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La legge sul 'fine vita'

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GalileoGalilei
view post Posted on 13/3/2009, 11:16 by: GalileoGalilei
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http://www.articolo21.info/8182/notizia/te...n-disastro.html

Testamento biologico. Marino: un disastro annunciato

di Simone Luciani, Econews

Testamento biologico. Marino: un disastro annunciato La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha approvato il DDL Calabrò sul testamento biologico. Ignazio Marino boccia il testo su tutta la linea e ammette: nessuna speranza di migliorarlo. E' uno dei "padri" della discussione sul testamento biologico in Italia. Ora che dopo tortuose discussioni la Commissione Sanità del Senato ha approvato il DDL Calabrò, con l'impossibilità di rifiutare la nutrizione artificiale e la libertà per il medico di disattendere le volontà dei cittadini, Ignazio Marino, chirurgo, senatore del Partito Democratico e presidente della Commissione d'Inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale parla di disastro annunciato. E ammette: poche speranze di arrivare a una legge migliore.

http://www.ilmessaggero.it/articolo_app.ph...&npl=&desc_sez=

Le norme del ddl sul testamento biologico
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■ Testamento biologico, Commissione
licenzia ddl. Pd diviso
ROMA (12 marzo) - Nel disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat), il testamento biologico, licenziato oggi dalla Commissione Sanità del Senato e che approderà in Aula il 18 marzo, si precisa il divieto di ogni forma di eutanasia attiva e al suicidio assistito, e si sancisce il divieto di forme di accanimento terapeutico. L'articolo 5, quello più 'spinosò e relativo ai trattamenti di nutrizione e idratazione artificiale, non varia dopo il respingimento dell'emendamento dell'opposizione: si tratta di forme di «sostegno vitale» e dunque non sospendibili. Ecco i principali contenuti del ddl:
- Nutrizione e idratazione: il ddl precisa che sono «forme di sostegno vitale» e «non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento».
- Volontà vincolanti: Le disposizioni espresse dal soggetto nel testamento biologico diventano «vincolanti». Lo prevede l'emendamento, approvato in commissione, di Roberto Centaro (Pdl), mentre nel testo originario (articolo sei) si prevedeva che le dat non fossero «nè obbligatorie nè vincolanti». Nell'emendamento si precisa che le dat sono vincolanti, «fatte salve le previsioni dell'articolo 8». Quest'ultimo articolo del ddl disciplina il ruolo del medico e prevede che «il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».
- Dat dureranno 5 anni e si faranno dal medico: La durata della validità del testamento biologico viene allungata a 5 anni (contro i 3 previsti dal ddl Calabrò) e le dat verranno depositate presso il medico di famiglia e non più presso notai a titolo gratuito. Nel testamento biologico, inoltre, potrebbe essere possibile anche indicare la volontà di donare il proprio corpo, dopo la morte, a fini di didattica e ricerca.
- Dat valide solo per casi Eluana: si conferma all'articolo 5 del ddl che la legge fa riferimento esclusivamente a pazienti in stato vegetativo e non ad altre tipologie di pazienti.
- Fiduciario il solo che può intervenire: È il fiduciario l'unica figura autorizzata ad intervenire per conto del soggetto che deposita una Dat. È quanto prevede un emendamento approvato all'artcolo 5 del ddl del senatore Rizzi (Lega Nord). Si esclude infatti la possibilità per «qualunque persona terza» ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di delega che a tale figura sono demandate. Nessuna funzione è dunque demandata alla famiglia del soggetto che deposita le dat.
- Il registro nazionale Dat: il ddl prevede l'istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. II titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 
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