestita dall'imputato con la correlata violazione dei doveri discendenti da detta qualità, che la giurisprudenza di legittimità ravvisa anche se - come nella specie - il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall'altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3, Sentenza n. 37068 del 24/06/2009 Rv. 244963 Imputato: Abbiati).
7. Secondo l'insegnamento di questa Corte, inoltre, l'art. 378 c.p. prevede condotte finalizzate a frapporre ostacoli, e comunque a fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati e alla individuazione dei responsabili, onde per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella diretta ad evitare che l'autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dell'autore di esso (ex multis, Sez. 6, 24.10.03 n.709 Rv.228257; Sez, 6, sent. del 26.4.2012 n. 18164, Giorgieri, non massimata). Risulta, quindi, errato anche il secondo argomento della sentenza sulla assenza di obiettiva valenza elusiva della perseguita omissione della denuncia, tenuto conto che per l'integrazione della fattispecie non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (ex multis, Sei. 6, Sentenza n. 3523 del 07/11/2011 Rv. 251649, Papa).
Oggettiva idoneità che, quindi, deve ravvisarsi nell'omessa denunzia e senza considerare l'ulteriore concorrente contestazione - non valutata dalla sentenza - dell'induzione della madre a condizionare la vittima minorenne affinché non dichiarasse la verità dei fatti.
8. Ritiene, quindi, il Collegio che nella specie sussistano i vizi denunciati dal ricorrente rispetto alla ipotesi di favoreggiamento, nella specie, correttamente contestata.
9. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo giudizio che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Savona.

www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=4365

Edited by pincopallino2 - 8/10/2022, 19:02
 
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Cassazione. Fa reato il prete che induce a ritirare denuncia per pedofilia su bimba di 10 anni

Qui il PDF della sentenza, da cui si evince che don L. F. (don Luigi Fusta), oggetto della sentenza, è il parroco di Pietra Ligure: www.west-info.eu/it/don-abbondio-fa-felice-il-pedofilo/

www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=4365

DonFusta



La frase detta dal parroco «Devi dire a tua figlia che la denuncia è contro la Chiesa»
Il parroco che induce la mamma di una ragazzina infradecenne, che ha subito atti sessuali, a togliere la denunzia rischia la condanna per favoreggiamento.

Giovedì 11 Aprile 2013, 23.16



Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 marzo – 10 aprile 2013, n. 16391
Presidente Agrò – Relatore Capozzi

Considerato in fatto

1. Con sentenza del 3.7.2012 il G.U.P. del Tribunale di Savona dichiarava n.d.p. perché il fatto non sussiste nei confronti di F.L. , parroco di (omissis) , imputato del delitto di cui all'art. 378, 61 n.9 c.p. per aver aiutato P.P. - dopo la commissione da parte di quest'ultimo, e senza avervi concorso, del delitto di cui all'art. 609 quater c.p. ai danni di una infradecenne - ad eludere le investigazioni dell'Autorità di Polizia in quanto, contattato dalla madre della vittima, cercava di dissuaderla dallo sporgere denuncia suggerendole espressamente di non fare nulla e anzi dicendole - tra l'altro - "devi dire a tua figlia che la denuncia è contro la Chiesa", con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri e comunque violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto.
2. La sentenza liberatoria impugnata ha fondato la decisione ritenendo -in punto di diritto - insussistente l'elemento oggettivo del delitto contestato. Ha argomentato che, in assenza di un obbligo di denuncia da parte della madre della vittima, il suggerimento di altri di non sporgere denunzia si pone sullo stesso piano della stessa omessa denuncia, cosicché, non punendosi l'omessa denuncia da parte di chi non ha obbligo di effettuarla, non deve parimente punirsi colui che istiga la predetta omissione. Inoltre, la mancata denuncia e l'eventuale persuasione del terzo mancherebbero dell'elemento oggettivo dell'elusione delle investigazioni della p.g., in quanto l'omessa denuncia costituirebbe atto neutro che non elude le investigazioni, anche se non le aiuta e non ne determina l'avvio.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Savona il quale deduce erronea applicazione della legge processuale penale e manifesta illogicità della motivazione laddove postula l'assimilazione tra l'omessa presentazione della denuncia e la condotta di suggerire ad altri di non sporgere denunzia: la prima, anche se non obbligatoria, deve essere libera e consapevole e non essere influenzata da falsi argomenti agitati da terzi che obiettivamente aiutano il reo ad eludere le investigazioni. Cosicché risulta erronea la decisione resa nell'udienza preliminare di escludere già in astratto la riconducibilità al delitto di favoreggiamento la condotta dell'imputato di suggerire alla madre della giovane vittima di non denunciare il parrocchiano abusante per pretesa contrarietà alla religione cattolica certamente così, ed almeno in ipotesi, aiutando il reo ad eludere le investigazioni.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.
2. Il principale argomento - sopra ricordato - utilizzato dalla sentenza per negare l’accesso alla verifica dibattimentale dell'accusa di favoreggiamento è evidentemente eccentrico rispetto al thema sottoposto dall'organo di accusa.
Non si versa, nella specie, in un preteso concorso per istigazione dell'imputato nella omissione altrui di denunciare l'abuso sessuale, quanto, invece, in una autonoma condotta commissiva dell'imputato volta a determinare l'altrui libera condotta ed, in ipotesi, finalizzata all'ausilio dell'autore del delitto presupposto.
Risulta così errato l'assunto in ordine alla insussistenza dell'elemento obiettivo del reato secondo la stessa impostazione accusatoria.
4. In tema di favoreggiamento personale, la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che l’”aiuto" comprende anche la pressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l'agente operi quando le investigazioni dell'autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addirittura concluse (Sez. 2, Sentenza n. 10211 del 02/07/1985 Rv. 170936 Imputato: Clemente; v. anche, sotto il primo aspetto, Sez. 2, Sentenza n. 9512 del 11/12/1989 Rv. 184776 Imputato: Materazzo) e, sin da risalente autorevole dottrina, si è chiarito che l'aiuto deve essere positivo e diretto, in relazione allo scopo, ma non occorre che lo sia anche in rapporto alla persona aiutata, alla quale può benissimo prestarsi aiuto mediato. Cosicché la condotta di favoreggiamento può commettersi anche mediante pressione esercitata sopra un terzo, ed in tale ipotesi, se la legge riconosce a codesto terzo la facoltà giuridica di determinarsi a vantaggio del favoreggiato, il titolo di favoreggiamento si presenterà se l'ausiliatore abbia usato violenza fisica o morale o frode.
5. Ebbene, una siffatta pressione morale è sottesa alla accusa allorquando ascrive all'imputato di aver agitato pretestuosamente nei confronti della madre della vittima la finalità antagonista della denuncia dell'abuso.
Si esula nella specie dall'Ipotesi del mero consiglio - ritenuto irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie da Sez. 6, sent. n. 18164 del 26.4.2012, Giorgieri - che comunque implica la ponderazione dei reali elementi del caso in favore di chi ne è destinatario. L'imputato ha, invece, abusato della qualità rivestita, violando i doveri connessi al suo ministero pastorale, allorquando ha strumentalizzato il legame spirituale di colei che gli si era rivolto in quel grave frangente ponendo, senz'altro e radicalmente, in conflitto la denuncia con la stessa istituzione e confessione religiose. In tal modo, conculcando la libera determinazione della madre così pressata ad omettere la denuncia ed a condizionare nello stesso senso la piccola vittima.
6. A tal riguardo, del tutto omessa nella sentenza è la considerazione della contestata qualità di ministro del culto rivestita dall'imputato con la correlata violazione dei doveri discendenti da detta qualità, che la giurisprudenza di legittimità ravvisa anche se - come nella specie - il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto è sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall'altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3, Sentenza n. 37068 del 24/06/2009 Rv. 244963 Imputato: Abbiati).
7. Secondo l'insegnamento di questa Corte, inoltre, l'art. 378 c.p. prevede condotte finalizzate a frapporre ostacoli, e comunque a fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati e alla individuazione dei responsabili, onde per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella diretta ad evitare che l'autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dell'autore di esso (ex multis, Sez. 6, 24.10.03 n.709 Rv.228257; Sez, 6, sent. del 26.4.2012 n. 18164, Giorgieri, non massimata). Risulta, quindi, errato anche il secondo argomento della sentenza sulla assenza di obiettiva valenza elusiva della perseguita omissione della denuncia, tenuto conto che per l'integrazione della fattispecie non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (ex multis, Sei. 6, Sentenza n. 3523 del 07/11/2011 Rv. 251649, Papa).
Oggettiva idoneità che, quindi, deve ravvisarsi nell'omessa denunzia e senza considerare l'ulteriore concorrente contestazione - non valutata dalla sentenza - dell'induzione della madre a condizionare la vittima minorenne affinché non dichiarasse la verità dei fatti.
8. Ritiene, quindi, il Collegio che nella specie sussistano i vizi denunciati dal ricorrente rispetto alla ipotesi di favoreggiamento, nella specie, correttamente contestata.
9. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo giudizio che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

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Articolo n° 250537 del 02/10/2013 - 14:38

* A
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Favoreggiamento pedofilia: don Fusta rinviato a giudizio, processo il 6 dicembre

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Don Luigi Fusta


Pietra Ligure. Don Luigi Fusta è stato rinviato oggi a giudizio dal gip Fiorenza Giorgi: il sacerdote, da pochi giorni in pensione dalla parrocchia pietrese di San Nicolò, dovrà rispondere del favoreggiamento di un pedofilo.

La Corte di Cassazione ha rinviato gli atti al tribunale di Savona ed il gip ha decretato il rinvio a giudizio del religioso. Il processo è stato fissato per il 6 dicembre davanti al giudice monocratico Francesco Meloni.

A don Fusta viene principalmente contestato il fatto di aver consigliato alla madre della giovane vittima di non sporgere denuncia alle autorità. I fatti presi in esame risalgono al 2006.

Al centro dell’episodio c’era una ragazzina dodicenne che venne palpeggiata da un sessantenne loanese, amico della famiglia che si era detto disponibile a far compagnia alla piccola a letto con l’influenza.

La sentenza di assoluzione del gup Emilio Fois è finita in Cassazione e di lì il fascicolo è tornato a Savona, dove sarà oggetto del confronto che si prevede serrato fra la difesa del sacerdote, sostenuta dall’avvocato Andrea Frascherelli, e il pm Giovanni Battista Ferro.
 
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Venerdì 6 Dicembre 2013
Don Fusta, processo rinviato a gennaio
Don Fusta, processo rinviato a gennaio
Accusato di favoreggiamento per un caso di pedofilia

Savona. Per un difetto di notifica è slittato al prossimo mese di gennaio il processo a don Luigi Fusta, l'ex parroco di Pietra Ligure che deve rispondere di favoreggiamento per un caso di pedofilia di un sessantenne di Loano su una ragazza minorenne. Il sacerdote era stato rinviato a giudizio dal gip Fiorenza Giorgi due mesi fa. A giugno la Cassazione, infatti, aveva annullato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare Emilio Fois che a luglio 2012 aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti del prete "perché il fatto non sussiste". Secondo l'accusa il parroco nel 2006 aveva "consigliato" alla madre della ragazzina di non presentare denuncia nei confronti di una persona, sua conoscente, per pedofilia. "Devi dire a tua figlia che la denuncia è contro la Chiesa" avrebbe suggerito il sacerdote. L'ex parroco, tuttavia, ha sempre respinto questa tesi. Il giudice Fois aveva ritenuto don Fusta non colpevole di favoreggiamento perché "se la legge non impone alla stessa madre di denunciare, tantomeno può essere ritenuto colpevole chi le avrebbe consigliato di non presentare la denuncia". Il procuratore Francantonio Granero e il sostituto Giovanni Battista Ferro avevano presentato ricorso sostenendo che "non ci può essere analogia tra l'omessa presentazione della denuncia della madre e il suggerire ad altri di non presentare denuncia: la prima, anche se non obbligatoria, deve essere libera e consapevole e non essere influenzata da falsi argomenti agitati da terzi che aiutano il reo ad eludere le investigazioni". La Cassazione è andata oltre, ritenendo che il sacerdote deve essere processato comunque per un autonomo reato di favoreggiamento.
La Redazione Radio Savona Sound News Rsvn.it
 
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Articolo n° 264700 del 23/05/2014 - 15:58

Processo Don Fusta, in aula parla la mamma della 12enne vittima di abusi: “Mi disse che denunciare era contro la chiesa”

Pietra Ligure. E’ ripreso questa mattina il processo che vede a giudizio Don Luigi Fusta, l’ex sacerdote della parrocchia pietrese di San Nicolò, accusato di favoreggiamento personale di un pedofilo. Al religioso viene contestato il fatto di aver consigliato alla madre di una presunta vittima di abusi di non sporgere denuncia alle autorità.

I fatti presi in esame risalgono al 2006: al centro dell’episodio c’era una ragazzina dodicenne che, secondo l’accusa, venne palpeggiata da un sessantenne loanese, amico della famiglia, che si era detto disponibile a far compagnia alla piccola a letto con l’influenza. In aula questa mattina è stata sentita come testimone proprio la mamma della ragazzina che ha ripercorso il momento in cui si confidò con il parroco per chiedergli un consiglio.

“Non ricordo bene il periodo, era gennaio o febbraio, ma andai a parlare con lui perché era parroco a Pietra Ligure. Non sapevo come comportarmi, se denunciare quello che era successo. Vedevo che mia figlia non dormiva più da sola e allora ho deciso di parlare con Don Fusta perché conosceva quella persona. Siamo andati nel suo ufficio in parrocchia ed eravamo solo noi due. Gli ho parlato di mia figlia e lui disse di non fare denuncia, di dire a mia figlia che farlo è contro la chiesa” ha raccontato la madre della ragazzina.

“Ricordo che alla fine della nostra chiacchierata mi ha fatto il gesto del ‘ti assolvo’ come se mi fossi confessata, ma per me non era una confessione. Io non gli ho detto il nome di quell’uomo, ma quello della moglie” ha precisato la mamma della presunta vittima che però non ha dubbi sul fatto che Don Fusta, conoscendo i coniugi, avesse capito di chi si stava parlando. Al termine della deposizione il processo è stato rinviato al prossimo luglio quando continuerà l’audizione dei testimoni.

Per questa vicenda Don Fusta, inizialmente, era stato assolto dal gup Emilio Fois, ma la sentenza era poi finita in Cassazione e di lì il fascicolo era tornato a Savona dove, in seconda battuta, era arrivato il rinvio il giudizio.

Olivia Stevanin
 
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ARTICOLO N° 267817 DEL 04/07/2014 - 14:43

Favoreggiamento pedofilia, papà della vittima in aula conferma le accuse a Don Fusta

Pietra Ligure. Cambia il testimone, ma non la sostanza delle dichiarazioni. Il processo che vede a giudizio Don Luigi Fusta, l’ex sacerdote della parrocchia pietrese di San Nicolò, accusato di favoreggiamento personale di un pedofilo, è ripreso questa mattina con l’audizione del papà della presunta vittima. L’uomo nella sua deposizione, di fatto, ha confermato quanto aveva riferito nella precedente udienza la moglie.
Al religioso viene contestato il fatto di aver consigliato alla madre di una presunta vittima di abusi di non sporgere denuncia alle autorità. I fatti presi in esame risalgono al 2006: al centro dell’episodio c’era una ragazzina dodicenne che, secondo l’accusa, venne palpeggiata da un sessantenne loanese, amico della famiglia, che si era detto disponibile a far compagnia alla piccola a letto con l’influenza.
Il papà della ragazzina ha raccontato della decisione presa con la moglie di chiedere un consiglio al sacerdote: “Ci fidavamo di lui e quindi abbiamo chiesto un appuntamento. Quel giorno lavoravo e quindi mia moglie è andata da sola”. “Tutto quello che riferisco da ora è ciò che mi ha raccontato lei al suo ritorno a casa” ha spiegato l’uomo prima di ripetere le parole della consorte”.


La donna nella scorsa udienza, a proposito del giorno in cui incontrò Don Fusta, aveva raccontato: “Non ricordo bene il periodo, era gennaio o febbraio, ma andai a parlare con lui perché era parroco a Pietra Ligure. Non sapevo come comportarmi, se denunciare quello che era successo. Vedevo che mia figlia non dormiva più da sola e allora ho deciso di parlare con Don Fusta perché conosceva quella persona. Siamo andati nel suo ufficio in parrocchia ed eravamo solo noi due. Gli ho parlato di mia figlia e lui disse di non fare denuncia, di dirle che farlo è contro la chiesa”.
“Ricordo che alla fine della nostra chiacchierata mi ha fatto il gesto del ‘ti assolvo’ come se mi fossi confessata, ma per me non era una confessione. Io non gli ho detto il nome di quell’uomo, ma quello della moglie” aveva precisato la mamma della presunta vittima che però non ha dubbi sul fatto che Don Fusta, conoscendo i coniugi, avesse capito di chi si stava parlando.
Dopo l’audizione del papà della bimba il processo è stato rinviato al prossimo gennaio. Per questa vicenda Don Fusta, inizialmente, era stato assolto dal gup Emilio Fois, ma la sentenza era poi finita in Cassazione e di lì il fascicolo era tornato a Savona dove, in seconda battuta, era arrivato il rinvio il giudizio.
Olivia Stevanin
 
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ARTICOLO N° 275705 DEL 22/10/2014 - 16:38
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Loano, nessun abuso su bimba di 10 anni: assolto il presunto pedofilo “aiutato” da Don Fusta
tribunale Savona
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Loano. Assolto perché il fatto non sussiste. E’ questa la sentenza del Collegio del tribunale di Savona per il caso di un sessantacinquenne loanese, P.P., che era finito a giudizio per la grave accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di dieci anni. Una vicenda che era salita alla ribalta delle cronache perché nell’indagine, in un secondo momento, era rimasto coinvolto anche Don Luigi Fusta, ex parroco di San Nicolò a Pietra, accusato di favoreggiamento del presunto pedofilo.
Due casi che, seppur connessi, hanno poi seguito un percorso giudiziario separato tanto che il procedimento al sacerdote non è ancora concluso. Quello per gli abusi, come detto, si è invece concluso questa mattina con una sentenza di assoluzione. I fatti contestati all’imputato, che era assistito dagli avvocati Roberta Gabei e Nazzareno Siccardi, risalivano al 2006: secondo l’accusa l’uomo, amico di famiglia, si era offerto di tenere compagnia alla bimba che era a casa con l’influenza. In quell’occasione, approfittando dell’assenza della madre, avrebbe rivolto attenzioni particolari alla ragazzina. Abusi che, come raccontato dalla bimba alla mamma, si sarebbero concretizzati in carezze nelle parti intime e nel tentativo di baciarla. Accuse che il sessantacinquenne aveva sempre respinto con decisione.
Dopo aver ascoltato tutti i testimoni, durante la discussione, anche il pm aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato (con il secondo comma, ovvero la formula dubitativa). Un prosciogliemento con formula piena era invece stato chiesto dai difensori dell’imputato che hanno sostenuto la sua totale estraneità rispetto ai fatti contestati. Una tesi che è stata probabilmente accolta dal Collegio, ma per capire in dettaglio le ragioni del verdetto bisognerà attendere 90 giorni per il deposito delle motivazioni.


Alla luce dell’esito del processo “madre” non è da escludere che anche le accuse di favoreggiamento nei confronti di Don Fusta, al quale viene contestato di aver “consigliato” alla mamma della piccola di non denunciare le presunte molestie subite dalla bimba, possano cadere. Con l’assoluzione dell’uomo accusato di pedofilia, di fatto, verrebbe a mancare anche il presupposto del reato di favoreggiamento: se gli abusi non ci sono stati, di conseguenza, nessuno può averli “favoriti”. La prossima udienza del processo al sacerdote è fissata per gennaio 2015.
Olivia Stevanin
 
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http://www.savonanews.it/2014/10/22/leggi-...-inchiesta.html

mercoledì 22 ottobre 2014, 22:15
Loano: accusato di pedofilia assolto, ma il parroco ancora sotto inchiesta
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La madre della bambina parlo' degli atteggiamenti strani dell'uomo al sacerdote, ma don Fusta ha sempre respinto questa tesi

Accusato di aver abusato di una dodicenne con baci, carezze e palpeggiamenti, il tribunale di Savona ha assolto perche' il fatto non sussiste un sessantenne di Loano. Un caso che vede imputato, ma per favoreggiamento, anche don Fusta, la cui posizione verra' vagliata il prossimo anno.

La madre della bambina parlo' degli atteggiamenti strani dell'uomo al sacerdote. "Non sapevo come comportarmi, se denunciare quello che era successo. Vedevo che mia figlia non dormiva piu' da sola e allora avevo deciso di parlare con Don Fusta perche' conosceva quella persona. Siamo andati nel suo ufficio in parrocchia ed eravamo solo noi due. Gli ho parlato di mia figlia e lui disse di non fare denuncia". Don Fusta ha sempre respinto questa tesi. I fatti risalgono al 2006.
 
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http://www.rsvn.it/abusi-sessuali-ripreso-...lits2c55031.htm

Abusi sessuali, ripreso processo a don Fusta
Mamma ragazza conferma versione in aula

Savona. Si saprà soltanto dopo il 15 aprile data in cui si concluderà l’audizione dei testimoni della difesa in aula se cadrà, dopo quella di pedofilia presente nel processo madre, anche l’accusa di favoreggiamento nel nuovo processo nei confronti di don Luigi Fusta, l’ex parroco di San Nicolò di Pietra Ligure cui viene contestato di aver consigliato alla madre di una ragazza che aveva subito abusi nel 2006 di non denunciare il responsabile.

Una versione che la donna, dopo averla dichiarata davanti al giudice Francesco Meloni nel primo processo, l’ha confermata anche oggi in aula di fronte al magistrato che ha ora in carico il caso, il giudice Giannone.
 
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http://www.savonanews.it/2015/06/03/mobile...o-a-4-mesi.html

CRONACA | MERCOLEDÌ 03 GIUGNO 2015, 15:07

Pietra Ligure, favoreggiamento di un pedofilo: don Luigi Fusta condannato a 4 mesi

L'ex parroco di San Nicolò, ascoltato oggi in aula, ha negato di aver incontrato la madre della dodicenne e di averle consigliato di non sporgere denuncia perchè era contro la chiesa


E’ stato condannato a 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena don Luigi Fusta, l’ex parroco della parrocchia di San Nicolò a Pietra Ligure. I fatti relativi alla vicenda risalgono al 2006 quando secondo l’accusa una ragazza di 12 anni sarebbe stata palpeggiata da un amico di famiglia. Successivamente la madre si sarebbe rivolta al parroco chiedendo un consiglio su come comportarsi. Secondo quanto contestato, don Fusta avrebbe consigliato alla madre della presunta vittima di abusi di non sporgere denuncia sui fatti accaduti.

Don Luigi Fusta è così stato accusato di favoreggiamento personale di un pedofilo. Precedentemente la madre era stata ascoltata dal giudice e aveva testimoniato di aver avuto un colloquio con il parroco nel quale, secondo la donna, il don le avrebbe intimato di non fare denuncia, in quanto contro la chiesa, e avrebbe fatto cenno di assolverla come se si fosse trattato di una confessione.

Oggi don Luigi Fusta, ascoltato in aula, ha negato di aver incontrato e aver avuto una discussione con la madre della dodicenne.

Durante il processo il pubblico ministero ha chiesto la pena di 9 mesi reclusione, invece la difesa, gli avvocati Andrea Frascherelli e Alessandro Vignola, hanno chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Il giudice Francesco Giannone invece ha ritenuto il parroco colpevole e lo ha condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa e attenuanti generiche.
 
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www.lastampa.it/savona/2022/10/08/...fusta-10889609/

La Diocesi di Albenga e Imperia piange la scomparsa di don Luigi Fusta
Era ricoverato al Santa Corona per la frattura di un omero

GIO' BARBERA

08 Ottobre 2022 alle 16:53

La Diocesi di Albenga e Imperia piange la scomparsa di don Luigi Fusta. Era ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure da alcuni giorni per una frattura all’omero. Il sacerdote era nato a Castelletto Busca, in provincia di Cuneo, il 27 luglio 1936 e nella locale chiesa parrocchiale aveva ricevuto il battesimo e la cresima. Fu alunno del Seminario Diocesano di Albenga e venne ordinato Diacono il 2 aprile 1960 e Sacerdote il 23 giugno successivo. Conseguì la Licenza in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Fu vicario parrocchiale nella chiesa cattedrale di Albenga sino al 5 ottobre 1965, quando fu nominato primo parroco della parrocchia di San Bernardino da Siena in Albenga, incarico tenuto sino all’11 settembre 1997, quando venne nominato Prevosto della Parrocchia di San Nicolò di Bari in Pietra Ligure, incarico tenuto sino all’8 settembre 2013.

Contemporaneamente, fu più volte vicario foraneo del vicariato di Pietra Ligure, amministratore parrocchiale di Giustenice (10.6.2002-31.5.2003) e di Ranzi di Pietra Ligure (1.11.2005 – 30.6.2010). Portò in Diocesi l’esperienza del Movimento «Incontro Matrimoniale» facendosi promotore e diffusore di tale spiritualità anche in altre diocesi d’Italia. Il 1° gennaio 2006 venne nominato Canonico Onorario della chiesa Cattedrale di San Michele. Durante gli anni del suo servizio nella Cattedrale stessa come vicario parrocchiale già aveva ricoperto l’ufficio di Canonico del titolo di S. Antonio Abate.

Al termine del suo servizio a Pietra Ligure si ritirò ad Albenga presso la propria abitazione, continuando ad aiutare i parroci di Loano, Borghetto Santo Spirito ed Alassio per numerosi ministeri (predicazione, catechesi, celebrazione dell’Eucaristia e Confessione). Il funerale, celebrato dal vescovo Guglielmo Borghetti, è fissato per martedì 11 ottobre alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Bernardino ad Albenga.
 
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