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Campane e moleste e altoparlanti rompitimpani, Come difendersi dall'inquinamento acustico in nome delle tradizioni

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Il suono delle campane è troppo forte, indagato il parroco
Majano, don Emmanuel nei guai dopo l’esposto di alcuni cittadini. Il difensore: «Singolare che prima nessuno si fosse lamentato»
di Luana de Francisco

22 marzo 2018

Majano, don Emmanuel nei guai dopo l’esposto di alcuni cittadini. Il difensore: «Singolare che prima nessuno si fosse lamentato» Il prete sulla guerra delle campane: "Non so se pagherò la multa" "Ci sono tante cose da verificare. Non so se pagherò la multa o farò ricorso": don Emmanuel Runditse, parroco di Majano, risponde così a chi gli chiede come intende comportarsi dopo che gli agenti della...

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Prete multato di 4mila euro per le campane
rumorose: i rom lo aiutano a pagare
Prete multato di 4mila euro
per le campane rumorose:
i rom lo aiutano a pagare


di Paola Treppo
MAJANO (Udine) - Il prete di Majano prende la multa dal Comune perché le campane della chiesa di San Pietro e Paolo sono rumorose e i rom del paese lo aiutano a pagare. Ieri, infatti, martedì 4 luglio, i referenti dell'allora lista civica Mafjano, composta perlopiù da rom, hanno fatto un versamento a favore della parrocchia di 169 euro. Un primo aiuto per il sacerdote, don Emmanuel Runditse (nella foto), che in predica, domenica scorsa, ha chiesto a tutti i fedeli di essere particolarmente generosi, spiegando la situazione in cui si è venuto a trovare a fine giugno, con circa 4000 euro da pagare dopo un controllo dell'Arpa.

Nasce il progetto Grande Orecchio
I rom del paese che facevano capo alla lista civica Mafjano hanno creato il progetto Grande Orecchio, finalizzato a portare entro i limiti di legge il suono delle campane «non certo già a zittirle» fanno sapere i rom. La vicenda, inutile dirlo, ha fatto parlare tutto il paese e il Friuli. C'è chi ha proposto di far suonare tutte le campane delle chiese della regione questa domenica 9 luglio, per solidarietà nei confronti del sacerdote. Per Don Emmanuel quella multa è «un attacco alla fede cristiana».
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Mercoledì 5 Luglio 2017, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2017 11:16
 
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La circolare CEI 33 del 2002 che serve da base alle diocesi per emanare le proprie direttive

https://giuridico.chiesacattolica.it/wp-co...ircolare-33.pdf


Conferenza Episcopale Italiana
COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI
E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
ALLA CHIESA CATTOLICA
Roma, 10 maggio 2002
Circolare n. 33
LA REGOLAMENTAZIONE DEL SUONO DELLE CAMPANE
L'utilizzo del suono delle campane è un elemento della tradizione secolare
della Chiesa. Il loro impiego per uso liturgico nelle Chiese d'Occidente è testimoniato a partire dai secc. V-VI, mentre già nell'ottavo secolo si hanno tracce di un
rito di benedizione delle campane. Il suono delle campane destinato anzitutto a
convocare i fedeli ad atti di religione e di culto, in particolare alla celebrazione di
sacramenti e di riti liturgici, si è esteso nel tempo diventando segno per scandire i
principali momenti della girnata (Mattutino, Angelus, Vespro) o per indicare circostanze della vita della comunità (feste, pericoli imminenti, ecc.) o dei singoli fedeli (il momento della morte)
Tale utilizzo, pacificamente accolto non solo dalla comunità ecclesiale, ma
anche da quella civile, ha suscitato, invece, negli ultimi anni alcuni problemi, che
meritano una specifica considerazione. Il Comitato ritiene pertanto opportuno offrire agli E.mi Vescovi alcune indicazioni in materia e dare qualche suggerimento affinché questa pratica tradizionale sia tutelata nel modo più corretto ed efficace.
1. Le normative canoniche-liturgiche
Il codice di diritto canonico del 1917 dedicava alle campane e al loro uso il
can. 1169. Tale canone stabiliva, nel primo paragrafo, che «conviene che ogni chiesa abbia delle campane, con le quali i fedeli siano invitati agli uffici divini e agli
altri atti religiosi». Il secondo paragrafo richiedeva che le campane delle chiese
fossero consacrate o benedette secondo il rito contemplato nei libri liturgici. La
norma codiciale si preoccupava altresì che l'uso delle campane fosse sottoposto
«unicamente all'autorità ecclesiastica» (§ 3). Anzi, a questo proposito, il paragrafo
quarto stabiliva che «fatte salve le condizioni, approvate dall'Ordinario, apposte

'Cf. P. BAYART, Cloche, in DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, vol III, coll. 882-7, che cita anche i due
versi che tradizionalmente descrivono la funzione del suono delle campane: "Laudo Deum, plebem voco,
congrego clerum. Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro" (885).
CIRCONVALLAZIONE AURELIA, 50 - 00165 ROMA - TEL. 06 66,398.213 - TEL. E FAX 06 66.398.267 - e-mail: [email protected]
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da quelli che abbiano donato una campana a una chiesa, la campana benedetta
non può essere adibita per usi meramente profani, se non in caso di necessità o con
licenza dell'Ordinario o almeno per una legittima consuetudine».

Il 20 marzo 1931 la Sacra Congregazione del Concilio intervenne nella ma-
teria con un decreto "de sacrarum campanarum usu", pubblicato in AAS XXIII
(1931), 129-130. Dopo aver constatato come in no i casi parroci o rettori di
chiese, senza consultare i propri Ordinari, consentissero un uso delle campane per
motivi «meramente profani o civili», la Congregazione richiamava autorevolmente
parroci e rettori stessi affinché «regolassero l'uso delle sacre campane delle proprie chiese» conformandolo rigorosamente alla norma del Codice. In tal modo il
decreto ribadiva l'eccezionalità dell'uso «non strettamente religioso» delle campa-
ne, da sottoporsi comunque a tempestiva licenza dell'Ordinario, per grave causa e
in modo saltuario.
Nel corso del processo di revisione del codice di diritto canonico, fino a un
certo momento si ipotizzò di mantenere una norma sostanzialmente analoga a
quella allora vigente. Nel 1979 però i redattori del nuovo testo mutarono opinione,
suggerendo di espungere la questione dal corpus codiciale. Tutti i consultori si dissero d'accordo, sostenendo che «circa le campane saranno sufficienti le norme
contenute nei libri liturgici» (Communicationes 12 [1980] 336).
Di fatto, l'unica indicazione circa le campane dal punto di vista liturgico si
trova nel Rituale romano del Benedizionale promulgato dalla Conferenza Episcopale Italiana il 9 giugno 1992. Nel cap. XLIX, intitolato “Benedizione delle campa-
ne”, tra le premesse, al n. 1455, si ricorda: «Risale all'antichità l'uso di ricorrere a
segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime
dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando
piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso
luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».
Occorre poi ricordare quanto disposto circa il significato liturgico ed ecclesiale del suono delle campane nella Nota pastorale “La progettazione di nuove
chiese", pubblicata dalla Commissione episcopale per la liturgia della Conferenza
Episcopale Italiana il 18 febbraio 1993: nel n. 22 si raccomanda che «nella progettazione (di nuove chiese), si prevedano la collocazione e l'uso delle campane perla loro tradizionale funzione di richiamo, di festa e comunicazione sonora» (Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1993, 51-67).
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2. Problemi e possibilità nell'attuale contesto sociale italiano
Negli ultimi tempi il suono delle campane è diventato un tema di attualità,
fonte di preoccupazione per una serie di ragioni. La prima e la più immediata è
l'aumento dei casi di contenzioso giudiziario connessi all'utilizzo delle campane e
sistemi di diffusione sonora per finalità di culto. Il secondo motivo è dotarsi di interventi normativi a livello statale e regionale in materia di inquinamento acustico, segno anche di un'accresciuta sensibilità sociale a questo te-
ma. Una terza ragione è da ricercarsi nel contesto sociale italiano, sempre più multiconfessionale: ciò suscita un'inedita attenzione nei confronti di simboli e segni
religiosi cristiani che sembravano pacificamente acquisiti, sia per contestarne la legittimità (talora in nome di un asserito rispetto per la presenza di minoranze religiose), sia, al contrario, per rivendicarne il valore (anche in forme poco prudenti e avvedute).
Rinviando all'appendice per un quadro sintetico dei più recenti interventi
della giurisprudenza penale, civile e amministrativa e della normativa vigente che
tale giurisprudenza interpreta, pare opportuno offrire alcune considerazioni sintetiche.
Una prima riflessione consiste nella sottolineatura del carattere primaria-
mente cultuale ed espressivo della vita religiosa della comunità cristiana che è
proprio del suono delle campane. Si tratta, infatti, di un mezzo finalizzato, anzitutto, al culto, come segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche o come elemento
che ne è in qualche modo parte (si pensi al loro suono in occasione della Veglia pasquale), nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana (per es., l'ingresso di un nuovo parroco). Nel corso dei secoli e in un con-
testo di società cristiana, il suono delle campane ha acquistato anche altri significa-
ti: esse sono così diventate segno di festa (anche per avvenimenti civili), modalità
per segnalare l'imminenza di un pericolo, mezzo per indicare lo scorrere delle ore
(si pensi agli orologi campanari). Occorre osservare che tali significati si sono solo
aggiunti a quello liturgico e a quello religioso: questi ultimi non sono venuti meno e, a fronte di abusi - come sopra si è ricordato - sono stati con forza rivendicati
dall'autorità ecclesiastica. Se l'utilizzo di carattere prevalentemente sociale delle
campane è destinato a mutare e forse, in alcuni casi, a scomparire, il carattere liturgico e in generale religioso, che è proprio e costitutivo del suono delle campane,
rappresenta invece una realtà che rientra nella più vasta sfera di libertà di espressione del culto, che la Chiesa rivendica per sé e che la Repubblica italiana ha esplicitamente riconosciuto nell'art. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato
Lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984. Ne consegue che, senza per ciò stesso
rifiutare altri significati, risulta opportuno che, quando è necessario, la comunità
cristiana si impegni con chiarezza a chiedere il rispetto del valore cultuale e tipica-
mente religioso del suono delle campane, come di una delle espressioni del diritto
alla propria libertà religiosa.

Naturalmente - ed è una seconda considerazione - la richiesta del rispetto
della propria libertà religiosa non può comportare un disinteresse per le legittime
esigenze di tutela di altri beni dei cittadini, primo fra tutti quello della salute. Si
tratta, quindi, di caratterizzare l'utilizzo cultuale e religioso delle campane secondo
alcune modalità che ne determinino, tra l'altro, l'uso di norma nei soli orari diurni,
la breve durata dei rintocchi, la moderata intensità del suono.
3. Necessità di una regolamentazione ecclesiastica
Il suono delle campane è da sempre regolamentato più dagli usi tradizionali
che da espliciti interventi normativi dell'autorità ecclesiastica, del resto sostanzialmente inutili in un contesto sociale a grandissima maggioranza connotato dalla tra-
dizione religiosa cattolica. Senza disconoscere il radicamento del suono delle campane in usi secolari, può essere, però, opportuno che l'autorità ecclesiastica disponga oggi una regolamentazione in materia. I motivi che spingono in questa direzione
derivano da quanto fin qui evidenziato: sottolineare l'appartenenza del suono delle
campane, come segno cultuale e religioso, alla sfera della libertà religiosa; rivendi-
care l'esclusiva competenza in materia della autorità ecclesiastica; garantire
l'attuazione generalizzata di quelle norme prudenziali che manifestano rispetto per
le legittime esigenze della convivenza sociale.
Non deve essere poi trascurato il fatto che la tendenza della recente produzione giurisprudenziale e normativa (cf. l'art. 2, comma 3, lettera m, della legge
della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13) è di riconoscere anche in questo
campo il principio dell'autoregolamentazione delle confessioni religiose.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene utile suggerire ai Vescovi delle diocesi italiane di assumere un apposito provvedimento finalizzato a regolamentare il
suono delle campane.
Esso dovrebbe evidenziare nella premessa i seguenti punti:
a) il carattere tradizionale e l'importanza attuale del suono delle campane;
b) il suo prioritario, anche se non esclusivo, significato liturgico e di servizio
alla comunità cristiana;
c) la sua appartenenza alla sfera della libertà religiosa;
d) l'esclusiva competenza in materia dell'autorità ecclesiastica;
e) l'opportunità di rispettare il più possibile le legittime esigenze e sensibilità
attuali, come sopra evidenziato.
Il provvedimento dovrebbe poi, nella parte dispositiva, stabilire gli orari da rispettare, le modalità del suono, la sua durata, ecc., con attenzione alle legittime consuetudini e al contesto sociale (con la possibilità, per le diocesi più estese e con situazioni molto differenziate tra loro - per es. con la compresenza di città e di luoghi di
montagna quasi disabitati – di articolare la normativa a seconda dei diversi contesti).
A tal fine si ritiene utile allegare un fac-simile che può servire come traccia
per l'elaborazione del testo.

Allegato
FAC-SIMILE DI DECRETO VESCOVILE
Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale: «Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli
avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della
giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria.
La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo
di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e
quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo
Signore».
Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione cultuale della
comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre
manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell'ambito
della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana. Come tale, la Chiesa intende tu-
telarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Anche nella nostra diocesi si rende opportuna una regolamentazione del
suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel
rispetto delle attuali esigenze della popolazione.
Pertanto con il presente atto
DECRETIAMO
che nella nostra diocesi si osservino le seguenti disposizioni:
1.
Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e
di pietà popolare;
- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
• scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
- richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.
Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte
dell'Ordinario del luogo.
2.
Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:
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- nei giorni feriali dalle ore ... alle ore ... in città dalle ore ... alle ore ...);
- nei giorni festivi dalle ore ... alle ore ... (in città dalle ore ... alle ore ...).
Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale;
Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della
parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di
culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore o, al più, alle mezz'ore, e
non essere ripetuti.
4. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i ... minuti (... minuti in città), con eccezione delle solennità, in cui non
si dovrà però superare la durata di ... minuti (... per la città). La durata del
suono per altri scopi (per l'Angelus o in occasione di particolari solennità,
della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque supe-
rare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.
5.
L'intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull'eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al
contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantenga-
no la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non
siano fonte di disturbo;
6.
le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il
suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.
Dato a ...
Vescovo diocesano
Cancelliere vescovile
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COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI - SEZ. I
Circolare n. 33
La regolamentazione del suono delle campane
Appendice
RASSEGNA RAGIONATA DI RECENTE GIURISPRUDENZA
IN MATERIA DI SUONO DELLE CAMPANE

1.
PROFILI PENALISTICI
Norme di riferimento:
- Art. 659 c.p. ("Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" - contravvenzione): “Chiunque,
mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, [...],
disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti
pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila (309,871 euro)”
(primo comma); "Si applica l'ammenda da lire duecentomila [103,29 euro) a lire un milione (516,46
euro) a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell'autorità" (secondo comma).
- Art. 650 c.p. ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" - contravvenzione): “Chiunque non
osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica
o d'ordine pubblico o d'igiene è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (206,58 euro)" (Tale ipotesi contravvenzionale
potrebbe venire in rilievo nel caso in cui il parroco non si adeguasse a provvedimenti amministrativi di
inibizione o di regolazione autoritativa del suono delle campane; il giudice pronuncia comunque
l'assoluzione ove dovesse accertare incidentalmente l'illegittimità del provvedimento amministrativo).
A) SENTENZE DELLA CASSAZIONE PENALE
Le principali recenti sentenze della Cassazione in materia sono:
-
SEL
zo
Cass. pen. sez. I, 18 marzo 1994 n. 3261 (in Quad. dir. pol. eccl., 1996, 1026-
1029);
Cass. pen. sez. 1, 24 novembre 1995 n. 848 (in Giust. pen. 1996, II, 502);
Cass. pen. sez. I, 19 maggio 1998 n. 2316 (in Dir. eccl. 1999, II, 121);
Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 2001 n. 443 (in Riv. Pen., 2001, 653-654).
Esse hanno affermato:
* la DISTINZIONE tra suono delle campane AL DI FUORI DELLE ESIGENZE LITURGICHE E
uso delle campane COLLEGATO CON LA LITURGIA,
la necessità, in entrambi i casi, di fare riferimento al concetto di NORMALE
TOLLERABILITÀ (n. 2316/1998; n. 443/2001) per verificare l'avverarsi dell’illecito di
cui all'art. 659, c. 1, c.p.;
Vera
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per l'impiego NON LITURGICO "l'uso delle campane non differisce dall'uso di qualsiasi altro strumento sonoro" (n. 2316/1998 motiv.) e non gode di particolare
tutela: "non può invocarsi l'applicazione dell'art. 2 dell'Accordo tra Stato e Santa
Sede, né l'applicazione di regolamenti ecclesiastici locali, qualora le campane
siano utilizzate in tempi e con modalità non attinenti l'esercizio del culto" (n.
3261/1994 motiv.). In particolare “l'uso di un OROLOGIO CAMPANARIO di una chiesa,
che scandisca regolarmente l'ora, non costituisce esercizio del culto ed è perciò
estraneo alla tutela assicurata al libero esercizio del culto" (Pretura Cagliari, 27
luglio 1993, in Riv. giur. Sarda, 1995, 789, confermata proprio da Cass. pen. n.
3261/1994)
la regolamentazione del suono delle campane SE COLLEGATO A FUNZIONI LITURGICHE,
in quanto esplicazione della libertà di esercizio del culto cattolico tutelata dall'art. 2
dell'Accordo di revisione del Concordato, è, invece, di COMPETENZA DELL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA (e non di altre autorità, compresi i comuni): "lo Stato ha
riconosciuto all'Autorità ecclesiastica il potere di regolamentare l'uso delle
campane" (n. 2316/1998 motiv.);
tale riconoscimento, però, "non significa che l'uso delle campane possa essere
indiscriminato e non incontri dei limiti” (n. 2316/1998 motiv.). In particolare lo
Stato non può rinunciare alla tutela, anche penale, dei beni fondamentali, quali la
salute dei cittadini, con riferimento al ricordato concetto di normale tollerabilità. Tale
concetto, però, deve essere identificato con riferimento alle SPECIFICHE DISPOSIZIONI
EMANATE DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA "intese a recepire tradizioni e
consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e
al suo collegamento con particolari momenti forti' della vita della Chiesa, il limite
della normale tollerabilità" (n. 2316/1998);
*
l'esclusione dell'applicabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 659, comma 2, c.p.
(ESERCIZIO DI PROFESSIONE RUMOROSA contro disposizioni di legge o prescrizioni
elle fattispecie in questione viene in genere contestata la violazione
della disciplina sull'inquinamento acustico o di ordinanze del Sindaco in materia), in
quanto, pur essendo, secondo la Suprema Corte, l'attività sacerdotale una
"professione”, questa non è rumorosa, "in quanto lo scampanio rientra nelle
consuetudini della vita quotidiana e costituisce fatto periodico e di breve durata,
normalmente privo di intensità tale da porre problemi di disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone” (n. 848/1995);
*
l'eventuale VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO potrebbe
comportare l'ipotesi contravvenzionale non depenalizzata di cui all'art. 659 C.p. e
non, invece, limitarsi a quella amministrativa di cui all'art. 10, c. 2, 1. 447/1995 (n.
443/2001), ma per la sussistenza del reato occorre in concreto verificare l'esistenza o
no di un disturbo della quiete pubblica alla luce di tutte le circostanze del caso
co, ricorrendo al parametro della NORMALE TOLLERABILITÀ (n. 2316/1998).

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B) GIURISPRUDENZA DI MERITO
> La PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI MERITO si dimostra coerente con i principi
affermati dalla Cassazione, ma ha evidenziato anche aspetti innovativi di un certo
interesse. Tra le pronunce più significative segnaliamo le seguenti.
Tribunale Crema, 26 gennaio 2001 n. 28
Il giudice ha rilevato la presenza di eccessivi rintocchi delle campane per l'orologio
elettrico nonché un intenso uso per motivi liturgici, in ASSENZA DI UNA
REGOLAMENTAZIONE DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA, e pertanto, richiamando
esplicitamente i principi espressi in Cass. n. 2316/1998 e Cass. n. 3261/1994, ha
condannato il parroco.
Tz
Tribunale Milano, 20 luglio 2000 n. 3704
Il Tribunale ha assolto il parroco dopo che il suono è stato limitato al SOLO
ANNUNCIO DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE, sul presupposto che "il suono delle
campane NON È MODIFICABILE A PIACIMENTO, sicché il problema che si pone per
l'utilizzatore è quello di farne un uso moderato e conforme alle regole". Nel caso
concreto, poi, si è constatato che solo una persona si lamentava della intensità del
suono e mancava, quindi, "la potenzialità offensiva di un numero indeterminato di
persone che è essenziale per la sussistenza del reato". Richiamando, inoltre, la
giurisprudenza del TAR Lombardia (cf infra), ha incidentalmente rilevato
l'illegittimità di provvedimenti amministrativi che limitano il suono delle campane,
ove ci si riferisca al loro uso "quale modalità di annuncio delle celebrazioni
religiose".
Pretura Milano, 27 gennaio 1996
Il giudizio di assoluzione si è qui fondato sulla considerazione che, per la ridotta
durata del suono, per il limitato ricorso quantitativo delle stesse nel corso della
giornata, circoscritto alle ore diurne, ed essendo mancata la reazione dei residenti, a
parte l'unico reclamante, non sono stati superati I LIMITI DELLA RAGIONEVOLEZZA,
CON RIFERIMENTO ALLA SENSIBILITÀ MEDIA' del cittadino di area urbana e non a
quella soggettiva di singoli interessati". Ha inoltre riconosciuto la non applicabilità
del d.P.C.M. 1° marzo 1991 al suono delle campane, argomentando con riferimento
alla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 9 giugno 1974 (v. infra).
Pretura Sondrio, 6 aprile 1993 n. 136 (in Quad. dir. pol. eccl. 1995, 1058-1059)
Si è ritenuto NON APPLICABILE LA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO,
contenuta nel d.P.C.M. 1° marzo 1991, in quanto la normativa fa riferimento a un
preciso CONCETTO DI RUMORE, definito nell'allegato A) del predetto decreto:
"appare arduo identificare in tale concetto il suono delle campane", inoltre, "lo
scopo dei rintocchi è proprio quello di farsi sentire anche da lontano per cui sarà
inevitabile una maggiore intensità sonora nelle zone più vicine"; si deve poi
aggiungere che "l'uso delle campane risponde ad una antichissima consuetudine
con consenso pressoché unanime". Ciò non significa che non possa essere superato
il concetto di normale tollerabilità e quindi che si possa verificare l’illecito di cui
all'art. 659 c.p.
Ce
Corte di Appello di Milano, sez. I, 27 aprile-9 giugno 1994 n. 2097 (in Quad. dir.

Page 10
La Corte d'Appello ha confermato la precedente sentenza per gli stessi motivi (non
applicabilità del d.P.C.M. 1° marzo 1991, per il carattere "musicale" e non di
"rumore" del suono delle campane), aggiungendo che il CONCETTO DI NORMALE
TOLLERABILITÀ È RELATIVO: in particolare occorre osservare che "il campanile
della chiesa si trova pressoché sempre, per antica tradizione, in pieno centro
abitato, quale punto di riferimento della popolazione, e che la funzione storica, ma
anche pratica e sociale, del suono delle campane è proprio quella di farsi sentire
da lontano". Inoltre, la situazione, con riferimento alla normale tollerabilità, deve
essere valutata "in modo obiettivo con riferimento alla reattività dell'uomo medio,
e quindi prescindendo dalla sensibilità soggettiva di singole persone". Da tali
premesse il giudice ha assolto il parroco, non essendo applicabili né l'art. 659 c.p. né
l'art. 650 c.p. ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità").
Pretura Avellino, 19 gennaio 1990 (in Dir. Eccl. 1990, II, 276-277)
Il Pretore ha assolto il parroco perché, nonostante si utilizzassero giradischi e
amplificatori per riprodurre il suono di campane e anche per diffondere "canzoni di
musica leggera”, il tutto non eccedeva i limiti della NORMALE TOLLERABILITÀ.
► Un caso particolare è il suono delle CAMPANE A MORTO IN OCCASIONE
DELL'EFFETTUAZIONE DI ABORTI; si veda in proposito:
Pretura Desio. 7 gennaio 1987 (in Giur, cost. 1987. II. 1.42)
È stato assolto il parroco che, inediante il suono delle campane a morto, esprimeva
con cadenza settimanale il suo dissenso sulle pratiche abortive svolte nel vicino
ospedale, motivando la sentenza, in riferimento all'insussistenza del reato di cui
all'art. 659, c. 1 c.p. con il fatto che il suono delle campane è regolamentato dalla
CONSUETUDINE LOCALE e il parroco "si è fatto forte della consuetudine locale per
esprimere il proprio dissenso dalle pratiche abortive"; ritenendo inoltre che, nel
caso concreto, occorre "escludere che si sia realizzato anche il disturbo al riposo e
alle occupazioni delle persone"; in riferimento poi all'insussistenza del reato di cui
all'art. 660 с.p. (molestia o disturbo alle persone), per "l'ELEVATA MORALITÀ DELLA
PROTESTA del prevenuto e le MOTIVAZIONI RELIGIOSE che la sostengono".
2.
PROFILI CIVILISTICI
Norme di riferimento:
- Art. 844 c.c. ("Immissioni"): "Il proprietario di un fondo non può impedire ... i rumori... derivanti dal
fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi" (primo comma); "Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un
determinato uso" (secondo comma).
- Art. 2043 C.C. ("Risarcimento per fatto illecito"): "Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Si ha fatto illecito
risarcibile nel caso di lesione dolosa o colposa del diritto alla salute riconosciuto e tutelato dall'art. 32
Cost,
Page 11
> Si rinvengono in materia, per quanto consta, solo sentenze di giudici di merito.
Tra esse presentano interesse:
Pretura Bari, ord. 7 gennaio 1992 (in Quad. dir. pol. eccl. 1994, 617-618)
Ritiene APPLICABILE il d.P.C.M 1° marzo 1991, ma applica anche al suono delle
campane il cosiddetto CRITERIO DIFFERENZIALE tra "rumore ambientale e "rumore
residuo".
Pretura Mantova, 16 agosto 1991 (in Giur. it. 1993, I, 2,40)
Per quanto riguarda l'uso di campane a scopo di culto, la giurisprudenza di merito
ha giudicato che il giudizio di normale tollerabilità debba essere effettuato attraverso
"un EQUO CONTEMPERAMENTO tra le ragioni della proprietà e le ESIGENZE DELLA
VITA RELIGIOSA”, fornendo in tal modo un'interpretazione estensiva ed adeguatrice
della nozione di "esigenze della produzione" contemplata dal secondo comma
dell'art. 844 C.C.
Pretura Verona, 20 giugno 1984 (in Dir. eccl. 1984, II, 497-501)
Nel caso concreto si trattava non di suono delle campane, ma di uso di STRUMENTO
DI AMPLIFICAZIONE con volume regolabile e posto non su un campanile: "I'impianto
in esame, considerate le sue caratteristiche, esubera dai consueti limiti di sonorità
proprio dello scampanio, per la possibile maggiore acutezza del suono, per la
diversa ripetitività di esso, nonché per la collocazione non posta sul tradizionale
campanile, solitamente alto e distante dagli edifici. Deve dunque essere
riconosciuto che ci si trova in presenza di un'immissione sonora in sé legittima ma
suscettibile, per le modalità attuali di impiego, di superare il limite della normale
tollerabilità". Di conseguenza, la Pretura ha condizionato l'uso dello strumento al
non superamento di uno specifico indice del potenziometro dell'impianto,
determinato con riferimento sia all'esigenza di evitare disturbo ai vicini, sia nel far si
che IL SUONO VENGA UDITO IN TUTTO IL TERRITORIO PARROCCHIALE,
Pretura Messina 15 marzo 1976 (in Dir. Eccl., 1978, II, 338-349)
Nell'ambito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.C. -- vedi infra -, il giudice ha
precisato che la suoneria di un OROLOGIO AUTOMATICO elettrico installato sul
campanile non è ricollegata ad alcuna esigenza legata al libero esercizio del culto e
dunque non soggetta ad alcuna particolare tutela.


In sede civile il suono delle campane assumere rilievo anche come eventuale
causa di lesione del DIRITTO ALLA SALUTE costituzionalmente tutelato dall'art. 32 Cost, e
risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (od illecito aquiliano). In tal senso:
Pretura Castrovillari, 16 febbraio 1991 (in Foro it. 1991, I, 1273)
Secondo il pronunciamento, “l'azione diretta alla cessazione delle immissioni
acustiche, lesive del diritto alla salute, rientra nello schema dell'illecito aquiliano"
(principio espresso proprio in tema di suono delle campane, nella specie diffuso
tramite impianto elettronico).
Pretura Bari, ord. 7 gennaio 1992 (in Quad. dir. pol. eccl. 1994, 617-618) e
Pretura Verona 20 giugno 1984, cit.
A fronte di un pericolo grave per la salute, la giurisprudenza riconosce la possibilità
di RICORRERE IN VIA D'URGENZA ai sensi dell'art. 700 c.p.C., norma che consente
5
Page 12
l'adozione di provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli
effetti della decisione di merito, al fine di evitare il prodursi di un pregiudizio
imminente e irreparabile nelle more del giudizio.
PROFILI PUBBLICISTICI
Normativa di riferimento:
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- D.P.C.M. I marco 1991, così come modificato dal d.P.CM. 14 novembre 1997, che determina i valori
limite delle sorgenti sonore;
- le leggi regionali attuative e i regolamenti comunali in materia. Si segnala in particolare la l.r.
Lombardia 10 agosto 2001 n. 13, la quale, nel porre i criteri per la disciplina comunale
dell'inquinamento acustico, all'art. 1, c. 1, lett. m), precisa che sono fatte salve le disposizioni
concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato".
I limiti di applicabilità della disciplina pubblicistica in materia di inquinamento acustico
con riferimento al suono delle campane ha formato oggetto di decisioni del giudice
amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) ma anche del giudice penale, venendo in
rilievo per quest'ultimo il rispetto delle disposizioni di legge o dei provvedimenti
dell'autorità amministrativa nell'ambito della fattispecie di cui al secondo comma dell'art.
659 c.p. e dell'art. 650 c.p. (cf. Corte di Appello di Milano, 9 giugno 1994 n. 2097, cit
e Pretura Sondrio, 6 aprile 1993 n. 136, cit., che hanno escluso l'applicabilità di tale
disciplina, in quanto il suono delle campane non costituisce “rumore”).
Per quanto riguarda le decisioni del giudice amministrativo si segnalano le seguenti:
*
Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 1996 n. 1269 (in Dir. Eccl. 1998, II, 111-114)

Il collegio ha riconosciuto l'esistenza dell'interesse di una parrocchia a ricorrere
avverso una concessione edilizia rilasciata dal Comune per la realizzazione di un
edificio vicino alla chiesa, nell'ipotesi in cui, A CAUSA DELL'EDIFICAZIONE DEL
FABBRICATO VICINIORE, il suono delle campane, anche se proveniente da un
registratore, venga sentito con minore intensità, in quanto il provvedimento “incide
sullo svolgimento di attività strettamente connesse all'esercizio del culto". Da tale
sentenza si ricava il principio che il suono delle campane, ANCHE SE PROVIENE DA
REGISTRATORE, è espressione del diritto della libertà di esercizio del culto, la cui
tutela fonda l'interesse a ricorrere avverso provvedimenti amministrativi che lo
limitano.
T.A.R. Lombardia, sez. III, ordinanza 27 maggio 1994 n. 1609
Il tribunale ha escluso, nel caso di suono delle campane, che possa ricorrere il
presupposto del "grave pericolo per l'incolumità pubblica", cui l'art, 38, c. 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, subordina l'emanazione di ordinanze contingibili e
urgenti da parte del Sindaco, “in considerazione – tra l'altro - del CARATTERE
TRADIZIONALE del fenomeno e della DURATA -estremamente circoscritta nell'arco
giornaliero - delle sue manifestazioni. Visto, altresì, il documento [...] relativo agli
accorgimenti messi in atto dalla Parrocchia per la RIDUZIONE DEL SUONO”.
*
T.A.R Lombardia, sez. 1, ordinanza 25 gennaio 2000 n. 229
Page 13
Il giudice ha sospeso un provvedimento del sindaco con il quale si ordinava a un
parroco la cessazione dell'utilizzo delle campane, in quanto produttive di rumori
asseritamente superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal locale
regolamento di igiene. L'ordinanza del giudice amministrativo contiene una
motivazione, che seppur succinta, è di notevole interesse: "considerato che non si
tratta di attività da regolamentare sotto il profilo invocato dal Comune”. Essendo
tale profilo attinente all'inquinamento acustico e all'igiene, la conclusione è che il
suono delle campane, purché a uso liturgico, NON PUÒ ESSERE SOGGETTO alla relativa
normativa né può essere disciplinato dai relativi REGOLAMENTI COMUNALI attuativi.

Edited by pincopallino2 - 19/9/2021, 10:20
 
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view post Posted on 19/9/2021, 09:14

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Suono campane per diocesi. Si intendono i giorni feriali e festivi, escluse particolari ricorrenze religiose (notte di Natale, veglia pasquale), campane a morto ecc. Ogni circolare raccomanda il rintocco dell'orologio a ora o, tutt'alpiù, a mezzora.

- Acqui Terme 8 - 22 www.settimanalelancora.it/2021/02/...ocesi-di-acqui/
- Faenza 7 - 22 www.agensir.it/quotidiano/2006/2/1...i-al-campanaro/
- Lodi 7 - 22 www.diocesi.lodi.it/wp-content/uplo...lle-campane.pdf
- Manfredonia 7 - 21 www.diocesimanfredoniaviestesangiov...-delle-campane/
- Milano 7,30 - 21 festivi e località turistiche 8 - 21 www.parrocchiesondrio.it/files/Normativa%20Campane.pdf
- Oppido 7,30 - 20 festivi 8 - 20,30 https://campanologia.it/contenuto/pagine/0...cesi-Oppido.htm
- Parma 8 - 21 www.diocesi.parma.it/diocesi_2015/...elleCampane.pdf
- Rieti 7 - 21 http://repertoriogiuridico.chiesacattolica...-27.02.2009.pdf
- Salerno 7 - 22; a Salerno 7 - 21 www.diocesisalerno.it/wp-content/up...lla-campane.pdf
- Treviso 7 - 21 e 7,30 - 21 festivi www.diocesitv.it/wp-content/upload...ono-campane.pdf
- Vicenza 7 - 21; a Vicenza 7,30 - 21 http://diocesi.vicenza.it/wp-content/uploa...ane-Vicenza.pdf

Edited by pincopallino2 - 19/9/2021, 10:35
 
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https://www.ilcentro.it/chieti/troppi-rint...scovo-1.2697875

«Troppi rintocchi dalla campana» In trenta protestano col vescovo
Lettera dei residenti alla Curia: «Non è una parrocchia e non ha celebrazioni tali per questo utilizzo» Monsignor Cipollone chiama un tecnico: «Stupito dalla lettera, faremo accertamenti sui decibel»

di Teresa Di Rocco18 settembre 2021

LANCIANO. «Le campane della chiesa di Santa Chiara suonano ogni quarto d’ora per 12 ore di fila ogni giorno: i rintocchi vanno limitati». A protestare sono alcuni residenti della zona di Santa Chiara per il suono “insistente” della campana della chiesa. Residenti che hanno scritto al Comune e all’arcivescovo Emidio Cipollone per porvi rimedio. La Curia ha avviato accertamenti.
Bbòmme, bbande e campàne, écche Làngiane!: in questo detto sono racchiuse le feste di settembre in onore della Madonna del Ponte. Giorni – Covid a parte - in cui le “bombe”, ossia i fuochi pirotecnici, colorano il cielo, la banda tiene concerti nelle strade e le campane suonano a festa. E sempre a una campana, la Squilla in cima alla Torre civica, è legata una delle tradizioni più amate dai lancianesi. Ma, ad alcuni, il suono delle campane dà fastidio; è il caso di alcuni residenti della zona di Santa Chiara. Questi lamentano che i rintocchi ci sono ogni quarto d’ora per l’intera giornata (non di notte). Un suono acuto che diventa a tratti, per loro, assai fastidioso. A farsi portavoce del disagio E.R., che ha scritto al Comune e al vescovo Cipollone per spiegare la situazione e porvi rimedio.
«La chiesa, affidata all’Arciconfraternita morte e orazione di San Filippo Neri, non è una parrocchia e non presenta stabili celebrazioni eucaristiche o altri eventi liturgici che potrebbero giustificare il regolare uso delle campane», evidenziano i residenti, «quindi chiediamo di regolarizzarne l'uso secondo quanto stabilito dall'articolo 844 del codice civile e della circolare 33 del 2002 della Conferenza episcopale italiana (Cei)».
«Sono rimasto sorpreso dalla lettera», risponde l’arcivescovo Cipollone, «perché finora non erano mai giunte proteste per il suono della campana della chiesa di Santa Chiara che mi risulta batta i rintocchi negli orari consentiti dalla legge, dalle 7 alle 21, e non superando i decibel». Il vescovo, dopo aver ricordato anche il valore sociale dei rintocchi, chiede ai residenti di avere pazienza nell'attesa che si facciano le verifiche del caso. Poi però, verso E.R. si lascia andare in tono scherzoso e amichevole, visto che lo conosce, a un consiglio più “casalingo”. «Se mi permette», scherza il vescovo, «le consiglierei per i primi tempi l'uso dei tappi per le orecchie, rimedio antico ed efficace!». Una battuta fatta per sdrammatizzare a cui è seguito subito l'impegno a risolvere il problema. Un impegno ancora più forte ora che è arrivata una nuova lettera a firma di una trentina di residenti che manifestano lo stesso disagio. «Al di là della petizione mi sono già attivato per risolvere questo disagio», chiude il vescovo. «C’è un tecnico chiamato per le verifiche e se dovesse rilevare un superamento dei decibel o del tempo dei rintocchi, faremo spegnere le campane. Per fortuna è un problema non grave e risolvibile con grande serenità».
 
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