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Pedofilia. Papa Francesco prima perdona e poi spreta mons. Inzoli, fondatore del Banco Alimentare, Violenze su ragazzini da 12 a 16 anni. Il monsignore se la cava con la prescrizione per 17 casi. Condannato per altri 6.

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GalileoGalilei
view post Posted on 20/12/2012, 19:25 by: GalileoGalilei
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Facciamo un pò di chiarezza sul famigerato art. 1720 del Codice di diritto canonico. Il testo dell'articolo è questop:

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Can. 1720 - Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale: 1) renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi; 2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; 3) se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. ⇒ 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

Questo articolo si inserisce nell'ambito del capitolo riguardante il procedimento penale extragiudiziale e segue i canoni 1717 - 1719 che riguardano l'indagine previa del processo penale extragiudiziale.

Dunque l'unica cosa che si può evincere dalla citazione non è il tipo di reato canonico per il quale è stato condannato il monsignore, ma solo che la sua condanna è avvenuta con decreto extragiudiziale.

Deve precisarsi che il procedura extragiudiziale a cui fanno riferimento i canoni 1717 e seguenti si differenzia dal processo canonico penale amministativo (can. 1341 - 1363) ed è caratterizzato da particolare segretezza can. 1717: 'INDAGINE PREVIA

Can. 1717 - §1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

Quindi questo processo ha come presupposto la notizia di gravi delitti che causano scandalo, tanto che il vescovo (l'Ordinario) non è obbligato a procedere all'azione penale, ma deve prima cercare di "convertire" il prete, riparando il danno ed evitando lo scandalo, come ci spiega il canone 1341:

Can. 1341 - L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo.

Quindi il vescovo, una volta cercato di recuperare il reo, deve decidere se applicare il procedimento penale (can. 1717 e seg) o quello amministrativo (can. 1341 - 1363)

Dunque, senza entrare troppo nel merito della procedura, quello che si evince è che siamo di fronte a una procedura di particolare segretezza (che quindi comporta il segreto pontificio per le parti) e discrezione.

Ma c'è un particolare.

L'organo giudicante non è stato l'Ordinario diocesano (il vescovo) ma la Congregazione per la dottrina della fede. E su quali reati giudica la Congregazione? Sui delicta graviora, tra i guali (ma non solo) i reati sessuali e la pedofilia.

I delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede venivano elencati nel modo seguente:nell’ambito dei delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'Eucaristia:

1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate (can. 1367 CIC e can. 1442 CCEO);?
2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (can. 1378 § 2 n. 1 CIC e cann. 1379 CIC e 1443 CCEO);
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico insieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale (cann. 908 e 1365 CIC; cann. 702 e 1440 CCEO);
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica (cf. can. 927 CIC);

nell’ambito dei delitti contro la santità del sacramento della Penitenza:

1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378 § 1 CIC e can. 1457 CCEO);
2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso (can. 1387 CIC e 1458 CCEO);
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1 e 1456 CCEO);

nell’ambito, infine, dei delitti contro la morale:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età (cf. can. 1395 § 2 CIC ).
 
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