Laici Libertari Anticlericali Forum

La bufala del diritto all'oblìo. Google condannato a oscurare ricerche, Ma quasi sempre l'effetto è opposto: rilanciare l'attenzione su crimini e misfatti

« Older   Newer »
  Share  
GalileoGalilei
view post Posted on 25/6/2013, 16:16 by: GalileoGalilei
Avatar

Group:
Administrator
Posts:
21,949

Status:


Il motore non obbligato a oscurare notizie altrui

google-shows-startups-how-to-master-seo-in-10-minutes-video--2704001fe3


http://lastampa.it/2013/06/25/tecnologia/g...VhP/pagina.html

Tecnologia
25/06/2013
Google non è obbligato a cancellare
i dati personali pubblicati da altri siti


La Corte di giustizia Ue: il colosso del web non è tenuto a far
valere il “diritto all’oblio”. Il motore di ricerca non ritenuto responsabile

Google non è tenuto a far valere il `diritto all’oblio´ e a cancellare i dati personali pubblicati da altri siti e che Google trova: è quanto ha concluso l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, dando ragione a Google Spain che aveva presentato un ricorso contro l’Agenzia spagnola di protezione dati. L’autorità aveva imposto a Google di cancellare i dati di un privato pubblicati su un giornale online, perché egli non voleva più essere trovato con le ricerche web.



Secondo l’avvocato generale della Corte - le cui conclusioni sono quasi sempre recepite dalle sentenze - «i fornitori di servizi di motore di ricerca non sono responsabili, ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati, del fatto che nelle pagine web che essi trattano compaiano dati personali». Secondo l’avvocato generale, Google «non va considerato come responsabile del trattamento dei dati personali che compaiono nelle pagine web che tratta». Infatti, fornire uno strumento per la localizzazione dell’informazione «non implica alcun controllo sui contenuti presenti nelle pagine web di terzi e non mette neppure il fornitore del motore di ricerca in condizione di distinguere tra i dati personali secondo la direttiva (che si riferisce ad una persona fisica vivente e identificabile) e gli altri dati».



Quindi, «un’autorità nazionale per la protezione dei dati non può imporre ad un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet di eliminare informazioni dal suo indice, tranne nei casi in cui tale fornitore non abbia rispettato i codici di esclusione o non si sia conformato ad una richiesta proveniente dal sito web concernente un aggiornamento della memoria cache».



Infine, l’avvocato ricorda che «la direttiva non istituisce un diritto all’oblio generalizzato. Questo non può pertanto essere fatto valere nei confronti di fornitori di servizi di motore di ricerca fondandosi sulla direttiva, neppure con un’interpretazione alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

(Ansa)
 
Web  Top
7 replies since 13/6/2008, 11:45   78 views
  Share